Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1660 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 09/03/2021, dep. 19/01/2022), n.1660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza proposto d’ufficio dal

Tribunale per i minorenni di Milano nel procedimento civile iscritto

al n. 6571/2021 promosso dal Pubblico Ministero nell’interesse di:

G.C., nata il (OMISSIS) a Olbia;

e nei confronti di:

B.E.;

C.G.S.;

lette le conclusioni scritte del P.G. presso la Corte di Cassazione

che ha chiesto rigettarsi il ricorso e dichiarare la competenza del

Tribunale per i minorenni di Milano;

sentita la relazione in camera di consiglio del Presidente Dott.

Bisogni Giacinto.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Milano in data 21 giugno 2018 ha proposto ricorso ex art. 330 c.c. con il quale ha chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di G.C.S., nei confronti della figlia G.C., nata il (OMISSIS) a Olbia dalla madre B.E.. Il P.M. ha richiesto, sulla base della denuncia della madre di gravi maltrattamenti avvenuti anche in presenza della figlia, l’affido di G.C. al Tribunale di Milano con collocamento presso la madre, l’adozione di opportuni interventi di sostegno in favore della madre e della minore, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e il suo allontanamento dall’abitazione familiare;

Il Tribunale per i minorenni con decreto provvisorio dell’8 marzo 2019, preso atto della cessazione della convivenza dei sigg.ri B. e G.C., ha disposto l’affidamento della minore al Comune di Milano cui ha demandato il regolamento dei rapporti della minore con il padre, l’effettuazione di una indagine sulla struttura di personalità dei genitori, l’avvio di interventi di sostegno psico-educativo alla minore e alla genitorialità. Nel corso del procedimento la sig.ra B. ha confermato le denunce sporte nei confronti del sig. G. Cantero che si è costituito negandone invece il contenuto e rappresentando di aver proposto, in data 27 novembre 2018, ricorso al Tribunale ordinario di Milano per ottenere l’affido congiunto della figlia, la regolamentazione della frequentazione e la determinazione del contributo al mantenimento;

Costituendosi nel giudizio instaurato davanti al Tribunale ordinario la sig.ra B. ha eccepito la incompetenza del giudice adito quanto all’affidamento e al diritto di visita. Il sig. G.C. con memoria del 3 giugno 2019 ha aderito all’eccezione di incompetenza e ha chiesto la prosecuzione del procedimento limitatamente alla determinazione del contributo al mantenimento;

Il Tribunale di Milano con provvedimento del 4 giugno 2019 ha dichiarato la propria incompetenza in merito alla intera controversia da ritenersi di competenza del Tribunale per i minorenni, per effetto della vis attractiva esercitata dal pregresso procedimento de potestate instaurato dal pubblico ministero minorile. In seguito a tale dichiarazione di incompetenza la sig.ra B. ha chiesto la conferma del decreto provvisorio dell’8 marzo 2019 e la pronuncia del T.M. sul contributo al mantenimento della figlia;

Il Tribunale per i minorenni con ordinanza del 25 febbraio 2021 ha ritenuto la propria incompetenza ex art. 38 disp. att. c.c. a provvedere sulla richiesta di determinazione del contributo al mantenimento e ha proposto di ufficio regolamento di competenza chiedendo che la Corte di Cassazione accerti la competenza del tribunale ordinario;

– Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ritenendo fondata la tesi del Tribunale ordinario in merito alla estensione della vis attractiva in favore del T.M. anche relativamente alle statuizioni sulle domande di contenuto economico connesse alla decisioni sull’affidamento del minore;

Non hanno svolto difese i sigg.ri. B. e G.C.;

Diritto

RITENUTO

che:

Con giurisprudenza ormai consolidata questa Corte (cfr. ex multis Cass. civ. sez. VI-1 n. 21633 del 14 ottobre 2014, n. 1349 del 26 gennaio 2015, n. 3490 dell’11 febbraio 2021) ha stabilito che il rapporto tra il tribunale ordinario e quello minorile in materia di provvedimenti de potestate – così come statuito dall’art. 38 disp. att. c.c. attualmente vigente – deve intendersi regolato dal principio di prevenzione, nel senso che la competenza funzionale del tribunale minorile a provvedere sui ricorsi ex art. 333 e ex art. 330 c.c. subisce una deroga esclusivamente nei casi in cui sia già in corso un giudizio di separazione o divorzio fra le stesse parti o un giudizio ex art. 316 c.c.. Tale deroga non opera invece se i giudizi teste’ menzionati vengono introdotti davanti al tribunale ordinario successivamente alla proposizione del ricorso ex artt. 333-330 c.c. davanti al tribunale minorile. Nessuna disposizione normativa prevede invece che questa speciale vis attractiva operi operi a favore del tribunale minorile per le domande di mantenimento del minore che siano proposte, come nel caso in esame, davanti al tribunale ordinario qualora sia già pendente tra le stesse parti un procedimento de potestate davanti al tribunale minorile. Al di là di questo incontestabile dato testuale deve ritenersi che non vi siano ragioni sistematiche a favore di una interpretazione difforme dell’art. 38, come ritenuto invece dal Tribunale civile di Milano.

In primo luogo non è condivisibile estendere la portata dei provvedimenti emanabili ex art. 333 e 330 c.c. – norme che trovano il loro perimetro contenutistico e applicativo nella natura di norme regolatrici dei provvedimenti de potestate di limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale – sino a ricomprendervi anche la competenza a decidere sul mantenimento del minore sia pure per effetto delle statuizioni adottate in merito al suo affidamento.

In secondo luogo, come correttamente rileva il Tribunale per i minorenni milanese, l’affermazione secondo cui con la riforma del 2012-2013 sulla filiazione sarebbe ormai attivo il favor legislationis per il principio di unicità della tutela minorile, destinato quindi a operare anche a favore del tribunale minorile nelle ipotesi di attivazione delle competenze funzionali del T.M. rimaste ferme dopo la novellazione dell’art. 38 disp. att. c.c., trova una evidente smentita proprio nel testo dell’art. 38 che ha inteso limitare tassativamente le competenze funzionali del T.M. (“sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria”) e superare il pregresso riparto di competenze fra controversie relative ai figli nati nel o fuori del matrimonio. Non può dunque ritenersi che solo ragioni di ordine testuale ma non di ordine sistematico giustifichino l’interpretazione che questa Corte intende ribadire anche in questo procedimento. La affermazione, nell’art. 38, della competenza generale del tribunale ordinario a emettere i provvedimenti relativi ai minori è funzionale al principio dell’unicità dello status di figlio, che è il principio fondante della riforma del 2012-2013, da cui deriva l’attrazione delle competenze del T.M. a favore del tribunale ordinario sulla base della prevenzione e da cui deriva al contrario la limitazione delle competenze funzionali del T.M. all’emanazione dei soli provvedimenti de potestate. Il legislatore ha voluto che la regolazione dei diritti e degli interessi dei minori avvenisse davanti al giudice competente a conoscere dei rapporti familiari a prescindere dallo statuto normativo applicabile alla famiglia in cui si svolge la vita del minore. Ciò spiega l’asimmetria adottata dal legislatore nel dare rilievo al principio della prevenzione una scelta che, per altro verso, non è affatto smentita dall’applicazione del principio generale della tutela del miglior l’interesse del minore. La configurazione di una vis attractiva dei procedimenti de potestate instaurati preventivamente davanti ai tribunali minorili non avrebbe, a giudizio di questa Corte, altro effetto che quello di vanificare la scelta appena descritta del legislatore per una generale competenza del giudice ordinario, funzionale all’unicità dello status filiationis e alla concentrazione delle tutele del diritto e degli interessi dei minori davanti ad esso.

Argomenti contrari o contraddittori non sono rinvenibili neanche nella limitazione della operatività del criterio della prevenzione, e quindi della vis attractiva in favore del tribunale ordinario, nei soli casi in cui è già in corso un giudizio di separazione o divorzio o ex art. 316 c.c. e non anche nel caso in cui uno di tali giudizi sia introdotto successivamente al procedimento già in corso davanti al T.M. ex art. 333 c.c. Tale interpretazione recepita dalla giurisprudenza di legittimità (si veda da ultimo Cass. n. 3490/2021 cit.)- che va comunque ribadita in quanto basata sul dato testuale dell’art. 38 – trova una chiara ragion d’essere nella volontà del legislatore di non consentire che, mediante la proposizione di azioni strumentali, venga vanificata quella che è stata ribadita come una competenza funzionale del T.M. Nello stesso tempo essa risponde a un principio di economia processuale diretto a salvaguardare l’attività istruttoria già compiuta dal T.M. su situazioni di particolare delicatezza, per l’esposizione del minore a situazioni di rischio che possono comprometterne lo sviluppo e che richiedono un intervento urgente sulla responsabilità genitoriale mal esercitata, quali sono quelle su cui incidono i procedimenti de potestate.

E’ vero che il legislatore, con la riforma del 2012-2013, non ha considerato la possibile e sempre più frequente (come viene rilevato nel ricorso del Tribunale per i minorenni milanese) interferenza delle due competenze che comportano valutazioni spesso sovrapposte o coincidenti e avrebbe potuto quindi stabilire una operatività della vis attractiva anche a favore del tribunale minorile, ovvero avrebbe potuto prevedere quella a favore del tribunale ordinario anche per le ipotesi di previa instaurazione del procedimento de potestate davanti al T.M. Così come è vero che la riforma del 2012-2013 avrebbe potuto costituire l’occasione per l’istituzione di un solo giudice specializzato in materia minorile e familiare. Tuttavia la scelta ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale perché implicante valutazioni ricadenti nella sfera discrezionale attribuita al Parlamento (cfr. Corte Costituzionale ordinanza n. 134/2016) – è stata diversa, perché ritenuta dal legislatore coerente con l’attribuzione ai tribunali minorili della competenza relativa ai procedimenti de potestate, per le ragioni sopra ricordate che non inficiano il principio della unicità delle tutele se – come si ritiene – si attribuisce ai giudizi de potestate la funzione di un intervento immediato e puntuale, nel quale è centrale il ruolo del pubblico ministero, quale portatore dell’interesse del minore, e che quindi assicuri una tutela specifica e immediata in situazioni di esercizio gravemente inappropriato della responsabilità genitoriale che comporta il rischio di pregiudizi gravi al minore, ferma restando la riconduzione della competenza generale in materia di affidamento e mantenimento del minore ai tribunali ordinari. Questa Corte non ritiene superabile questa scelta del legislatore in via interpretativa in quanto essa si basa su una chiara espressione testuale e su una impostazione sistematica, costituzionalmente compatibile, seguita dal legislatore nel delineare i confini di competenza fra le due istanze giurisdizionali che presidiano i diritti e gli interessi dei minori.

Va pertanto accolto il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale civile di Milano a decidere sulle domande di determinazione del contributo al mantenimento della minore G.C., proposte da entrambi i genitori nel procedimento a quo instaurato dal PMM davanti al Tribunale per i minorenni di Milano e in quello instaurato dal sig. G.C. davanti al Tribunale civile della stessa città.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano.

Dispone che, nella pubblicazione e diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

 

 

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