Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16600 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 16600 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 10687-2006 proposto da:
DITTA MOBIL MEDICAL

DI

IZZO ARMANDO

(C.F.

01232621317), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 03/07/2013

TIGRE’ 37, presso l’avvocato CAFFARELLI FRANCESCO,
che la rappresenta e difende unitamente
2013
505

all’avvocato OLIVARES ANDREA, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

1

A.S.L. NAPOLI 5;
– intimata –

avverso la sentenza n. 92/2005 del TRIBUNALE DI
TORRE

ANNUNZIATA

SEZIONE

DISTACCATA

DI

CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata il 29/03/2005;

pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato CAFFARELLI che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, con
sentenza del 29.3.05 ha accolto l’appello proposto dalla ASL NA 5 avverso la
sentenza del giudice di pace che aveva condannato l’appellante a pagare ad Armando
lzzo, titolare della ditta individuale Mobil Medical, la somma di £ 4.150.000, portata

medica) ad assistiti, ed, in riforma della decisione impugnata, ha respinto la domanda
dell’appellato.
Il tribunale ha premesso che – ancorché la fattura non risultasse prodotta agli attipoteva ritenersi accertato che le prestazioni di cui era chiesto il rimborso erano
consistite nell’erogazione di presidi diagnostici per diabetici e di ausili per incontinenza
riconducibili alla categorie delle protesi; ha quindi rilevato che, per quanto riguardava
la prima categoria di merci, il rimborso era subordinato alla stipulazione di un’apposita
convenzione con il S.S.N., non essendo sufficiente l’iscrizione della ditta nell’elenco
fornitori della disciolta USL 35, che serviva solo a poter partecipare alla gara di appalto
per accedere alla convenzione; quanto alle protesi, il giudice ha invece affermato che
la precedente normativa, che consentiva di ottenere il rimborso ai soggetti che, come
Mobil Medical, erano iscritti in uno speciale elenco regionale, era stata sostituita da
un nuovo regolamento ministeriale, che rendeva necessaria la stipula di un apposito
contratto avente forma scritta ad substantiam, della cui esistenza non v’era prova.
La sentenza è stata impugnata da Armando lzzo con ricorso affidato a due motivi ed
illustrato da memoria.
La ASL Napoli 5 non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso Armando Izzo denuncia violazione degli artt. 18,25 cc.
9, 26, 3co.2, 28, 43 e 44 I. 833/78, 1 n. 8 D.M. 2.8.82, I. n. 98/82, 4 D.M. 11.7.86, 3 I.
n. 115/87, 51. n. 407/90 e succ. modd., D.M. 28.12.92, 2 e 20 d.lgs. n. 46/87, 1,3 e 4
D.M. 332/99 nonché vizio di motivazione. Sostiene che il giudice d’appello, confuso dal

dalla fattura n. 10/2000, a titolo di rimborso di sussidi sanitari forniti ( su prescrizione

lessico ambiguo adoperato dalla ASL,

avrebbe erroneamente affermato che le

forniture di cui era stato chiesto il rimborso avevano ad oggetto presidi sanitari e/o
diagnostici per diabetici, anziché gli ausili tecnici (o sussidi sanitari) da essa
effettivamente forniti, qualificabili come prodotti ausiliari parafarmaceutici monouso,
rientranti nelle categorie merceologiche E ed F di cui al D.M. 30.7.91, che l’utente può

il rimborso della prestazione, sia tenuta alla stipula di un’apposita convenzione.
Lamenta che il giudice non abbia considerato che Mobil Medical è iscritta nell’elenco
delle ditte abilitate e che è pienamente legittimata alla vendita degli ausili tecnici, fra i
quali vanno compresi anche quelli per incontinenza, che non possono essere
equiparati ai medicinali od ai prodotti galenici di stretta pertinenza distributiva delle
farmacie.
Formula, in conclusione, un (superfluo) quesito di diritto con il quale chiede a questa
Corte di affermare, una volta distinti i “presidi sanitari e diagnostici” dagli “ausili
tecnici”, i primi erogabili esclusivamente dalle farmacie ed i secondi anche da soggetti
privati iscritti in appositi elenchi regionali, se per le forniture di questi ultimi sia
indispensabile anche un contratto di convenzionamento con la Asl.
2) Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 7 I. n. 111/92 e 4 I.
412/91 nonché ulteriore vizio di motivazione. Deduce che il tribunale ha del tutto
omesso di valutare le istanze presentate annualmente da Mobil Medical per ottenere il
rinnovo dell’autorizzazione ad essere inserita nell’elenco delle ditte fornitrici e che, in
difetto di motivazioni di rigetto, dovevano ritenersi essere state implicitamente accolte,
con conseguente illegittimità del rifiuto della Asl a provvedere a detto inserimento.
I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati,
non meritano accoglimento.
Il giudice del merito ha affermato che, benché la fattura azionata da Mobil Medical non
risultasse più allegata agli atti del giudizio, doveva comunque ritenersi provato che le
prestazioni di cui era stato richiesto il rimborso fossero consistite nell’erogazione di

ritirare presso qualsiasi azienda abilitata alla fornitura, senza che questa, per ottenere

”presidi diagnostici per diabetici” e di “ausili per incontinenza riconducibili alla categoria
delle protesi”; in base a tale premessa di fatto ha poi rilevato, in diritto, che lzzo non
aveva titolo per ottenere il rimborso, posto che, a tal fine, per i prodotti rientranti nella
prima categoria non era sufficiente l’iscrizione della ditta dell’attore/appellato in un
elenco di fornitori della ex USL 35, ma occorreva un convenzionamento con la Asl,

occorreva la stipula di un apposito contratto.
Il ricorrente non ha contestato quanto affermato in diritto dal tribunale, ma ha per un
verso sostenuto che i presidi diagnostici per diabetici e le protesi cui aveva fatto
riferimento il giudice d’appello, vendibili solo in farmacia, erano diversi dai prodotti
effettivamente erogati da Mobil Medical, rientranti nella diversa fascia degli ausili
parafarmaceutici (sussidi tecnici), le cui forniture ad assistiti vanno rimborsate a tutte le
ditte iscritte nell’apposito elenco senza necessità della previa

stipula di una

convenzione, e, per l’altro, implicitamente (e contraddittoriamente) ammesso che Mobil
Medical non era più inserita in detto elenco, che si rinnova di anno in anno, laddove
ha lamentato l’illegittimità del rifiuto opposto dalla Asl NA 5 all’inserimento.
Tale ulteriore doglianza, illustrata nel secondo motivo, attiene, tuttavia, ad un tema
(quello dell’ approvazione da parte della Asl dell’istanza di inserimento in virtù di
silenzio assenso) che non risulta essere stato mai dedotto nel corso dei precedenti
gradi di merito e che, richiedendo l’esame di documenti che si dicono allegati agli atti
(peraltro neppure specificamente individuati col numero loro attribuito nel fascicolo di
parte od attraverso l’indicazione dell’udienza nel corso della quale sono stati prodotti),
non può essere affrontato per la prima volta in sede di giudizio di legittimità.
All’appena evidenziata inammissibilità della seconda censura consegue il difetto di
interesse del ricorrente ad impugnare la sentenza sotto ogni altro profilo: la mancanza
di iscrizione di Mobil Medical nell’elenco delle ditte fornitrici rende infatti superfluo
interrogarsi sulla questione illustrata nel primo motivo, posto che, secondo l’assunto
dello stesso ricorrente, al di là della necessità di stipula di una convezione, il rimborso

mentre per quelli rientranti nella seconda categoria, a partire dal gennaio 2000,

sarebbe comunque subordinato all’inserimento della ditta nell’elenco predetto.
Resta da aggiungere che l’inammissibilità del primo motivo andrebbe dichiarata anche
in via autonoma, avendo il ricorrente totalmente omesso di indicare da quali elementi
istruttori, trascurati o malamente interpretati dal giudice del merito, emergerebbe
l’erroneità dell’accertamento da questi compiuto in fatto in ordine all’appartenenza dei

convenzione amministrativa o di un contratto.
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore della Asl intimata, che non ha
svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 26 marzo 2013.

prodotti forniti ad una categoria per il cui rimborso era necessaria la stipulazione di una

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