Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1660 del 23/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 21/10/2016, dep.23/01/2017), n. 1660
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6061/2012 proposto da:
B.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IPPOLITO NIEVO 61 TEL 065817778, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMILIANO ERMANNO KORNMULLER, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCO BRACCIANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GUSTIZIA, PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE DI
CASSAZIONE, L.R.M.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VERCELLI, depositata il
19/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/10/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170, l’avv. B.F. chiedeva che il Tribunale di Vercelli riformasse il decreto emesso in data 6 dicembre 2010 dal GUP presso il Tribunale di Vercelli in suo favore, quale difensore di L.R.M., imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 3675/08.
Egli sosteneva che il Tribunale aveva errato nel non riconoscere in suo favore anche il rimborso delle spese di trasferta, pari ad Euro 95.40.
Nessuna delle parti intimate si costituiva in giudizio.
Il Tribunale di Vercelli, con ordinanza del 18 ottobre 2011, accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite.
L’avv. B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, sulla base di un unico motivo.
Gli intimati L.R.M., Ministero della Giustizia, non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art 91 c.p.c. e la contraddittorietà della motivazione, in relazione alla disposta compensazione delle spese, nonostante l’accoglimento della proposta opposizione.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha motivato la statuizione di compensazione delle spese rilevando che, poichè nel caso di specie gli onorari e i compensi potevano essere congruamente quantificati in Euro 507,00, “il ricorrente era in condizioni di rappresentarsi il fatto che la liquidazione pari ad Euro 620,00 poteva essere logicamente ed ampiamente intesa come comprensiva pure delle spese di viaggio (95,40 Euro), per quanto non individuate in modo analitico ed autonomo dalle altre voci di tariffa”.
Ha richiamato, inoltre, il principio enunciato da questa Corte (con riferimento al procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione), secondo cui, “ove la Pubblica Amministrazione non si opponga affatto alla richiesta del privato, nè sull’an che sul quantum della pretesa fatta valere, essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata ” (Cass. Pen. n. 34997 del 2008).
Il ricorrente ha incentrato le sue doglianze solo sulla prima parte della motivazione, sottolineandone l’erroneità ed illogicità. Nulla ha dedotto, al contrario, riguardo alla seconda argomentazione, di per sè idonea a sorreggere la decisione.
Ed è noto che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per diretto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (v. per tutte Cass. Sez. Un. 29-3-2013 n. 7931).
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Poichè gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. C.D..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017