Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16599 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 16599 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 30622-2006 proposto da:
TAMBERI

GIULIANO

(C.F.

TMBGLN4ORO1E625W),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 6,
presso l’avvocato DE MARTINO SIMONE, rappresentato

Data pubblicazione: 03/07/2013

e difeso dall’avvocato GIOVANNELLI ALBERTO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2013
503

contro

ANAS S.P.A., già ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

1

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

62/2006 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto ex art. 384 c.p.c..

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/01/2006;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18.02.1999, Giuliano Tarnberi, unico erede della
madre Rosa Pantani vedova Tamberi, conveniva, avanti al Tribunale di Firenze,

dell’indennizzo previsto dall’art. 46 della legge n. 2359 del 1865. L’attore esponeva
che, per l’esecuzione della strada nazionale Firenze-Pisa-Livorno, la sua dante causa
aveva subito l’esproprio ovvero la sottoposizione a servitù di una serie di terreni a lei
appartenuti, che l’indennità per l’ablazione non era stata accettata, che l’esproprio aveva
provocato una svalutazione del suo adiacente compendio immobiliare, data la
contiguità con esso della nuova strada, nonché la riduzione del relativo giardino, ed
ancora la perdita sia della vecchia strada poderale di accesso, inglobata nella nuova
sede stradale, che della possibilità di espansione e di futuro inglobamento nel centro
urbano di Vicarello. Si costituiva l’ANAS, che contestava la fondatezza della domanda,
rappresentando che eventuali diminuzioni di valore conseguenti alla costruzione della
strada erano comprese nell’indennità di esproprio.
Con sentenza del 4-17.07.2003, l’adito Tribunale di Firenze, in applicazione
dell’invocato art. 46 della legge n. 2359 del 1865 ed in base pure all’esito della CTU,
accoglieva la domanda introduttiva e liquidava in favore del Tamberi la complessiva
somma di E 52.833, 55, oltre accessori, a ristoro dei pregiudizi subiti.
Avverso questa decisione proponeva appello l’ANAS, che dopo aver ricordato di aver
offerto da tempo le indennità di occupazione e di esproprio, faceva osservare che la
norma dell’art. 46 citata riguardava le ipotesi di diminuzione di valore conseguenti
all’esproprio di fondi finitimi, mentre nella specie la procedura ablativa aveva
riguardato la stessa proprietà dell’attore ed il danno lamentato era stato già valutato ai
fini della determinazione dell’indennità di esproprio; si doleva poi per l’applicazione

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l’Azienda Nazionale Autonoma Strade chiedendone la condanna al pagamento

fatta in concreto del disposto dell’art. 46, per la rivalutazione delle somme liquidate, in
quanto già attualizzate dall’ausiliare d’ufficio e per la non chiara individuazione del
termine iniziale di decorrenza degli interessi. Si costituiva il Tamberi, contestando la

Con sentenza del 17.06.2005-19.01.2006 la Corte di appello di Firenze, in
accoglimento del gravame proposto dall’Ente Nazionale per le Strade ANAS ed in
riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Firenze, respingeva la domanda
proposta dal Tamberi, che condannava a rifondere all’appellante le spese di entrambi i
gradi del giudizio.
La Corte territoriale osservava e riteneva che:
la situazione di fatto, prima dell’intervento espropriativo, vedeva la proprietà della

dante causa dell’odierno appellato come costituita da un terreno su cui sorgeva un
edificio, eretto in posizione sopraelevata rispetto alla circostante campagna e posto a
circa 300 metri dalle prime case dell’abitato di Vicarello, a cui era collegato dalla via
comunale dei Falaschi. Per la costruzione della statale n. 206 una porzione del terreno
appartenente alla Pantani era stato occupato (con due distinti provvedimenti, del 24
agosto 1989 e del 24 aprile 1991) e successivamente espropriato (con decreto del 13
febbraio 1992), con conseguente interruzione del collegamento diretto con il centro
abitato ed imposizione di un diverso passaggio per l’accesso all’abitazione ed all’intera
proprietà;
dei profili di danno dedotti dal Tamberi, alcuni erano direttamente conseguenti
all’intervento espropriativo (la diminuzione del giardino, l’asservimento) ed altri invece
trovavano la loro origine nella realizzazione dell’opera pubblica (essere la proprietà
tagliata fuori da qualsiasi possibilità di espansione, la contiguità con la nuova strada);

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fondatezza del gravame.

il fatto che il giardino fosse divenuto meno ampio e quindi meno godibile, per
giunta assoggettato a servitù di rispetto stradale, con il conseguente divieto di piantare
alberi fino ad una certa distanza dalla via pubblica, costituiva pregiudizio che

dovuto essere fatto valere con giudizio volto alla determinazione della giusta indennità
di esproprio, ove non fosse stata soddisfacente quella offerta dall’éspropriante;

invece, l’altro profilo di danno, ossia quello derivato dall’avvenuta realizzazione
dell’opera pubblica e dal suo esercizio, non poteva essere ricompreso nell’indennizzo
contemplato dall’art. 46 della legge 2359/1865, da riferire soltanto ai pregiudizi subiti
dai fondi contigui a quelli assoggettati all’espropriazione ed appartenenti a soggetti
diversi dagli espropriati;

esso comunque poteva consistere anche in immissioni, tanto di rumori che di altro
genere, superanti la normale tollerabilità, in quanto si fossero tradotte in una
sensibile riduzione delle obiettive possibilità di utilizzazione del bene,
eccedente quella subita da ogni fondo adiacente ma nel caso in esame, la
C.T.U. aveva escluso sia la presenza di immissioni superanti la normale
tollerabilità sia l’insorgenza di limiti specifici alla proprietà Tamberi;

conseguentemente il Tamberi era privo di legittimazione attiva rispetto al chiesto
indennizzo.
Avverso questa sentenza, notificata il 2.08.2006, il Tamberi ha proposto ricorso per
cassazione affidato ad un motivo e notificato 1’8.11.2006, all’ANAS — Ente Nazionale
per le strade. L’ANAS S.p.A., già Ente Nazionale per le strade ha resistito con
controricorso notificato il 18.12.2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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dall’esproprio parziale era derivato alla residua proprietà dell’appellante, sicché avrebbe

A sostegno del ricorso il Tamberi denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 46
L. 2359/1865 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. “.
Contesta che l’art. 46 della legge n. 2359 del 1865 secondo il quale “è dovuta

vengano gravati da servitù o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla
perdita o dalla diminuzione di un diritto”, non sia applicabile anche ai soggetti
coinvolti nella procedura espropriativa e che nella specie fosse applicabile l’art. 40
sull’esproprio parziale, sostenendo a tale riguardo che mancava l’unitaria
identificazione catastale tra i beni espropriati e quello danneggiato, inoltre che gli
indennizzi previsti dagli articoli 40 e 46 della legge del 1865 sono tra di loro distinti ed
autonomi e nulla ne vieterebbe il cumulo in favore dello stesso proprietario espropriato.
Assume conseguentemente che aveva diritto all’indennizzo previsto dal citato art. 46
diretto alla tutela sia di soggetti rimasti estranei al procedimento di espropriazione (in
quanto proprietari di fondi contigui a quelli sui quali è stata eseguita l’opera) sia di
coloro che avessero subito un danno non per effetto della mera separazione (per
esproprio) di una parte di suolo ma in conseguenza dell’opera eseguita sulla parte
espropriata ed indipendentemente dall’espropriazione stessa, non potendosi escludere a
priori la sussistenza del diritto del proprietario parzialmente espropriato ad essere
indennizzato dei danni subiti dall’esecuzione dell’opera che avrebbe avuto l’effetto di
lasciare scoperto a suo danno un intollerabile margine di non risarcibilità e di
equiparare irragionevolmente la sua condizione a quella del proprietario anch’esso
parzialmente espropriato ma che non avesse subito alcun pregiudizio dall’esecuzione
dell’opera ovvero avesse addirittura acquisito un vantaggio e dato anche che non si
poteva costringere il proprietario ad agire in opposizione alla stima dell’indennità per
danni che non si erano ancora manifestati.

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un’indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità

Il ricorso è inammissibile.
Le censure che il Tamberi prospetta si risolvono essenzialmente in generici, apodittici
rilievi critici ed annotazioni d’indole meramente teorica e comunque conclusivamente

espropriativo ma specificamente e soltanto di quelli subiti dalla parte non espropriata e
dipendenti della realizzazione dell’opera pubblica, che in tesi sarebbero stati regolati
dalla rubricata norma. Relativamente a quest’ultimi, peraltro, i giudici d’appello, dopo
averne individuato l’ambito, hanno anche ritenuto che nella specie non ne fosse emersa
l’esistenza. In particolare hanno espressamente escluso, in base al recepito esito
dell’indagine tecnica d’ufficio, sia la presenza di immissioni intollerabili che
l’insorgenza di limiti specifici alla proprietà Tamberi e tale affermazione, che è
rimasta incensurata, quand’anche, essendo stata posta tra parentesi, non assurga ad
autonoma ratio decidendi, idonea di per sé sola a sorreggere l’avversata conclusione,
comunque priva di interesse l’impugnazione.
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del
Tamberi, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Tamberi al pagamento, in
favore dell’ANAS S.p.A.„ delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in €
2.300,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013

non involgono la sorte dei pregiudizi direttamente conseguenti all’intervento

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