Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16597 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. un., 05/08/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 05/08/2016), n.16597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13506-2015 proposto da:

IL TUO VIAGGIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 42, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO G. ALOISIO, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona dei rispettivi

Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2792/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

uditi gli avvocati ANTONIO TIGANI SAVA per delega dell’avvocato

Roberto G. Aloisio e FEDERICO DI MATTEO dell’Avvocatura Generale

dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

La s.r.l. “Il tuo Viaggio”, dopo aver inutilmente sottoposto alle competenti autorità del Marocco un progetto di collegamento marittimo tra Savona e Tangeri, convenne dinanzi al TAR del Lazio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei trasporti e quello degli Affari esteri, ritenendoli responsabili di comportamenti colpevolmente omissivi di una serie di doverose attività a tutela della marina mercantile nazionale.

Il giudice di primo grado respinse la domanda, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato sul rilievo per il quale il governo non sarebbe obbligato ad esercitare ed assicurare protezione diplomatica nei confronti del privato che la invochi, essendo gli atti compiuti da un Paese estero, in sede di regolamento delle relazione internazionali interstatuali, sottratte ipso facto a qualsivoglia sindacato giurisdizionale.

Proposto ricorso per cassazione, da parte della società, in conseguenza di un lamentato vizio della sentenza impugnata per diniego di tutela giurisdizionale, queste sezioni unite, con pronuncia n. 21581 del 2011, ritennero sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, affermando che i poteri ritenuti, nella specie, espressione di attività politica erano di converso devoluti ed esercitati dallo Stato italiano su proposta di una commissione tecnica al fine di tutelare gli interessi della marina mercantile domestica e di disciplinarne i traffici commerciali, onde l’impredicabilità di un loro contenuto politico, stante la diversa natura di attività di alta amministrazione.

Il Consiglio di Stato, nuovamente adito dalla società oggi ricorrente, ha respinto il ricorso con diversa motivazione, escludendo, sulla base di un giudizio probabilistico, l’esistenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante, a fini risarcitori, tra le omissioni contestate alle Amministrazioni convenute e il danno subito dal privato.

La sentenza del massimo organo di giustizia amministrativa è stata impugnata dalla s.r.l. Il tuo Viaggio con ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1 e art. 111 Cost., sorretto da un unico motivo di gravame.

Resistono gli intimati con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale è infondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione delle norme e dei principi in tema di giurisdizione sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale, anche alla luce del principio di diritto fissato dalla Cassazione, in relazione all’art. 111 Cost., art. 360 c.p.c., n. 1 e art. 384 c.p.c., comma 2. Il motivo – con il quale si rappresenta a questa Corte una nuova e diversa fattispecie di eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato, sub specie di un sostanziale quanto illegittimo “aggiramento” della decisione di queste sezioni unite, che avevano qualificato come atti di alta amministrazione quelli richiesti (ed omessi) alle competenti autorità ministeriali, ed una altrettanto illegittima “sostituzione” all’autorità amministrativa nella formulazione del giudizio probabilistico di cui in narrativa – è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice amministrativo nella parte in cui ha ritenuto, entrando doverosamente nel merito della questione sottoposta al suo esame a seguito della pronuncia di queste sezioni unite, di dover valutare la natura e la stessa predicabilità in punto di fatto di una responsabilità della P.A., concludendo che tale, ipotizzata responsabilità, con riferimento alla condotta riferibile dalla P.A., non fosse sufficientemente sorretta dall’indispensabile relazione causale (correttamente ricostruita secondo la categoria civilistica, di matrice giurisprudenziale, del cd. “più probabile che non”) con l’evento di danno lamentato.

La decisione si sottrae, pertanto, a qualsivoglia sindacato di questo giudice di legittimità sub specie del lamentato difetto di tutela giurisdizionale, poichè la pronuncia di queste sezioni unite, ben lungi da costituire la premessa per una decisione vincolata sulla pretesa risarcitoria, limitava la sua portata ed i suoi effetti di giudicato panprocessuale alla sola qualificazione degli atti e dei comportamenti della P.A. in termini di alta amministrazione, mentre il denunciato sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera dell’apprezzamento di merito istituzionalmente riservato alla P.A. appare altrettanto inconfigurabile, rientrando tout court nell’ambito dei poteri giurisdizionali del Consiglio di Stato la valutazione circa l’esistenza o meno di un elemento strutturale dell’illecito aquiliano (il nesso etiologico) al fine di accertare se la condotta in ipotesi colpevole della P.A. sia o meno stata idonea a ledere la posizione soggettiva di interesse legittimo vantato dal privato.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, prenotate a debito, e degli onorari, che si liquidano in complessivi Euro 4000.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso Roma, il 23 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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