Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16602 del 03/08/2020
Cassazione civile sez. lav., 03/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 03/08/2020), n.16602
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27430-2014 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA
CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI,e MAURO RICCI;
– ricorrente –
contro
C.A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CORRONCA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 132/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 20/06/2014, R.G.N. 220/2013.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado che, per quanto in questa sede rileva, ha accolto la domanda dell’attuale intimato volta al riconoscimento della pensione di inabilità civile, da (OMISSIS), negata dall’INPS, in riferimento a tale periodo, per superamento del limite reddituale;
2. per la Corte di merito il requisito reddituale, per l’accesso alla prestazione, andava verificato alla stregua del reddito effettivamente disponibile dall’invalido, argomentando dal tenore letterale del D.L. n. 663 del 1979, art. 14-septies e dunque rilevava esclusivamente il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, esclusi i redditi ritenuti detratti dalla base imponibile al pari degli oneri deducibili;
3. per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a due motivi, cui C.A.L. ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
4. con i motivi di ricorso, denunciando plurime violazioni di legge, l’ente previdenziale assume che i redditi da prendere in considerazione per la determinazione del reddito rilevante ai fini previdenziali ed assistenziali sono i redditi imponibili assoggettabili ad IRPEF, al lordo degli oneri deducibili, con esclusione dei soli oneri deducibili espressamente esclusi da norme speciali, nel cui novero non rientrano le spese mediche costituenti oneri detraibili e non deducibili, come ritenuto, invece dalla Corte di merito (primo motivo); che la Corte di merito ha errato nel prendere in considerazione il solo reddito del richiedente versando in periodo antecedente al 28 giugno 2013 dal quale valeva il nuovo criterio, introdotto dal D.L. n. 76 del 2013, art. 10, comma 5 conv. in L. n. 99 del 2013, del reddito personale, in luogo di quello del nucleo familiare valido fino ad epoca precedente il detto discrimine temporale, come nella specie;
5. il ricorso è inammissibile perchè incentrato su profili – la distinzione tra oneri deducibili e spese detraibili, oltre alla tipologia di questa ultime, e la rilevanza o meno del reddito del nucleo familiare agli effetti della soglia reddituale rilevante per l’invalido aspirante alla pensione di inabilità – che non risultano trattati nella sentenza impugnata e l’ente previdenziale, in violazione del principio di autosufficienza, non precisa di averli sottoposti, in quali termini e in quale atto difensivo al giudice del merito, sicchè devono considerarsi sollevati per la prima volta dinanzi a questa Corte;
6. l’improponibilità, nel giudizio di cassazione, di questioni non dibattute nelle precedenti fasi opera con esclusivo riferimento alle questioni che implichino, come nella specie, una modificazione dei termini in fatto della controversia, e non anche a quelle la cui novità concerna i soli profili di diritto (v., ex multis, Cass. n. 9812 del 2002);
7. segue, coerente, la condanna ai pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo;
8. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 6 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020