Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16599 del 15/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 15/07/2010), n.16599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.V.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.

Martora n. 18/20, presso l’Ufficio legale del Patronato ACLI,

rappresentato e difeso dall’Avv. Urbani Enzo e dall’Avv. Gian Stefano

Messuri del foro di Vicenza, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti RICCIO Alessandro, Nicola Valente e Giuseppina Giannico per

procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma,

Via della Frezza 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 15/07 della Corte di Appello di

Venezia del 23.01.2007 – 11.05.2007 nella causa iscritta al n. 124

del R.G. anno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16.06.2010 dal Cons. Dott. De Renzis Alessandro;

udito l’Avv. Giampiero Zuccala’, per delega dell’Avv. Enzo Ur-bani,

per il ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio

Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza n. 41 del 2002 il Tribunale di Bassano del Grappa dichiarava inammissibile nei confronti dell’INPS la domanda, proposta da D.V.A. con ricorso 29.10.2001 per il riconoscimento di pensione di anzianita’, per intervenuta decadenza dell’azione giudiziaria con riferimento ai provvedimenti del 9.12.1994 e 20.06.1997.

Il Tribunale riteneva che la domanda giudiziale fosse stata tardivamente proposta, essendo trascorsi piu’ di tre anni e trecento giorni tra la data dell’istanza in sede amministrativa e quella di proposizione del ricorso in sede giudiziale.

Tale decisione, impugnata dal D.V., e’ stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 15 del 2007, la quale ha osservato che la domanda giudiziale non era piu’ proponibile, essendo decorso il termine di 120 giorni (piu’ ulteriori 180 giorni per l’esaurimento del procedimento amministrativo), senza che l’istituto previdenziale si fosse pronunciato sulla domanda dell’interessato recante la data dell’11 settembre 1997, non rilevando il tardivo esplicito provvedimento di rigetto dello stesso istituto.

Il D.V. ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria.

L’INPS resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 osservando che i giudici di merito avrebbero dovuto individuare, conformemente alla lettera e alla ratio di tale norma, la decorrenza del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione giudiziale dalla data del provvedimento esplicito di riliquidazione della pensione intervenuto il 30 aprile 1998.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dello stesso art. 47, rilevando che tale disposizione impone all’INPS, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, di indicare i “gravami” che possono essere proposti e a “quali organi” devono essere presentati, con i rispettivi termini; il che non era avvenuto nel caso specie.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce ancora violazione del richiamato art. 47, per non avere i medesima giudici di appello tenuto in considerazione che la decadenza non avrebbe potuto riguardare l’ipotesi, come quella in esame, in cui viene contestato non il diritto dell’interessato alla pensione, ma soltanto la sua misura e la sua corresponsione in cumulo con redditi di lavoro. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati in base alle seguenti considerazioni.

Come si ricava dalla domanda, riportata a pag. 3 del ricorso, l’attore chiese la pensione dal 1 ottobre 1989, mentre l’INPS gliela aveva riconosciuta dall’ottobre 1996, negandogliela per converso per il periodo precedente, tanto da pretendere la restituzione degli arretrati, che l’ente previdenziale considerava indebitamente versati.

Pertanto la causa verte sul riconoscimento della pensione dall’epoca indicata.

Trattandosi di domanda di riconoscimento di pensione, negata dall’INPS e non di riliquidazione o ricalcalo, in quanto non sono stati indicati minimamente i criteri di riliquidazione della pensione come concessa, mentre per il periodo fino al 1 ottobre 1996 nulla e’ stato riconosciuto dall’INPS, ne viene di conseguenza l’applicazione della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 che decorre, come gia’ rilevato dalla Corte di Appello, dai provvedimenti di diniego del 9 dicembre 1994 e 20 giugno 1997, a nulla rilevando i provvedimenti successivi e tardivi dello stesso istituto (Cfr Cass. n. 3592 del 20 febbraio 2006 citata dalla sentenza impugnata e Cass. n. 13276 del 6 giugno 2007). Ne’ infine rileva, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la mancanza delle indicazioni contenute nel medesimo art. 47, comma 5, come questa Corte ha puntualizzato componendo contrasto insorto sul punto (cfr. Cass. S.U. n. 12718 del 29 maggio 2009; in senso conforme Cass. n. 25670 del 2007; in senso difforme Cass. n. 27672 del 2005).

3. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione previgente al 2003, applicandosi la norma novellata ai giudizi iniziati dopo il 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003), mentre il giudizio in questione risulta introdotto con ricorso del 29.10.2001 (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005, Cass. n. 6324 del 2004).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010

 

 

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