Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16601 del 05/08/2016

Cassazione civile sez. un., 05/08/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.G., residente a (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, via Trionfale n. 7032, presso lo studio dell’avvocato Dimitri

Goggiamani, e rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’avvocato Fabrizio Falvo del foro di Cosenza;

– ricorrente –

contro

Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– intimato –

e

Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 12 del 2016 della sezione disciplinare del

Consiglio Superiore della Magistratura, depositata il 20 gennaio

2016 e notificata il 5 febbraio 2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

giugno 2016 dal consigliere relatore dottor Stefano Bielli;

udito, per il ricorrente, l’avvocato Fabrizio Falvo, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale

dottor PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza n. 12/2016, deliberata il 15 dicembre 2015, depositata il 20 gennaio 2016 e notificata il 5 febbraio 2016, la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura thinc: “CSM” dichiarava inammissibile l’istanza in data 19 ottobre 2015 con la quale il magistrato ordinario dottor G.G. aveva chiesto la revisione della sentenza n. 9/2010, emessa dalla medesima sezione il 4 dicembre 2012 e depositata il 20 gennaio 2010, che aveva inflitto nei suoi confronti la sanzione disciplinare dell’ammonimento.

L’ordinanza premetteva che: a) secondo la sentenza n. 9/2010, il decreto di archiviazione emesso nei confronti del G. dal GIP di Napoli, se aveva “escluso la sussistenza del reato”, aveva però affermato che il comportamento di questo era “lesivo dell’immagine del magistrato”, con riferimento “non solo al gesto finale, lancio del telefonino, ma anche a tutte le intemperanze tenute… durante l’udienza”, in violazione dello “spirito della legge disciplinare che all’art. 1 prevede che il magistrato deve esercitare le sue funzioni con correttezza, riserbo ed equilibrio”; b) l’istanza di revisione era basata sulla successiva e recente acquisizione di dichiarazioni rese da autorevoli avvocati del foro di Cosenza e da dottori commercialisti, nonchè dai presidenti dei correlativi ordini professionali, attestanti che la vicenda oggetto del procedimento disciplinare non aveva avuto alcuna ripercussione nel foro.

Su queste premesse, la sezione disciplinare, nel dichiarare inammissibile l’istanza di revisione, osservava che: a) le prodotte dichiarazioni di avvocati e commercialisti non integravano le nuove prove di cui all’art. 630 c.p.p., non costituendo “elementi sopravvenuti” e nuovi rispetto a quelli posti a fondamento della sentenza di cui si chiedeva la revisione, poichè si trattava di “prove già esistenti al momento dello svolgimento del giudizio disciplinare”, tanto che l’incolpato avrebbe dovuto richiedere nel corso dello stesso giudizio disciplinare, per l’eventuale dimostrazione della scarsa rilevanza del fatto, l’escussione come testimoni degli avvocati e commercialisti o l’acquisizione delle loro dichiarazioni; b) una diversa opinione avrebbe trasformato la revisione in un ulteriore inammissibile grado di giudizio; c) oltre a ciò, il comportamento tenuto dal G. in udienza e sfociato nel lancio di un telefono (seguito ad uno scatto d’ira) era stato già valutato nella sentenza come difforme dal modello di magistrato ed idoneo a lederne l’immagine; d) infine, le dichiarazioni allegate dal G. attenevano alla “ulteriore circostanza” della rilevanza esterna della compromissione della credibilità del magistrato, che, comunque, non può far venir meno la violazione dei doveri indicati dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 10 e, quindi, non può portare al proscioglimento in sede disciplinare.

2.- Avverso tale ordinanza, il G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico e complesso motivo, notificato tramite “pec” il 17 febbraio 2016 al Ministero della giustizia ed alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.

3.- Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e art. 606 c.p.p., comma 1 – la violazione o erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, art. 4, comma 1, lett. d), art. 25, comma 1, lett. b), e comma 2, art. 630 c.p.p., comma 1.

La censura è prospettata sotto i seguenti due profili:

a) l’ordinanza impugnata, nel dichiarare l’inammissibilità dell’istanza di revisione della sentenza n. 9/2010 per difetto di novità delle prove addotte, non solo fa erroneo riferimento alla revisione di cui all’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), (“nuove prove”), invece che alla revisione di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25, comma 1, lett. b), (“nuovi elementi di prova”), ma considera rilevanti come “nuove prove”, ai fini della revisione della condanna disciplinare, solo le prove “non esistenti al momento del procedimento” e non anche le prove che, pur esistenti al tempo del giudizio, non siano state acquisite o non siano state valutate (come risulterebbe dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di revisione della condanna disciplinare;

b) la medesima ordinanza, nel richiamare la violazione dei doveri del magistrato indicati nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 non considera che i proposti nuovi elementi di prova, riguardanti l’insussistenza in concreto della compromissione dell’immagine e del prestigio del magistrato, sono rilevanti ed incidono su un elemento costitutivo ed indefettibile dell’addebito oggetto dell’incolpazione e relativo alla violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, comma 1, lett. d), con riguardo a fatti estranei all’esercizio della giurisdizione.

Il ricorso è inammissibile, perchè non coglie una delle rationes decidendi dell’ordinanza impugnata.

1.1.- Va premesso, con riguardo al primo profilo del motivo di ricorso, che il richiamo dell’ordinanza alle “prove” di cui all’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), invece che agli “elementi di prova” di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25, comma 1, lett. b), non è rilevante. In primo luogo, infatti, la distinzione tra le due espressioni è meramente estrinseca, in quanto, nella fase dinamica della valutazione del materiale probatorio, si basa non sulla compiutezza di tale materiale, ma solo sulla sua sottoposizione al vaglio del giudice, già avvenuta (“prove”) o non ancora avvenuta (“elementi di prova”). Con la conseguenza che dette espressioni, nelle citate disposizioni, si equivalgono ponendosi l’accento, senza sostanziale pratica differenza, ora sul materiale da esaminare ai fini della revisione (“elementi di prova”), ora sul fine dell’esame (raggiungimento di “prove” per ottenere la revisione). In secondo luogo (ed il rilievo è decisivo), la suddetta ordinanza ha precisato di aver esaminato i dedotti “elementi sopravvenuti” di prova e di averne escluso la rilevanza non perchè meri “elementi” (e non “prove”), ma solo perchè privi del “carattere di novità”.

1.2.- L’impugnata ordinanza di inammissibilità si basa sulle seguenti rationes decidendi: a) le dichiarazioni di avvocati e commercialisti allegate all’istanza di revisione non hanno carattere di novità, perchè costituiscono “prove già esistenti al momento dello svolgimento del giudizio disciplinare” e l’incolpato, nel corso di tale giudizio, non ha assolto l’onere di dedurre prove testimoniali o di chiedere l’acquisizione delle dichiarazioni; b) la compromissione dell’immagine del magistrato in relazione alla condotta da lui tenuta durante tutta l’udienza è stata già accertata nella sentenza disciplinare; c) le dichiarazioni allegate all’istanza riguardano la “rilevanza esterna della compromissione della credibilità del magistrato” e, pertanto, non fanno “venir meno la violazione dei doveri indicati nell’articolo I della legge disciplinare” tanto che non comporterebbero il proscioglimento in sede disciplinare e, quindi, non sono decisive, posto che la sentenza ha accertato che l’incolpato, con la sua complessiva condotta tenuta “durante l’udienza”, ha violato lo “spirito della legge disciplinare che all’art. 1 prevede che il magistrato deve esercitare le sue funzioni con correttezza, riserbo ed equilibrio”.

Il ricorrente impugna, in realtà, solo le prime due rationes. Quanto alla prima ratio, osserva, giustamente, che per nuovi elementi di prova, debbono intendersi elementi che sono rimasti estranei al contenuto della sentenza oggetto di istanza di revisione, indipendentemente dal fatto che si trattasse di prove già esistenti o no al momento del procedimento. Quanto alla seconda ratio, deduce che i “nuovi elementi di prova” sono diretti ad escludere la compromissione dell’immagine del magistrato e non ad ottenere la rivalutazione di fatti già esaminati o a censurare la fondatezza delle ragioni e conclusioni della pronuncia. Con riguardo alla terza ratio, il ricorrente si limita ad affermare che la violazione dei doveri di cui al D.Lgs. n. 109 del 200, art. 16 è fatto estraneo all’incolpazione, basata solo sull’art. 4, comma 1, lett. d) stesso D.Lgs.. Non tiene conto, tuttavia, che la rilevanza autonoma della violazione dell’art. 1 nella condanna disciplinare è affermata già nella sentenza n. 9 del 2010 (secondo cui l’incolpato ha violato lo “spirito della legge disciplinare che all’art. 1 prevede che il magistrato deve esercitare le sue funzioni con correttezza, riserbo ed equilibrio”) e che l’ordinanza impugnata, nel ritenere non rilevante la prova della mancata incidenza esterna della condotta del magistrato (perchè l’assenza di ripercussioni nel foro non eliminerebbe la violazione dei doveri di cui al menzionato art. I e, quindi, non comporterebbe un proscioglimento disciplinare), intende solo far richiamo (riportandola con citazioni testuali al riguardo) alla sentenza n. 9 del 2010.

La mancata impugnazione, sul punto, della sentenza e l’insufficiente individuazione e censura della terza ratio decidendi dell’ordinanza rendono inammissibile il ricorso.

2.- Non si provvede sulle spese di lite perchè gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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