Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16600 del 15/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 15/07/2010), n.16600
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via
Crescenzio n. 20, presso lo studio dell’Avv. MENICACCI Stefano che la
rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, dagli Avv.ti RICCIO Alessandro, Nicola Valente e
Giuseppina Ginnico per procura in atti e con loro elettivamente
domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto medesimo;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 6140/06 della Corte di Appello di
Roma del 19.09.2006/6.11.2006 nella causa iscritta al n. 6998 RG
dell’anno 2004.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza al Consigliere Dott.
Alessandro De Renzis in data 16.06.2010;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio
Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente depositato, V.R.L., proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18555 del 25.07.2003, la quale aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo teso ad ottenere la maggiorazione di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 6 a decorrere dal 1.06.1988, con la condanna dell’INPS al pagamento dei relativi importi per ratei arretrati ed accessori.
Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 6140 del 2006, la quale ha osservato che dall’esame degli atti di primo grado non era dato comprendere con certezza da quale data la prestazione integrativa fosse stata effettivamente richiesta o comunque potesse spettare a termini di legge.
La V. propone ricorso per cassazione con un motivo.
L’INPS resiste con controricorso;
2. La ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 1367 cod. civ., art. 156 c.p.c., art. 324 c.p.c.) e vizio di motivazione, sostiene che la decisione impugnata ha erroneamente ritenuto la sussistenza della nullità del ricorso introduttivo, dal quale risultavano indicati il petitum e la causa pretendi con allegati conteggi.
La censura non coglie nel segno e va disattesa, sia perchè non rispettosa dell’art. 366 bis c.p.c., per formulazione inadeguata del quesito di diritto in relazione alla non chiara esposizione del fatto controverso e delle ragioni del dedotto vizio di motivazione, sia perchè la ricorrente si limita ad opporre alla valutazione dei giudici di merito, relativa alla constatata nullità del ricorso introduttivo e ricorso in riassunzione per confusa esposizione delle richieste, un diverso non consentito apprezzamento.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non trovando applicazione al caso di specie l’art. 152 disp att. c.p.c., come modificato dal D.L. n. 269 del 2003, il quale ha previsto per giudizi, il cui ricorso introduttivo della fase di primo grado sia successivo al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore dell’anzidetto), limiti di reddito non inferiori ad una certa soglia ai fini dell’esonero dalle spese, laddove il ricorso introduttivo del giudizio de quo è antecedente a tale data (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005, Cass. n. 6324 del 2004; Cass. n. 4657 del 2004).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010