Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16600 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. III, 11/06/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37292/2019 proposto da:

S.H., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5922/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata in data 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/1/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che

S.H., cittadino del Gambia, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento S.H. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 6/6/2018;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza in data 1/10/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – dopo aver sottolineato l’irrilevanza dei vizi del procedimento amministrativo svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale competente, ai fini del giudizio da compiere sul diritto dello straniero alle forme di protezione internazionale rivendicate – ha evidenziato l’inammissibilità delle restanti censure avanzate dall’appellante, nei confronti della decisione di primo grado, in ragione della relativa irriducibile genericità;

il provvedimento della corte d’appello è stato impugnato per cassazione da S.H. con ricorso fondato su tre motivi d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto generiche le doglianze avanzate dall’odierno ricorrente nei confronti del provvedimento emesso dal giudice di primo grado;

con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione sussidiaria, nonchè del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e, per tale ragione, suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;

osserva al riguardo il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4, della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzi la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);

siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;

è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);

nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso l’odierno ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto generiche le doglianze avanzate dall’odierno ricorrente nei confronti del provvedimento emesso dal giudice di primo grado, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore (con particolare riguardo alla integrale riproduzione dell’atto d’appello contestato), con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;

l’insuperabilità della decisione di inammissibilità delle censure avanzate dall’odierno ricorrente nei confronti della decisione di primo grado, impedisce, rendendone irrilevante l’esame, l’analisi delle ulteriori doglianze illustrate in questa sede;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione intimata svolto difese in questa sede;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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