Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16598 del 03/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 03/08/2020), n.16598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19209-2014 proposto da:

– INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

LUCIANA ROMEO, e EMILIA FAVATA;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO GIAMPIETRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 20/05/2014, R.G.N. 99/2013;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 20 maggio 2014, la Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda, proposta da D.A., per il riconoscimento dei postumi invalidanti a seguito di infortunio sul lavoro;

2. per la Corte di merito la sospensione della prescrizione triennale del diritto alle prestazioni erogate dall’INAIL, in favore dell’assicurato, permaneva sino alla definizione del procedimento amministrativo sicchè, nella specie, il termine non era decorso;

3. avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso, affidato ad un motivo con il quale, denunciando violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 111 e 112 censura il ritenuto protrarsi dell’effetto interruttivo della prescrizione per tutta la durata del procedimento amministrativo;

4. D.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. il ricorso è da rigettare in continuità con l’arresto delle Sezioni unite della Corte, sentenza n. 11928 del 2019, secondo cui il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 resta sospeso, ex art. 111, comma 2 stesso D.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore;

6. pertanto, il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall’art. 111, comma 3 citato D.P.R. n. 1124 non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata;

7. non risultando svolti altri motivi di censura, il ricorso va rigettato per essere la sentenza impugnata conforme al richiamato principio;

8. il componimento del contrasto giurisprudenziale ad opera delle Sezioni unite della Corte avvenuto in epoca successiva al deposito del ricorso consiglia la compensazione delle spese di lite;

9. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020

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