Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16602 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. III, 11/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37825/2019 proposto da:

E.B., elettivamente domiciliato presso l’avv. ALESSANDRA

BARBERO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1655/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- E.B. è cittadino nigeriano dell’Edo State, da cui racconta di essere fuggito in quanto omosessuale: aveva infatti una relazione con il suo capo cantiere, poi perito in un incidente sul lavoro. La relazione era venuta alla luce anche per iniziativa del figlio dell’amante diventando di pubblico dominio, in un Paese dove quella preferenza sessuale è repressa.

2.- Impugna una decisione della Corte di Appello di Torino, che non crede al racconto e dunque esclude la protezione nelle forme di cui della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); inoltre, nega situazioni di conflitto armato in Nigeria e ritiene insufficiente l’allegazione posta a base della richiesta di protezione umanitaria.

3.- E.B. ricorre con un solo motivo. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4.- Con l’unico motivo di ricorso denuncia violazione L. n. 251 del 2007, artt. 5 e 14 e della L. n. 286 del 1998, art. 5.

Il motivo in realtà contiene censure quanto a tutte e tre le rationes decidendi della sentenza impugnata, ossia: a) la inverosimiglianza del racconto; b) l’assenza di conflitto armato in Nigeria; c) la mancata allegazione di situazioni rilevanti per la protezione umanitaria.

Osserva il ricorrente che il suo racconto deve ritenersi verosimile, non ostando alla sua credibilità le circostanze evidenziate dalla Corte di Appello (ad esempio, l’accertata relazione con una donna), da ritenersi di mero dettaglio; osserva ancora il ricorrente che egli aveva allegato le prove della sua integrazione in Italia, del tutto trascurate dalla decisione impugnata.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Lo è intanto rispetto alla ratio sulla protezione sussidiaria. La corte di merito ha escluso una situazione di conflitto armato in Nigeria senza però indicare alcuna fonte da cui ha tratto questa convinzione.

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti (Cass. 8819/2020; Cass. 20334/ 2020).

Invece, la sentenza difetta di ogni indicazione di tal genere.

Il motivo è fondato altresì quanto alla censura sulla protezione umanitaria.

La decisione impugnata infatti si limita ad una descrizione astratta dei presupposti che legittimano la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari senza prendere in alcuna considerazione il caso concreto, che il ricorrente aveva sottoposto alla corte indicando alcune prove di volontariato svolte.

Va rigettata invece la censura relativa al giudizio di verosimiglianza del racconto, in quanto la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020), mentre invece, il ricorrente propone una censura in fatto della ratio decidendi.

Il ricorso va dunque accolto in tali termini.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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