Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16601 del 03/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 16601 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 10081-2006 proposto da:
PROVINCIA DI TARANTO (c.f. 80004930733), in persona
del

Presidente

pro

domiciliata in ROMA, VIA

2013

tempore,

elettivamente

FABIO MASSIMO 60, presso

l’avvocato CAROLI ENRICO,

rappresentata e difesa

dall’avvocato RANDO LUIGI,

giusta procura in calce

al ricorso;
– ricorrente –

506

contro

SANGIORGIO PUBBLICITA’ S.R.L. (p.i. 00193510732),
p.

Data pubblicazione: 03/07/2013

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOLEMAIDE
28, presso l’avvocato GRECO MARIA IMMACOLATA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MIRAGLIA
PAOLO, giusta procura a margine del controricorso;

contro

JET S.R.L.;
– intimata –

sul ricorso 13255-2006 proposto da:
JET S.R.L.

(P.I.

01798020739),

in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SILLA 91, presso lo STUDIO
MARTINELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato DI
PONZIO VINCENZO, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– coontrori corrente e ricorrente incidentale contro

SANGIORGIO PUBBLICITA’ S.R.L. (p.i. 00193510732),

– controricorrente –

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOLEMAIDE
28, presso l’avvocato GRECO MARIA IMMACOLATA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MIRAGLIA
PAOLO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –

2

contro

PROVINCIA DI TARANTO;
– intimata –

avverso la sentenza n. 76/2006 del GIUDICE DI PACE
di TARANTO, depositata il 10/01/2006;

pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito,

per la controricorrente e ricorrente

incidentale, l’Avvocato DI PONZIO RAFFAELE, con
delega, che si riporta al ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’inammissibilità, in subordine rigetto di
entrambi i ricorsi.

udita la relazione della causa svolta nella

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Taranto, con sentenza del 10.1.06, ha condannato la provincia di
Taranto a pagare a San Giorgio Pubblicità s.r.l. la somma di € 642,19, a titolo di
risarcimento dei danni da questa subiti per aver dovuto sostenere le spese legali per
ottenere l’annullamento di avvisi di accertamento erroneamente emessi dall’ente

pubblicitari su cartelloni stradali, a pagare la tassa comunale di occupazione di aree
pubbliche; il giudice ha inoltre parzialmente accolto la domanda di manleva svolta
dalla provincia nei confronti di Jet s.r.I., incaricata di censire la cartellonistica stradale
esistente sulle strade provinciali, ed ha condannato la terza chiamata a rimborsare
all’ente convenuto il 50% della somma.
Il giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità risarcitoria della provincia per aver
affidato l’incarico a società non specializzata e per aver annullato gli avvisi di
accertamento solo dopo la proposizione di ricorso tributario da parte di San Giorgio
s.r.I., costringendo quest’ultima a sopportare le spese del giudizio che, ai sensi
dell’allora vigente art. 46 del d. Igs. n. 546/92 (poi dichiarato incostituzionale), il giudice
tributario aveva dovuto compensare, attesa l’intervenuta cessazione della materia del
contendere.
La sentenza è stata impugnata dalla Provincia di Taranto con ricorso affidato a tre
motivi.
La ricorrente, con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione, ha contestato che
dagli atti di causa emergesse la prova di un comportamento colposo di suoi funzionari,
preposti agli accertamenti tributari, o dell’inidoneità di Jet s.r.l. a svolgere l’incarico
affidatole.
Col secondo motivo, denunciando violazione di (non indicate) norme di diritto, ha
rilevato che le spese sostenute da San Giorgio nel giudizio tributario, nel quale era
stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, non erano rimborsabili in
virtù della legge vigente alla data delle decisione, sicché il loro esborso non poteva

territoriale a carico dei propri clienti, che delegano la società, che vende spazi

essere considerato un pregiudizio risarcibile; ha aggiunto che la società ben avrebbe
potuto rimuovere la statuizione di compensazione eccependo l’incostituzionalità
dell’art. 46 del d. Igs. n. 546/92 in sede di impugnazione della sentenza della
commissione tributaria di primo grado, cui aveva invece prestato acquiescenza.
Con il terzo motivo ha dedotto, in subordine, che la domanda di manleva avrebbe

produzione dell’evento lesivo.
Jet s.r.l. ha replicato con controricorso, con il quale ha anche proposto ricorso
incidentale tardivo.
San Giorgio Pubblicità ha resistito con separati controricorsi, con cui ha eccepito
l’inammissibilità sia del ricorso principale sia di quello incidentale.
Jet s.r.l. ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro la stessa sentenza, vanno
riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
L’eccezione di inammissibilità del

ricorso principale, sollevata da San Giorgio

Pubblicità ma rilevabile anche d’ufficio, è fondata e deve essere accolta.
Nel regime processuale cui è soggetto il presente giudizio, anteriore all’entrata in
vigore della I. n. 40/06, le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai
sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c. (ovvero tutte le sentenze, fra le quali rientra quella
impugnata, emesse in cause di valore non superiore ad euro 1032,91) non sono
appellabili e sono sindacabili in sede di legittimità o per violazione delle norme
processuali (art. 360 I comma n. 1, 2 e 4 c.p.c.), o (ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3
c.p.c.) per violazione di norme costituzionali, di quelle comunitarie di rango superiore
alla legge ordinaria, dei principi generali dell’ordinamento e di quelli informatori della
materia, o, infine, (ai sensi dell’art. 360 comma I n. 5 c.p.c.), allorché l’enunciazione
del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, attinendo ad un punto
decisivo della controversia, si risolva in un’ipotesi di mera apparenza o di radicale ed

dovuto essere integralmente accolta, attesa l’esclusiva responsabilità di Jet nella

insanabile contraddittorietà della motivazione (Cass. SS.UU. n. 716/99, Cass. n.
11746/04).
Il ricorso proposto dalla Provincia di Taranto esula dagli indicati limiti di impugnabilità
della decisione: nel motivo dedotto ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. la ricorrente è
infatti venuta meno all’onere, che le incombeva (Cass. n. 19274/011), di individuare

costituzionale da questi violate, mentre in quelli illustrati ai sensi del n. 5 della
medesima norma non ha chiarito perché le circostanze probatorie trascurate o
malamente interpretate dal giudice abbiano inciso in maniera decisiva sulla pronuncia
di equità.
Va aggiunto, per completezza, che il primo ed il terzo mezzo di censura, nei quali si
imputa al giudicante di non aver tenuto conto di documenti che si dicono meramente
“esibiti” od “allegati” agli atti e dei quali non viene riportato l’esatto contenuto, o si fa
riferimento a circostanze che non risultano essere state allegate nel corso del giudizio
di merito, difettano dei requisiti di autosufficienza e di specificità del ricorso, anch’essi
richiesti a pena di inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue, ai sensi dell’art.
334 lI comma c.p.c., l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto da Jet s.r.l.
L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese fra la ricorrente
principale e quella incidentale.
Le spese fra le due ricorrenti e San Giorgio Pubblicità s.r.l. seguono invece la
soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il
ricorso incidentale; condanna la Provincia di Taranto e Jet s.r.l. a pagare a San
Giorgio Pubblicità s.r.l. le spese del giudizio, che liquida, a carico di ciascuna delle
ricorrenti, in € 1300, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge; dichiara
interamente compensate le spese fra la ricorrente principale e quella incidentale.
Roma, 26.3.2013

con precisione i principi disattesi dal giudice di pace e/o le norme di rango

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA