Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16598 del 15/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 15/07/2010), n.16598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M.L., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola di

Rienzo n. 69, presso lo studio dell’Avv. BOER Paolo, che la

rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, Rappresentato e difeso, congiuntamente e

disgiuntamente, dagli Avv.ti RICCIO Alessandro, A. Patteri, Nicola

Valenti e Clementina Pulli per procura in atti e con loro

elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo Costituito con procura

per la cassazione della sentenza n. 210/07 della Corte di Appello di

Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari – del 4.04.2 007/14.04.2007

nella causa iscritta al n. 100 RG 2006;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza al Consigliere Dott.

De Renzis Alessandro in data 16.06.2010;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio

Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che L.M.L., con ricorso ritualmente depositato, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 342 del 2005, la quale aveva respinto la domanda dell’assicurata intesa ad ottenere l’accertamento di non ripetibilita’ della somma pretesa dall’ente previdenziale;

– che tale decisione e’ stata confermata dalla Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari – con sentenza n. 210 del 2007, la quale ha condannato l’appellante alle spese del giudizio di impugnazione;

– che la L. propone ricorso per cassazione con un motivo;

– che l’INPS si e’ limitata a depositare procura.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che la ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., e del D.L. n 269 del 2003, art. 42 (convertito nella L. n. 326 del 2003), sostiene che la decisione impugnata ha erroneamente applicato la nuova disciplina riguardante l’esonero dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali;

– che il novellato art. 152 disp. att. c.p.c., il quale ha introdotto limiti di reddito non inferiori ad una certa soglia ai fini dell’esonero dalle spese, trova applicazione, ratione temporis, con riferimento ai giudizi il cui ricorso introduttivo della fase di primo grado sia successivo al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003);

– che nel caso di specie il ricorso introduttivo e’ dell’8 luglio 2003, per cui trova applicazione l’art. 152 anzidetto nella formulazione previgente al 2003 (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005. Cass. n. 6324 del 2004; Cass. n. 4657 del 2004);

– che in conclusione il ricorso e’ fondato e va accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza e, ricorrendo i presupposti per decidere nel merito, con esclusione della condanna della L. alle spese del giudizio di appello;

– che le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Paolo Boer.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, esclude la condanna alle spese nel giudizio di appello; condanna l’INPS alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10,00 oltre Euro 1500,00 per onorari ed oltre IVA CPA e spese generali, con distrazione a favore dell’Avv. Paolo Boer.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA