Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16602 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 28/07/2011), n.16602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C., G.M., V.M.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio

dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FORLENZA OBERDAN, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

LA PACE SERVIZI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 798/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/06/2006 r.g.n. 211/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO per delega RENATO BALTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, con assorbimento del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 9.11.2004 il Tribunale di Alessandria accoglieva i ricorsi, successivamente riuniti, proposti da G.M., V.M.P. e B.C. nei confronti della società Pace Servizi srl e del Ministero dell’Interno e condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dei ricorrenti degli importi loro dovuti a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti.

Sull’appello proposto dalla Pace Servizi srl, la Corte di Appello di Torino ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso introduttivo ed ha rimesso le parti davanti al giudice di primo grado.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione G.M., V.M.P. e B.C. affidandosi a due motivi di ricorso (il secondo subordinato al primo) cui resiste con controricorso il Ministero dell’Interno. La società intimata non ha svolto attività difensiva. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 1292 c.c. e segg., dell’art. 2909 c.c., dell’art. 436 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, relativamente alla statuizione con la quale la Corte territoriale, dichiarata la nullità della notifica del ricorso introduttivo, ha rimesso tutte le parti davanti al giudice di primo grado, senza tener conto del giudicato formatosi nei confronti del Ministero dell’Interno, chiedendo a questa Corte di stabilire se “in caso di condanna solidale da parte del giudice di primo grado nei confronti di due condebitori al pagamento di somme, la mancata impugnazione da parte di uno dei condannati in solido implichi il passaggio in giudicato nei confronti della parte che non ha proposto impugnazione, anche in via incidentale”.

2.- Con il secondo motivo, proposto in via subordinata al primo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, degli artt. 160, 414 c.p.c., degli artt. 112, 116 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c. e segg., nonchè vizio di motivazione, chiedendo a questa Corte di stabilire se “nel valutare le prove documentali bisogna tener conto della comune intenzione delle parti, del valore letterale e semantico delle parole utilizzate, in conformità al senso che risulta dal complesso dell’atto” e se “ai sensi dell’art. 156, comma 3, può essere pronunciata la nullità dell’atto se lo stesso ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.

3.- Il primo motivo è fondato ed è assorbito il secondo.

Va premesso, anzitutto, che i ricorrenti hanno agito per ottenere il pagamento delle competenze di fine rapporto nei confronti della società Pace Servizi srl, quale ditta appaltatrice e loro datore di lavoro, e nei confronti del Ministero dell’Interno, ex art. 1676 c.c., quale amministrazione committente.

Secondo la giurisprudenza pressochè costante di questa Corte, condivisa dal Collegio, l’azione diretta esercitata ex art. 1676 c.c. dall’ausiliare dell’appaltatore nei confronti del committente è pienamente distinta e autonoma rispetto a quella che, eventualmente, venga simultaneamente proposta nei confronti dell’appaltatore – datore di lavoro, configurandosi fra quest’ultimo ed il committente un mero rapporto di solidarietà in relazione all’obbligo di pagamento delle retribuzioni dovute per le prestazioni eseguite dal lavoratore; pertanto, l’appaltatore non può essere ritenuto – stante appunto il carattere solidale dell’obbligazione – litisconsorte necessario nel giudizio direttamente promosso dal di lui dipendente contro il committente (cfr. ex plurimis Cass. n. 18913/2005, Cass. n. 12048/2003, Cass. 12784/2000, Cass. n. 11607/2000, Cass. n. 4897/98).

Questa Corte ha inoltre ripetutamente ribadito il principio secondo cui “la mancata impugnazione da parte di uno dei debitori solidali, in quanto soccombenti in giudizio relativamente ad un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello che deriva dalla solidarietà (che non incide sull’autonomia e indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore e ciascun obbligato), determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, ancorchè altri condebitori solidali l’abbiano impugnata” (cfr. ex plurimis Cass. n. 16390/2009). La regola di cui all’art. 1306 c.c., comma 2, secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza favorevole intervenuta fra il creditore e un altro coobbligato, trova applicazione, infatti, soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, questi abbiano partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorchè altri condebitori solidali l’abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l’annullamento o la riforma (Cass. n. 1779/2007, Cass. n. 6694/2004, Cass. n. 9647/96).

Nella fattispecie, solo la società Pace Servizi ha proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, lamentando l’esistenza di un vizio della notificazione del ricorso introduttivo effettuata nei suoi confronti (vizio poi accertato come esistente dal giudice d’appello), sicchè la sentenza di primo grado è passata in giudicato nei confronti del Ministero dell’Interno, che era stato condannato, in solido con la società, al pagamento delle somme richieste dai lavoratori.

4.- Il primo motivo di ricorso va quindi accolto sulla base dei principi di diritto sopra enunciati. Il secondo motivo, proposto solo in via subordinata al primo, resta assorbito dall’accoglimento di quest’ultimo. La cassazione della sentenza impugnata per violazione di norma di diritto comporta la decisione nel merito della causa (art. 384 c.p.c., comma 2), non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la limitazione della declaratoria di nullità della notifica dei tre ricorsi introduttivi nei confronti della sola società Pace Servizi srl, confermando nel resto la sentenza impugnata.

5.- Sussistono giusti motivi, desumibili sia dal limitato ambito della presente decisione che dal comportamento processuale delle parti intimate (il Ministero, sul punto, si è rimesso alla decisione di questa Corte), per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara la nullità della notifica dei tre ricorsi proposti nei confronti della sola società Pace Servizi srl;

conferma nel resto; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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