Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16602 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 16602 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 17360-2007 proposto da:
UNICREDIT FACTORING S.P.A. (C.F. 01462680156), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAllINI

Data pubblicazione: 03/07/2013

146, presso l’avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013
508

CANTELE VITTORIO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

1

AZIENDA U.S.L. N.5 DI ORISTANO;
– intimata-

sul ricorso 21312-2007 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5 DI ORISTANO (C.F./P.I.
00681110953), in persona del legale rappresentante

BAIAMONTI 4, presso l’avvocato AMATO RENATO,
rappresentata e difesa dall’avvocato SEQUI MARCELLO
ERASMO GIUSEPPE, giusta procura speciale per Notaio
PIERLUISA CABIDDU di ORISTANO – Rep.n. 34115 del
28.3.2012;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

UNICREDIT FACTORING S.P.A. (C.F. 01462680156), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI
146, presso l’avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CANTELE VITTORIO, giusta procura in calce al

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale-

avverso la sentenza n. 403/2006 della CORTE
D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 28/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere

2

Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato SPAZIANI TESTA
che

ha

chiesto

l’accoglimento

ricorso

del

principale, rigetto del ricorso incidentale;
per la controricorrente e

udito,

ricorrente

che

ha

chiesto

l’accoglimento

del

ricorso

incidentale, rigetto del ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, assorbimento
del ricorso incidentale.

incidentale, l’Avvocato AMATO RENATO, con delega,

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Svolgimento del processo
L’Azienda Unità Sanitaria locale di Oristano acquistò tre
automezzi per disabili da una ditta privata la quale
designò, per una parte del corrispettivo dovuto, come
cessionaria del credito la S.P.A. Mediafactoring. La

debitrice provvide al pagamento ma indicò erroneamente
come destinataria la s.p.a. Creditfactoring cui la
società fornitrice aveva ceduto altri crediti, maturati
nei confronti della Ausl medesima. La Creditfactoring,
una volta ricevuto l’importo, stabiliva di trattenerlo
imputandolo al pagamento di una fattura (n. 42 del 1999),
relativa ad un diverso debito ceduto della ditta
fornitrice nei confronti dell’Ausl. L’Azienda sanitaria
con lettera del 13 luglio 1999 precisava, però, che
l’esigibilità di quest’ultimo credito era sottoposta a
condizioni sospensive, (effettivo ricevimento della
fornitura e collaudo) non verificatesi. Richiedeva
pertanto il rimborso della somma rilevando che il credito
cui era stato imputato l’errato versamento non era certo
ed esigibile mentre quello effettivamente onorato doveva
essere destinato ad altra società di factoring con la
conseguenza che il trattenimento della somma era
illegittimo ed illecito.
Sulla base di questi assunti veniva proposto ricorso per
decreto ingiuntivo avente ad oggetto la ripetizione della
4

somma trattenuta dalla Creditfactoring.. Avverso tale
.

decreto proponeva opposizione la predetta società
deducendo di aver ricevuto una lettera proveniente dalla
Ausl, in data 17/3/1999, contenente una confessione
stragiudiziale che non poteva essere rettificata con la

successiva del 13 luglio 1999 in mancanza della prova
dell’errore sulla percezione del fatto contestato o della
coartazione della volontà del confidente. Aggiungeva di
aver trattenuto l’importo a titolo di compensazione
parziale del maggior credito vantato nei confronti della
Ausl, a nulla rilevando la dedotta natura indebita
dell’importo trattenuto. In subordine richiedeva il
risarcimento del danno per aver confidato nella

dichiarazione del 17 marzo 1999, da quantificarsi alla
stregua delle anticipazioni coperte con l’incameramento
della somma. Il giudice di primo grado accoglieva
l’opposizione attribuendo pieno valore confessorio alla
dichiarazione del 17 marzo 1999. La Corte d’Appello
invece, in accoglimento del gravame proposto dalla Ausl,
rigettava l’opposizione alla luce delle seguenti
argomentazioni :
a)

la

dichiarazione

del

17

marzo,

come

rilevato

dall’appellante in uno dei motivi d’impugnazione, pur
confermando che il credito rappresentato nella fattura
era liquido ed esigibile, non poteva rivestire valore
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confessorio

perché

proveniente

dal

direttore

amministrativo (che l’aveva sottoscritta) e non da
persona fisica capace d’impegnare la volontà dell’ente.
La successiva dichiarazione del 13 luglio 1999, che
richiamava l’inesigibilità del credito a causa della

mancata verificazione delle condizioni sospensive, in
quanto sottoscritta dal direttore generale, poteva dirsi
vincolante la volontà dell’ente. Pertanto doveva
escludersi radicalmente l’efficacia confessoria della
prima missiva. Aggiungeva la Corte d’Appello che pur non
essendo stata affrontata in primo grado la questione del
potere d’impegnare l’ente da parte del direttore
amministrativo che aveva sottoscritto la dichiarazione
del 17 marzo 1999, era stato comunque posto, dalla parte
opponente, il tema d’indagine relativo al valore
confessorio della predetta dichiarazione, mentre l’Ausl
l’aveva contestato ancorché in ordine a profili diversi
dalla mancanza di poteri rappresentativi.
b)

Doveva

essere

rigettata

anche

la

domanda

di

risarcimento dei danni in quanto né dedotto né provato da
parte dell’opponente di aver quanto meno tentato la
restituzione dell’anticipazione effettuata in favore
della società cedente. La circostanza, secondo la Corte
d’Appello, aveva prioritario rilievo perché nel contratto
di cessione del credito era previsto che il corrispettivo
6

sarebbe stato corrisposto ad incasso avvenuto. Tale
mancata diligenza non poteva, pertanto produrre effetti
pregiudizievoli nei confronti della Ausl che non era
neanche entrata in possesso degli automezzi oggetto della
cessione del credito, essendo orientamento consolidato

quello secondo il quale nel factoring il ceduto può
opporre al cessionario anche le eccezioni relative a
fatti successivi alla nascita del rapporto obbligatorio
quali la mancata esecuzione del contratto di fornitura.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
La Unifactoring (già Creditfactoring) affidandosi a
quattro motivi. Ha resistito la Ausl proponendo anche un
motivo di ricorso incidentale condizionato. La ricorrente
ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione
Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per
avere la sentenza impugnata fondato la propria decisione
su un’eccezione nuova, proposta per la prima volta in
grado d’appello. Ha osservato al riguardo la ricorrente
che nel primo grado di giudizio, l’AUSL non aveva mai
posto in discussione i poteri rappresentativi del
direttore amministrativo che aveva sottoscritto la
lettera del 17/3/1999, limitandosi ad escluderne, sotto
il profilo del contenuto, la valenza confessoria. Neanche
7

in comparsa conclusionale era stata adombrata tale
questione da parte dell’opposta ed in memoria di replica
era stata ribadita l’invalidità della dichiarazione
confessoria in quanto viziata da errore. Inoltre, è stato
osservato che l’esistenza della dichiarazione contenuta

nella lettera del 17 marzo, di cui si contestava
l’efficacia confessoria, veniva confermata dalle note
successive del 13 e 17 luglio che ad essa facevano
riferimento. Il motivo si è concluso con rituale quesito
di diritto.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., sul rilievo
che la proposizione tardiva dell’eccezione, relativa al
difetto dei poteri rappresentativi, riguardante la
lettera del 17 marzo 1999 non avrebbe permesso
all’appellante di difendersi sul punto, in violazione del
principio del contraddittorio. Al riguardo la ricorrente
osserva che l’ente non ha fornito la prova (né avrebbe
potuto fornirla, incorrendo altrimenti nel divieto di cui
all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.) del difetto
dei poteri rappresentativi in capo al direttore
amministrativo, tanto più che la successiva missiva del
13 luglio 1999 reca sia la firma del direttore
amministrativo che quella del direttore generale.
Comunque il giudice d’appello non avrebbe potuto mettere
8

a fondamento della propria decisione l’assenza di poteri
amministrativi in capo al direttore amministrativo, sia
per la dedotta mancanza di prova sia perché tale
circostanza non può ritenersi ai sensi dell’art. 115,
secondo comma cod. proc. civ., un fatto di comune

esperienza.
Il motivo si chiude con rituale quesito di diritto.
Nel terzo motivo viene censurata, sia sotto il profilo
del vizio di omessa motivazione che della violazione
degli artt. 115 cod. proc. civ., 1398 e 1399 cod civ., la
mancata considerazione da parte della Corte d’Appello
delle ripetute ratifiche tacite da parte dell’ente della
dichiarazione del direttore amministrativo, contenuta
nella lettera del 17 marzo 1999. In particolare nulla
viene affermato in sentenza in ordine al fatto che nella
successiva lettera del 13 luglio 1999 viene rettificato
esclusivamente il contenuto della nota precedente, così
confermando l’efficacia della dichiarazione medesima
sotto il profilo dei poteri rappresentativi del direttore
amministrativo In conclusione non può negarsi che
quest’ultimo abbia agito come falsus procurator e che il
suo operato sia stato ratificato con successivi
comportamenti concludenti.
Il motivo si conclude con unico quesito di diritto.

9

Nel quarto motivo viene censurata sia sotto il profilo
della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che sotto
il profilo del vizio di motivazione, la statuizione con
la quale è stata respinta la

domanda risarcitoria,

svolta in via subordinata dalla ricorrente. Al riguardo è

stata evidenziata l’assenza d’imprudenza nella condotta
della società cessionaria per aver trattenuto l’importo
facendo leva sulla citata lettera del 17 marzo 1999,
dovendosi applicare anche ai rapporti contrattuali con la
P.A. i principi di affidamento e buona fede. Né il
difetto di prudenza può essere desunto, secondo la parte
ricorrente dall’aver concesso l’anticipazione prima che i
crediti ceduti fossero stati incassati, essendo questa
una previsione contrattuale espressa del contratto di
factoring. Infine viene sottolineato che non può essere
fornita la prova negativa del mancato rimborso della
richiesta di restituzione dell’importo anticipato.
Il motivo si chiude con unico quesito.
Nell’unico motivo di ricorso incidentale condizionato
viene dedotto che la parte ricorrente non avrebbe potuto
trattenere in compensazione l’importo erroneamente
accreditatole, essendo tale compensazione vietata
dall’art. 1246 cod. civ., trattandosi di “credito per la
restituzione di cose di cui il proprietario sia stato
ingiustamente spogliato” (art. 1246, primo comma, n.1
10

cod. civ.) Osserva al riguardo l’AUSL che il pagamento
effettuato in favore di Credit Factoring, è stato
incontestatamente frutto di un errore, non essendo
dovuto. Esso, di conseguenza, avrebbe dovuto essere
restituito, atteso che la non debenza dell’importo al

momento del pagamento è riconosciuta anche dalla
cessionaria nella lettera raccomandata del 4/10/1999
nella quale è indicato “effettuate le necessarie
verifiche rileviamo che si tratta di fattura a noi non
ceduta”. Trattandosi di pagamento non dovuto non poteva
essere applicata la compensazione in quanto vietata.
Il motivo si chiude con la formulazione di quesito di
diritto.
I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente
in quanto logicamente connessi.
L’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., prevede
testualmente che nel giudizio d’appello non possano
proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche
d’ufficio. Questo comma, introdotto con la modifica,
applicabile alla fattispecie, introdotta dall’art. 52
della 1. n. 353 del 1990, in vigore dal 30 aprile 1995
fino al 4 luglio 2009, è comunque rimasto immutato anche
successivamente alle modifiche introdotte con la 1. n. 69
del 2009.

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La norma deve essere interpretata non isolatamente ma
inserendola nel sistema di preclusioni introdotto dalla
1. n. 353 del 1990 nel giudizio di primo grado, in
particolare avendo riferimento ai poteri rigidamente
predefiniti di allegazione di fatti nuovi in questo

procedimento. La definizione del thema decidendum si
consuma esclusivamente all’interno della scansione
procedimentale della prima udienza di trattazione
regolata dall’art. 183 cod. proc. civ. mentre la
precisazione del thema probandum, si esaurisce
all’interno del sistema disciplinato dall’art. 184 cod.
proc. civ. nella versione originaria (introdotta con la
1. n. 353 del 1990) applicabile ratione temporis alla
fattispecie. Ne consegue che il divieto di nuove
eccezioni in appello non si rivolge esclusivamente alle
eccezioni che possono essere esaminate in giudizio solo
se espressamente sollevate dalle parti ma anche a quelle
che, pur se rilevabili d’ufficio, si fondano su fatti
nuovi ed introducono nuovi temi d’indagine, generalmente
preclusi fin dalla conclusione della fase della
trattazione del giudizio di primo grado (art. 183 cod.
proc. civ.). Questa impostazione del rapporto tra il
sistema di preclusioni endoprocessuali del primo e del
secondo grado, oltre ad essere ampiamente condivisa in
dottrina, costituisce orientamento consolidato e costante
12

nella giurisprudenza di legittimità. In particolare è
stato affermato (Cass. 13253 del 2004) che costituisce
eccezione nuova, inammissibile ex art. 345 cod. proc.
civ.”la prospettazione di nuove circostanze o situazioni
giuridiche, la deduzione di nuovi fatti, l’introduzione

di un nuovo tema d’indagine e di decisione, l’alterazione
dell’oggetto sostanziale e dei termini della
controversia, in modo da dar luogo ad un’allegazione
difensiva diversa da quella sviluppata ed esplorata in
primo grado”.

L’orientamento, del tutto fermo, è stato

molto recentemente ribadito (Cass. 2641 del 2013) con
specifico riferimento a fatti o ad allegazioni che non
siano in connessione logica con quanto dedotto in primo
grado. Il discrimine, pertanto, risulta costituito dalla
novità o diversità dei fatti o delle allegazioni su cui
la eccezione si fondi in modo da alterare i termini
sostanziali della controversia (Cass. 4358 del 2008). Non
costituisce eccezione nuova il richiamo ad una norma non
esplorata nel precedente grado, salvo che non introduca
un nuovo tema d’indagine, non risultante dal complessivo
materiale allegativo e probatorio esaminabile dal giudice
d’appello (Cass. 24024 del 2004).
Alla luce dei condivisi parametri di valutazione del
divieto di nuove eccezioni in appello, i primi tre motivi
di ricorso possono trovare accoglimento.
13

Deve osservarsi che, nel primo grado del giudizio, l’AUSL
di Oristano ha contestato esclusivamente l’efficacia
confessoria “oggettiva” della dichiarazione del 17 marzo
1999, senza mai porre in dubbio la sussistenza del potere
d’impegnare la volontà dell’Ente da parte del direttore

amministrativo che ne aveva sottoscritto il contenuto ma,
anzi, sostenendo che tale volontà era viziata da errore
incolpevole e successivamente veniva validamente
rettificata. La legittima provenienza della dichiarazione
da un organo titolare (o delegato) della potestà di
esprimere la volontà dell’ente, ha, di conseguenza,
costituito il presupposto delle allegazioni difensive
dell’AUSL nel primo grado di giudizio, non potendo
negarsi la piena conoscenza ante causam da parte
dell’ente medesimo, della posizione del direttore
amministrativo all’interno dell’articolazione
organizzativa dell’ente stesso. Come esattamente rilevato
dalla parte ricorrente, l’univocità delle difese ha
ingenerato, nella controparte, un legittimo affidamento
in ordine all’ esistenza dei poteri rappresentativi
necessari da parte di chi aveva sottoscritto la
dichiarazione del 17 marzo 1999, quanto meno sotto il
profilo della successiva ratifica, desumibile
dall’univoco comportamento difensivo, tenuto per tutto il
procedimento di primo grado, mai rivolto a contestare la
14

riconducibilità, sotto il profilo soggettivo, all’ente
pubblico della dichiarazione in oggetto.
A fini di completezza va osservato che, secondo il
costante orientamento di questa Corte, la contestazione
relativa ai poteri rappresentativi della persona
giuridica debba essere tempestiva anche quando sia

*

finalizzata alla verifica della validità ed efficacia
della procura alle liti (S.U. 20596 del 2007; Cass. 961
del 2009).
Deve, in conclusione, essere ritenuta inammissibile
l’eccezione relativa al difetto di poteri rappresentativi
in capo al direttore amministrativo dell’AUSL di Oristano
che ha sottoscritto la lettera del 17/3/1999 rivolta alla
società ricorrente, proposta per la prima volta nel
giudizio d’appello, in quanto introduttiva di un tema
d’indagine completamente nuovo, del tutto estraneo al
thema decidendum del giudizio di primo grado (incentrato
sull’inefficacia confessoria oggettiva della
dichiarazione contestata in quanto frutto di una
manifestazione di volontà viziata da errore) pur
trattandosi di un rilievo pienamente formulabile fin
dall’instaurazione del giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, avendo ad oggetto l’articolazione dei poteri
all’interno della pianta organica dell’ente pubblico.

15

L’accoglimento

dei

primi

tre

motivi

determina

l’assorbimento del quarto e del motivo di ricorso
incidentale condizionato, dovendo essere nuovamente
esaminata la domanda creditoria proposta dall’ente

dalla società cessionaria del credito, alla luce delle
allegazioni e delle emergenze istruttorie declinate nel
primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, sui procedimenti riuniti n. 17360 e 21312 del
2007
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla

Corte

composizione,

di Appello
anche

per

di
le

Cagliari
spese

in diversa
del

presente

procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2013

Il presidente

pubblico in via monitoria e i fatti impeditivi dedotti

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