Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1660 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 24/01/2011), n.1660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

s.a.s. Autotorri Marchetti di A. Marchetti;

– intimata –

avverso la decisione n. 20/13/06 della Commissione tributaria

regionale di Genova, emessa il 20 gennaio 2006, depositata il 28

marzo 2006, R.G. 1191/04;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 20 luglio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della società contribuente, dell’avviso di accertamento IVA, IRPEF, ILOR per l’anno 1996 basato sulla applicazione dei ed, parametri per verificare la congruità dei ricavi e del volume di affari dichiarati;

2. La C.T.P. di Genova ha accolto parzialmente il ricorso e la C.T.R. ha accolto l’appello;

3. Ricorra per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427 e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 124, nonchè della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3 commi 181, 183 e 184, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, b) insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio (erroneo abbattimento per due volte del valore del bene strumentale già escluso dalla CTP);

4. In relazione al primo motivo la ricorrente pone il seguente quesito di diritto se in relazione all’anno 1996 sia corretta l’applicazione dei parametri contabili di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181, 183 e 184, ovvero non possa già farsi applicazione degli studi di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, convertito in L. n. 427 del 1993;

Ritiene che:

1. debba dichiararsi la nullità del giudizio in quanto come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità la controversia sulla rideterminazione del reddito di impresa nei confronti di una società di persone comporta la necessità della partecipazione al giudizio da parte dei soci;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di nullità del giudizio e la remissione della causa davanti la CTP di Genova;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè deve dichiararsi la nullità del giudizio con rimessione della causa davanti la C.T.P. di Genova;

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio dichiarato nullo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità del giudizio e rimette la causa davanti la C.T.P. di Genova. Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA