Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16599 del 21/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16599 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 27254-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

GUERRA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARANDO
FRANCESCA, rappresentato e difeso dall’avvocato MIGLIACCIO
BENINO, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/07/2014

avverso la sentenza n. 7063/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 27.10.2010, depositata il 10/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

Fatto e diritto

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. :
“Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte
d’appello di Napoli, pubblicata il 10 novembre 2010, che, in riforma
parziale della sentenza di primo grado ha dichiarato la nullità del
termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato con
Domenico Guerra, per ‘esigenze eccezionali’, per il periodo 3 gennaio 29 febbraio 2000, con i provvedimenti consequenziali e condanna al
risarcimento del danno dalla messa in mora posta in essere il 20
gennaio 2005.
IL ricorso è articolato in una pluralità di motivi, concernenti il mancato
accoglimento dell’eccezione di mutuo consenso all’estinzione del
rapporto e la legittimità della apposizione del termine in base a quanto
previsto dalla contrattazione collettiva.
Con l’ultimo motivo si impugna invece la pronuncia in materia di
risarcimento del danno e si chiede quindi l’applicazione dell’art. 32
della legge n. 183 del 2010.
Il lavoratore si difende con controricorso.
La posizione articolata da Poste italiane spa non è conforme alla
giurisprudenza di questa Corte, tanto in materia di estinzione del
rapporto per mutuo consenso (Cfr. Cass. sezione sesta, ord. 4
agosto 2011, n. 16932), che in ordine alla legittimità del termine (Cfr.
Cass. n. 5141 del 2004; n. 18272 del 2006; n. 18378 del 2006; n. 13728
del 2009 e una lunga serie di altre decisioni).
I relativi motivi di ricorso devono pertanto essere rigettati.
Al contrario, la richiesta di rideterminazione del risarcimento del
Ric. 2011 n. 27254 sez. ML – ud. 13-05-2014
-2-

PAGETTA.

P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso concernente l’art. 32 L. n. 183
del 2010 e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,
alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Roma, 13 maggio 2014

danno ai sensi dell’art. 32 legge 183 del 2010 comporta, sempre ai
sensi di giurisprudenza costante di questa Corte in ordine alla
applicabilità di tale norma anche ai giudizi di appello e di legittimità
qualora non si sia formato il giudicato, la cassazione della sentenza sul
punto, con rinvio ad altro giudice di merito, che dovrà provvedere
anche sulle spese.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale
Consegue l’accoglimento del motivo relativo all’applicazione dell’art.
32 L. n. 183 del 2010 ed il rigetto di tutti gli altri; la sentenza va
pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di
Napoli in diversa composizione .

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