Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16600 del 03/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 03/08/2020), n.16600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21010-2014 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIER LUIGI SAVA e MARCO GAETANO PULVIRENTI;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, e

CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

e contro

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA POLITICHE SOCIALI E LAVORO

REGIONE SICILIANA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 204/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/03/2014, R.G.N. 483/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 10 marzo 2014, la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda dell’attuale ricorrente volta al riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità, negatole in sede amministrativa;

2. la Corte di merito, accertato che l’assicurata, non iscritta nell’elenco dei disabili, neanche aveva presentato domanda di iscrizione, ha escluso la sussistenza di una delle condizioni per il riconoscimento del beneficio preteso;

3. avverso tale sentenza L.R. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, poi ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS con controricorso;

4. l’Assessorato Regionale della Famiglia della Regione Siciliana è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. preliminarmente, in continuità con quanto già espresso da questa Corte di legittimità (v., fra le altre, Cass. n. 26440 del 2018), occorre chiarire che non osta alla trattazione del ricorso con rito camerale la circostanza che nell’ordinanza interlocutoria, pronunciata dalla sesta sezione lavoro della Corte e mediante la quale si è disposta la trattazione del giudizio innanzi alla sezione quarta della Corte, la causa sia stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, posto che, all’epoca, non era prevista, dal codice di rito, la possibilità della trattazione camerale innanzi alla quarta sezione;

6. nel riassegnare la causa, il Presidente della sezione ha ritenuto sussistere i presupposti di legge perchè la trattazione del giudizio avvenisse in adunanza camerale, dando continuità al condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui occorre tener conto del disposto testuale dell’art. 375 c.p.c., u.c., che prescrive la mera opportunità della trattazione in pubblica udienza dei ricorsi che abbiano ad oggetto questioni rilevanti o prive di precedenti (cfr., fra tante, Cass. n. 8869 del 2017) e non prevede l’obbligo di rimettere all’udienza pubblica cause che presentino le evidenziate caratteristiche (v., da ultimo, Cass. n. 4678 del 2019);

7. nel caso di specie, le questioni oggetto di esame non presentano più il carattere della novità o della particolare rilevanza, in considerazione della materia trattata che ha già formato oggetto di plurime pronunce;

8. il ricorso può essere, pertanto, trattato in adunanza camerale, risultando comunque garantito il pieno contraddittorio delle parti su tutte le problematiche poste dall’oggetto della decisione impugnata, così come dal contenuto del ricorso;

9. con il primo motivo si deducono plurime violazioni di legge e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la ricorrente prodotto dichiarazione sostitutiva attestante il mancato svolgimento dell’attività lavorativa, come tale sufficiente a dimostrare il possesso del requisito; con il secondo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte omesso di valutare il comportamento dell’invalida e i tentativi fatti per iscriversi al collocamento obbligatorio, decidendo, in tal modo, senza corrispondenza con il fatto;

10. il ricorso è da rigettare;

11. il regime normativo applicabile ratione temporis, trattandosi di domanda amministrativa presentata in epoca antecedente al 1 gennaio 2008, è quello previgente rispetto alla L. n. 247 del 2007 che, con l’art. 1, comma 35, ha mutato il requisito della incollocazione al lavoro, richiedendo semplicemente lo stato di inoccupazione, di più semplice verificazione, non essendo più richiesta l’iscrizione negli elenchi speciali per l’avviamento al lavoro e, dunque, l’attivazione del meccanismo per l’assunzione obbligatoria, ma solo il mancato svolgimento di attività lavorativa, con l’onere del disabile di fornire la prova di non aver lavorato nel periodo interessato dalla domanda proposta (v., fra le altre, Cass. n. 6463 del 2014 e successive conformi);

12. come ritenuto da questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 5294 del 2018 e successive conformi), dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 68 del 1999 e prima dell’entrata in vigore della modifiche apportate alla L. n. 118 del 1971, art. 13 (per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35), la ricorrente – invalida al 74 per cento e che aveva compiuto il sessantesimo anno di età, ma non ancora il sessantacinquesimo – è tenuta a dimostrare il proprio stato di incollocamento offrendo la prova dell’iscrizione nell’elenco dei disabili di cui alla L. n. 68 del 1999 o, almeno, di aver presentato la domanda di iscrizione e di non aver conseguito un’occupazione in mansioni compatibili;

13. la L. n. 68 del 1999, art. 1, comma 1, non prevede più il limite dei cinquantacinque anni ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale, in quanto fa riferimento non all’età pensionabile (diversificata tra gli uomini e le donne secondo quanto indicato nella tabella A allegata al D.Lgs. n. 503 del 1992), bensì all’età lavorativa, che i precetti costituzionali di cui all’art. 3 Cost. e art. 37 Cost., comma 1, non consentono di regolare per la donna in modo difforme da quello previsto per gli uomini: giusta il disposto del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 2, deve ritenersi fissata, per entrambi i sessi, a 65 anni;

14. Cass. n. 5294 del 2018 cit. (in precedenza, v. Cass. nn. 5085 e 9155 del 2012; Cass. n. 5082 del 2015; Cass. n. 11582 del 2015) ha diffusamente argomentato la ricostruzione sistematica alla quale deve darsi continuità;

15. con riferimento al regime anteriore a quello del nuovo testo della L. n. 118 del 1971, art. 13, introdotto con la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, in materia di diritto all’assegno mensile di invalidità, nella vigenza della L. n. 68 del 1999, deve ritenersi incollocato al lavoro l’invalido che, uomo o donna, essendo in età lavorativa per non avere ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed essendo iscritto (o avendo presentato domanda d’iscrizione) nell’elenco dei disabili di cui alla L. n. 68 del 1999, non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili;

16. solo con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, infatti, è mutato il requisito occupazionale: non si richiede più la incollocazione al lavoro, ma rileva la condizione dei disabili che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, con la differenza che il disabile privo di lavoro si è iscritto o ha chiesto di iscriversi negli elenchi speciali per l’avviamento al lavoro ed ha cioè attivato il meccanismo per l’assunzione obbligatoria;

17. la normativa dettata dalla L. n. 482 del 1968 è stata totalmente modificata dalla L. n. 68 del 1999 a quale richiede, per l’iscrizione negli elenchi (L. n. 68 del 1999, ex art. 8), diversamente da quanto previsto in precedenza (presentazione di una domanda munita della necessaria documentazione attestante la sussistenza dei requisiti secondo l’interpretazione datane da Cass., Sez. U., n. 203 del 1992), l’avvenuto esperimento di una fase preliminare volta all’accertamento dei requisiti sanitari previsti dall’art. 1, comma 1 (minorazioni che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento o situazioni analoghe previste dalle ulteriori lettere del medesimo articolo);

18. per espressa previsione dell’art. 1, comma 4, il diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili (e quindi la possibilità di fare la domanda di iscrizione nelle liste) sorge solo dopo l’accertamento dei requisiti sanitari su indicati ad opera delle commissioni mediche previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4;

19. se tale fase, rigorosamente propedeutica (v. Cass. n. 9502 del 2012), non viene esaurita e la riduzione della capacità lavorativa non è stata accertata (L. n. 68 del 1999, art. 1, commi 1 e 4), il disabile non può chiedere l’iscrizione nelle liste;

20. la legge non fissa termini alla commissione medica per l’accertamento dei requisiti sanitari per l’iscrizione negli elenchi e il diritto del disabile nasce solo a seguito dell’accertamento positivo della commissione;

21. la domanda, ad accertamento non ancora effettuato, sarebbe inutile per il disabile e dannosa per l’amministrazione, che dovrebbe esaminare e congelare istanze in parte destinate a non avere seguito;

22. al fine di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, in conformità con l’art. 38 Cost. e seguendo l’insegnamento di Corte Cost. n. 483 del 1995, si è pertanto ritenuto che, ai fini della sussistenza del requisito dell’incollocazione al lavoro, sia sufficiente la prova della richiesta (non di iscrizione negli elenchi, ma anche solo) di essere sottoposto agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4 (v. Cass. n. 9502 del 2012 cit.);

23. il disabile dovrà, inoltre, comunque fornire anche la prova di non aver lavorato in quel periodo e tale prova, in giudizio, potrà essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni, con l’unico limite costituito dal fatto che non potrà essere fornita con una mera dichiarazione dell’interessato, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni (sul rilievo della dichiarazione dell’interessato solo nei rapporti amministrativi cfr., fra le altre, Cass. n. 4942 del 2014 e i precedenti ivi richiamati);

24. il secondo motivo è inammissibile non potendo annoverarsi la censura nel paradigma della violazione dell’art. 112 codice di rito;

25. quanto alle spese, la Corte territoriale ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. e, in difetto di comunicazioni riguardanti variazioni reddituali nelle more intervenute, devono presumersi sussistenti anche per il presente giudizio;

26. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA