Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16597 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 28/07/2011), n.16597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA ETR S.P.A. (già ETR S.P.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO

25-B, presso lo studio degli avvocati RIGI LUPERTI MARCO MARIA

VALERIO e PESSI ROBERTO, che la rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI ENRICO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 466/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/04/2009, r.g.n. 1718/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato RIGI LUPERTI MARCO MARIA VALERIO;

udito l’Avvocato CAROLI ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.F. conveniva in giudizio la società GET s.p.a.

esponendo di aver lavorato alle sue dipendenze fin dal 10 maggio 1985, ma di essere stato regolarmente assunto solo in data 10 dicembre 1988. Deduceva altresì il ricorrente che, sin dal primo giorno di lavoro, aveva svolto le sue mansioni nel rispetto di un preciso orario e di essere stato sottoposto al potere direttivo del datore di lavoro. Chiedeva quindi che fosse accertata e dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 10 maggio 1985 e che la società resistente fosse condannata al pagamento delle retribuzioni per il periodo di mancata assunzione, oltre al pagamento degli oneri contributivi, della tredicesima e quattordicesima mensilità, dei premi di produzione e delle indennità spettanti in virtù del c.c.n.l. di categoria.

Si costituiva la GET s.p.a., preliminarmente eccependo la prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente e nel merito chiedendo il rigetto della domanda. Veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società ETR S.p.A., subentrata alla GET quale concessionaria del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici per l’ambito territoriale della provincia di Cosenza. Si costituiva la società ETR, preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l’intervenuta prescrizione dei diritti, nel merito concludendo per il rigetto del ricorso.

Il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda, dichiarando sussistente tra il ricorrente e la GET s.p.a. un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 10 maggio 1985, e condannando la ETR s.p.a. al pagamento delle relative differenze retributive pel periodo 10 maggio 1985-30 novembre 1988.

Proponeva appello la ETR S.p.A. Si costituiva il B. resistendo al gravame.

Con sentenza depositata il 7 aprile 2008, la Corte d’appello di Catanzaro respingeva il gravame.

Propone ricorso per cassazione la Equitalia Etr s.p.a., già ETR s.p.a., affidato ad unico motivo.

Resiste il B. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c. per avere la corte territoriale respinto l’eccezione di prescrizione sulla base di atti interruttivi non indicati dal B. nell’atto introduttivo del giudizio. Il ricorso è infondato.

Le sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che la cd.

controeccezione di interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato, e può quindi essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (Cass. sez. un. 27 luglio 2005, n. 15661).

Esattamente come nel caso esaminato dalla citata pronuncia, seguita dalla successiva giurisprudenza, il ricorrente, pur non avendo indicato in ricorso i documenti interruttivi della prescrizione, li aveva non di meno tempestivamente prodotti unitamente all’atto introduttivo della lite, come incontestatamente accertato nella sentenza impugnata.

Correttamente pertanto la corte di merito ha ritenuto, con accertamento di fatto non censurato, interrotta l’eccepita prescrizione.

2. -Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.040,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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