Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1660 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1660 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 4327-2009 proposto da:
SPEDICATO IMPIANTI S.R.L. P.I. 00594430753, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PITRE’ N. 11, presso
lo studio dell’avvocato TRIFILIDIS MASSIMO,
rappresentata
2013

e

difesa

dall’avvocato

TAURINO

ALESSANDRO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3243

contro

FAVALE BRUNO C.F. FVLBRN45A23B792M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo

Data pubblicazione: 27/01/2014

studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e
difeso dall’avvocato RAMPINO GABRIELE, giusta delega
in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 156/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato TAURINO ALESSANDRO;
udito l’Avvocato SOLFANELLI ANDREA per delega RAMPINO
GABRIELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’accoglimento terzo motivo, assorbiti gli altri.

di LECCE, depositata il 06/02/2008 r.g.n. 1975/06;

R.G. 4327/2009
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26-7-2002 Bruno Favale adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Lecce, chiedendo la condanna della Spedicato Impianti s.r.l. al

retributive (relative a paga, straordinario, ferie e TFR), oltre interessi e
rivalutazione, con la conseguente regolarizzazione della posizione
contributivo-previdenziale, oltre le spese.
Il ricorrente, premesso di aver espletato attività lavorativa alle dipendenze
della convenuta dal 10-1-1987 al 30-3-2001, con la qualifica di meccanico di
secondo livello, con l’orario di lavoro 6,30/12,30 e 15,30/18,30 dal lunedì al
venerdì e 6,30/12,30 il sabato, con la precisazione di aver lavorato per almeno
51 ore settimanali, esponeva di essere stato retribuito detraendo da quanto
effettivamente lavorato un’ora al giorno e che il lavoro straordinario prestato
non era mai stato retribuito come tale ma liquidato forfettariamente come
indennità di trasferta.
La società si costituiva eccependo la nullità del ricorso per evidente
contrasto dei fatti posti a base della narrativa con quelli posti a fondamento dei
conteggi facenti parte integrante del ricorso stesso, e sollevando altresì
eccezione di improcedibilità dell’azione e di prescrizione dei pretesi crediti per
il periodo anteriore al quinquennio. Nel merito contestava la prestazione da
parte del Favale di attività lavorativa oltre l’orario indicato nelle buste paga.
Nel corso del libero interrogatorio il Favale dichiarava che il suo orario di
lavoro era dalle 6,30 alle 16,30 senza alcuna pausa dal lunedì al venerdì e
anche il sabato (salvo rare eccezioni) dalle 6,30 alle 13,30.
I

pagamento in suo favore della somma di euro 19.937,83 a titolo di differenze

All’esito della prova testimoniale e della disposta CTU contabile il giudice
adito con sentenza n. 982 del 20-12-2005, in accoglimento della domanda,
condannava la società a pagare al Favale la somma di euro 13.012,19, oltre
rivalutazione e interessi.

sentenza, chiedendone la riforma.
Il Favale si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza depositata il 6-2-2008,
rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.
In sintesi la Corte territoriale, con riguardo all’indennità di trasferta
rilevava che il primo giudice non era incorso nel denunciato vizio di
extrapetizione, in quanto con il ricorso introduttivo si invocava il diritto alla
corresponsione di “tutte le indennità previste dalle norme di legge e dalla
contrattazione collettiva anche se qui non menzionate” e, con riferimento agli
asseriti errori circa il calcolo delle differenze per lavoro ordinario e
straordinario, affermava che il CTU aveva correttamente applicato il =l e la
legislazione vigente dando conto dei criteri valutativi utilizzati per la
quantificazione del dovuto, in particolare nel supplemento disposto a seguito
delle eccezioni sollevate dalla società (mentre l’assunto dell’appellante,
secondo cui sarebbe stato corrisposto tutto quanto spettante, neppure era stato
corredato da conteggi analitici).
Per la cassazione della detta sentenza la società ha proposto ricorso con
quattro motivi.
Il Favale ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
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Con ricorso del 4-7-2006 la società proponeva appello avverso la detta

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta insufficiente motivazione sul
motivo di appello riguardante la denunciata mancata corrispondenza tra chiesto
e pronunciato nella sentenza di primo grado, in relazione alla condanna al

lavoratore alcuna domanda in tal senso.
In particolare la ricorrente evidenzia che la presenza nel ricorso
introduttivo di una generica richiesta “di tutte le indennità previste dalle nomie
di legge e dalla contrattazione collettiva anche se qui non menzionate”,
richiamata dalla Corte di merito, non era accompagnata né da una specifica
richiesta dell’indennità di trasferta né da riferimenti ad elementi di fatto e di
diritto costituenti presupposto della detta indennità.
Con il secondo motivo la ricorrente, al riguardo, in subordine denuncia
violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della Corte d’Appello, avendo la stessa
comunque riconosciuto il diritto ad un’indennità di trasferta senza che, né nel
ricorso introduttivo né nei conteggi allegati fossero stati addotti gli elementi di
fatto e di diritto necessari.
Con il terzo motivo, poi, la società lamenta omessa pronuncia sulla
specifica censura mossa nell’appello, costituita dalla dedotta inconfigurabilità
del diritto all’indennità di trasferta (punto 1.3 dell’atto di appello, riportato in
ricorso ai fini della autosufficienza dello stesso), mancando il requisito della
temporaneità della modifica del luogo di prestazione dell’attività lavorativa.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia palese insufficienza della
motivazione della sentenza impugnata in merito ai rilievi critici formulati nei
confronti della CTU e del relativo supplemento (anche questi riportati in
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pagamento dell’indennità di trasferta, pur non essendo stata formulata dal

ricorso), riguardanti, in specie, il calcolo degli scatti di anzianità (effettuato
sull’intera paga mensile, comprensiva dell’indennità di contingenza e
dell’EDR, e non sulla sola paga base (minimo tabellare), come previsto dal
CCNL, e la avvenuta corresponsione di maggiori somme che avrebbero

favore del lavoratore (come da conteggi analitici depositati).
In particolare la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello, aderendo
semplicemente alle conclusioni del CTU di primo grado, in sostanza non ha
affatto spiegato le ragioni per le quali sono state disattese le critiche specifiche
e puntuali di essa appellante.
Orbene il primo, il terzo e il quarto motivo risultano fondati, restando
assorbito il secondo motivo.
Sul primo motivo va rilevato che la Corte di merito ha escluso il vizio di
extrapetizione denunciato dalla appellante, rilevando semplicemente che con il
ricorso introduttivo erano state richieste anche “tutte le indennità previste dalle
norme di legge e della contrattazione collettiva” pur “non menzionate”.
Al riguardo, però, poiché l’appellante, con il primo motivo di gravame,
aveva chiaramente lamentato, non soltanto la mancanza di una specifica
richiesta da parte del lavoratore riguardante l’indennità di trasferta, bensì, e
soprattutto, la totale omissione di qualsiasi allegazione di elementi di fatto e di
diritto idonei a legittimare una richiesta di tale indennità (a cominciare dalla
mancanza di qualsiasi accenno al fatto che il lavoratore fosse comandato a
lavorare non presso la sede aziendale ma “in trasferta”), non essendovi peraltro
traccia alcuna di tale indennità nei conteggi allegati al ricorso introduttivo,
appare evidente la insufficienza della motivazione, non avendo, in sostanza, la
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comportato, comunque, l'”azzeramento” delle presunte differenze retributive in

Corte di merito affatto spiegato per quale ragione sia stata disattesa la specifica
censura di parte appellante.
Del resto, “anche nel processo del lavoro, l’interpretazione della domanda
rientra nella valutazione del giudice di merito e non è censurabile in sede di

(v. fra le altre Cass. 24-7-2012 n. 12944).
Nel caso di specie la Corte di merito, ignorando del tutto la dedotta
mancanza assoluta degli elementi di fatto e di diritto necessari per poter
configurare una domanda relativa all’indennità di trasferta, pur all’interno della
generica richiesta formulata nel ricorso introduttivo, è incorsa nel vizio di
motivazione denunciato con il primo motivo, che va pertanto accolto, così
restando assorbito il secondo motivo.
Parimenti, poi, risulta fondato il terzo motivo in quanto, nel contempo, la
Corte di merito ha omesso ogni pronuncia sulla censura, pure avanzata
dall’appellante, riguardante la inconfigurabilità del diritto all’indennità di
trasferta, in mancanza nella specie del requisito della temporaneità della
modifica del luogo di prestazione dell’attività lavorativa (svolgendo il Favale
attività che dovevano espletarsi necessariamente fuori della sede aziendale).
Infine, fondato è anche il quarto motivo.
La Corte territoriale, infatti, a fronte delle specifiche censure e delle
puntuali critiche avanzate alle conclusioni della CTU e del supplemento
disposti in primo grado, limitandosi ad affermare che il CTU ha dato “conto
dei criteri valutativi utilizzati per la quantificazione del dovuto” e riportandosi
meramente alle dette conclusioni, in sostanza non ha spiegato in alcun modo le

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legittimità” sempreché sia “motivata in modo sufficiente e non contraddittorio”

ragioni per le quali sono state disattese le citate critiche e censure, svolte anche
con l’atto d’appello.
Come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui ribadito, “il
giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della

manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche,
potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate
dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa
relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando
le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre
ad una decisione diversa da quella adottata” (v. Cass. 13-12-2006 n. 26694,
Cass. 11-3-2002 n. 3492, v. anche, fra le altre, Cass. 1-3-2007 n. 4797, Cass.
24-4-2008 n. 10688 e Cass. 2-12-2011 n. 25862).
In tali sensi va quindi accolto il ricorso e l’impugnata sentenza va cassata
con rinvio alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione, la quale
provvederà al riesame e statuirà anche sulle spese di legittimità.
P . Q .M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per
le spese, alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.
Roma 14 novembre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
L SIDENTE
11)1A1

Il Funzionario Giud* •
Dott.ssa Do

propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove

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