Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 166 del 05/01/2017
Cassazione civile, sez. lav., 05/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.05/01/2017), n. 166
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amalia – rel. Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22087-2011 proposto da:
N.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO
HERNANDEZ, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CAMILLO PEANO 18, presso lo studio dell’avvocato ANGELA BRUNO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO SINATRA, giusta delega
in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 355/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 19/03/2011 R.G.N. 1590/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/10/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;
udito l’Avvocato HERNANDEZ FEDERICO;
udito l’Avvocato SINATRA ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da N.G., già dipendente dell’Università La Sapienza di Roma e transitato, “per interscambio”, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 nei ruoli della Provincia Regionale di Trapani, volto alla condanna di quest’ultima all’inquadramento nella categoria C1 a far data del 16.10.2003 ed alla condanna della Amministrazione al pagamento delle consequenziali differenze retributive.
2. La Corte territoriale ha ritenuto ininfluente il provvedimento in data 2.3.2004 con il quale la Università degli Studi di Roma, originaria datrice di lavoro del N., aveva riconosciuto a quest’ultimo l’inquadramento nella categoria C, diversa e superiore rispetto a quella B rivestita dal N. al momento (16.10.2003) del passaggio nei ruoli della Provincia Regionale.
3. Ha ritenuto del pari irrilevante la circostanza relativa alla esistenza di vuoti nell’organico per i posti di categoria C.
4. Il N. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza, sulla scorta di tre motivi. Resiste con controricorso la Provincia Regionale di Trapani.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esame dei motivi di ricorso.
5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, art. 1406 c.c., D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, D.P.C.M. 16 settembre 1994, art. 18, artt. 2103 e 2113 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto ininfluente i mutamenti della qualifica originariamente posseduta e per avere trascurato la circostanza che esso ricorrente era stato inquadrato sin dall’assunzione del 16.7.2001 nella superiore qualifica.
6. Assume che il diritto all’inquadramento nella superiore qualifica era già maturato al momento del passaggio dall’Università alla Provincia Regionale di Trapani.
7. Deduce, inoltre, l’erroneità della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto la natura concorsuale del trasferimento, sostenendo che il trasferimento era avvenuto ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30; che, in ogni caso, la Corte territoriale aveva violato gli artt. 2103 e 2113 c.c. e asserisce che con la domanda di trasferimento esso ricorrente non aveva inteso rinunciare ai diritti alla qualifica ed alla retribuzione.
8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte territoriale spiegato le ragioni della condivisione dei principi affermati dal Consiglio di Stato.
9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, per avere la Corte territoriale posto a fondamento del decisum un vizio della sentenza di primo grado non dedotto dalla Amministrazione appellante. Asserisce che l’Amministrazione si era limitata a dedurre l’ininfluenza della circostanza che in organico vi fossero disponibilità (e non “vacanza”) di posti propri della categoria C.
10. Sostiene che, in ogni caso, la Corte territoriale avrebbe violato il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 perchè la Provincia, nel momento in cui aveva accettato il trasferimento e stipulato il contratto con esso ricorrente, pur consapevole del fatto che poteva mutare la sua posizione giuridica, aveva, nondimeno, accettato la cessione del contratto di lavoro senza porre riserve.
Esame dei motivi.
11. Il primo ed il terzo motivo nella parte in cui denunciano violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, e degli artt. 1406, 2103 e 2113 c.c. sono infondati.
12. Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, dall’ accoglimento della domanda di passaggio ad altra amministrazione in relazione alla qualifica esposta nella domanda stessa, con inquadramento nella qualifica corrispondente, non discende il diritto per il dipendente ad ottenere, in ordine al rapporto di lavoro costituito su tale base, il superiore inquadramento in ragione della qualifica superiore acquisita successivamente al passaggio stesso nell’amministrazione di provenienza. E’ stato precisato che il passaggio è chiesto ed avviene proprio in ragione di una disponibilità creatasi nell’organico dell’Amministrazione di destinazione, nella qualifica prevista; che la domanda di passaggio non può essere scissa dalla qualifica per cui è chiesta in ragione delle disponibilità palesate dall’Amministrazione di destinazione; che dall’atto di quest’ultima, che dà corso al passaggio, non può essere scorporato quanto relativo al trasferimento da quanto relativo alla qualifica per cui lo stesso è effettuato, non sussistendo un diritto del dipendente al passaggio indipendentemente dal posto in organico per cui è stato chiesto e disposto; che non è coerente con le esigenze di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, in ragione di quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, che un ente terzo incida sul rapporto di lavoro presso altra P.A., potendone conseguire un possibile pregiudizio per l’organizzazione e la programmazione del fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dell’ente titolare del rapporto di lavoro, sia quando il superiore inquadramento sia disposto dall’Amministrazione di provenienza dopo il passaggio con effetto ex tunc, sia quando lo stesso sia disposto dopo la domanda, prima del passaggio (Cass. 20328/2016, 17117/2013).
13. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati alla vicenda dedotta in giudizio, disciplinata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 (nel testo vigente applicabile ratione temporis alla data del trasferimento avvenuto il 16.10.2003) e connotata dal fatto che la superiore qualifica è stata attribuita dall’Università dopo il passaggio del N. all’Amministrazione Provinciale, sia pure con effetto ex tunc.
14. Non sono pertinenti i richiami al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202 (che disciplina la materia dell’assegno personale nei passaggi di carriera) e al D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716, art. 18 perchè al tempo del trasferimento dedotto in giudizio era stato abrogato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, n. 80, abrogazione ribadita espressamente dal D.Lgs. n. 165 del 2001.
15. Il secondo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 19.3.2011) in quanto il vizio motivazionale è dedotto come consumato con riguardo ad una questione giuridica. E’ anche infondato perchè la Corte territoriale ha spiegato in maniera esaustiva e lineare le ragioni poste a fondamento della decisione.
16. Il terzo motivo è infondato nella parte in cui è dedotto vizio di ultra petizione.
17. Dal contenuto del ricorso in appello proposto dalla Amministrazione avverso la sentenza di primo grado)riportato nel ricorso per cassazione (pg. 22 del ricorso) emerge che la Provincia aveva dedotto l’ininfluenza di eventuali carenze di organico nei posti di categoria C, e tanto sul rilievo che il passaggio era stato autorizzato a condizione che il N. possedesse la stessa qualifica (B) della dipendente con la quale era stato richiesto ed autorizzato lo “scambio”.
18. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
19. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali ed in Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017