Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16597 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.05/07/2017),  n. 16597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13576-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A Società con socio unico C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 92, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAPOLEONE III

N. 28, presso lo studio dell’avvocato DANIELE LEPPE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4944/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. FERNANDES GIULIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 30 maggio 2013, la Corte di appello di Roma confermava la decisione del primo giudice che, in accoglimento della domanda proposta da F.S. nei confronti di Poste Italiane s.p.a., aveva dichiarato la costituzione tra le dette parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 2 gennaio 2003 e condannato la società resistente a riammettere in servizio la lavoratrice nonchè al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate a decorrere dal 12 gennaio 2007, detratto raliunde perceptum”, oltre accessori dalla maturazione dei singoli crediti;

che ad avviso della Corte territoriale: se pure nel contratto di fornitura tra le imprese le ragioni di ricorso allo stesso sottese potessero essere molteplici, rispetto alla singola utilizzazione il contratto di lavoro tra l’impresa che forniva la manodopera ed il lavoratore doveva esattamente esplicitare e specificare quali delle ragioni indicate nel contratto giustificassero l’assunzione del dipendente e la sua destinazione presso l’utilizzatore, onde consentire il controllo successivo sulla congruenza tra le ragioni richiamate e quelle per le quali il dipendente era stato assunto dall’impresa di fornitura ed inviato presso l’utilizzatrice; nel caso in esame erano mancate queste specificazioni e la causale era indicata in modo del tutto generico attraverso il rinvio ai “casi previsti dal CCNL – punte di più intensa attività” e ciò escludeva la possibilità di “verifica di effettività” della causale indicata e la sua temporaneità; la documentazione prodotta dalla società e la prova testimoniale dalla stessa articolata non erano idonee a provare la sussistenza, con riferimento all’ufficio di destinazione della F., di una situazione che sia riconducibile alla ragione indicata in contratto;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato a quattro motivi cui resiste con controricorso la F.; che è stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio;

che la ricorrente e la F. hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c.: la società dissentendo dal contenuto della relazione con riferimento ai primi tre motivi di ricorso di cui ha ribadito la fondatezza; la F. sostenendo che Poste Italiane nell’atto di appello non aveva impugnato il capo della sentenza del Tribunale relativo al risarcimento del danno con conseguente passaggio in giudicato dello stesso;

che alla udienza del 7 luglio 2016 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione oggetto del quarto motivo di ricorso;

che, quindi, a seguito della entrata in vigore del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modifiche in L. 25 ottobre 2016, n. 197, la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la società ricorrente ha depositato ulteriore memoria ex art. 380 bis c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che: con il primo motivo di ricorso, viene denunciata violazione e falsa applicazione della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 1, comma 2, lett. c), e art. 5, dell’art. 3, comma 3, e della L. n. 196 del 1997, art. 10 cit., sul rilievo che il contratto di fornitura non deve contenere l’indicazione dei motivi di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 5, dovendo tali ragioni essere indicate unicamente nel contratto per prestazione di lavoro temporaneo, ovvero nel contratto stipulato tra il lavoratore e la società di fornitura, e che ogni vicenda relativa al contratto di lavoro temporaneo è da imputare esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra società fornitrice e lavoratore, nei cui confronti devono essere fatte valere le pretese azionate, ciò diversamente che nell’ipotesi di mancanza di forma scritta, che determina l’assunzione del lavoratore che presti la sua attività a favore dell’impresa utilizzatrice da parte di quest’ultima; con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 421 e 437 c.p.c., in quanto la Corte territoriale, nel ritenere la causa apposta al contratto di fornitura tanto generica da non consentire una verifica in concreto della cause giustificatrici previste dal contratto collettivo, aveva finito con il non considerare la documentazione prodotta dalla società e il non ammettere la prova testimoniale pure articolata, omettendo, peraltro, anche l’esercizio dei poteri riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c.; con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione del L. n. 196 del 1997, art. 10 e della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, osservando che tale disposizione, che contiene le norme sanzionatone, stabilisce che la mancata erronea o generica indicazione dei motivi di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo può produrre solo ed esclusivamente la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società fornitrice, ma non dell’utilizzatrice, nei confronti della quale si instaura il rapporto a tempo indeterminato solo in mancanza della forma scritta del contratto di fornitura; con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, rilevandosi che la Corte di appello avrebbe dovuto fare applicazione di tale norma in quanto applicabile a tutti i giudizi in corso, tanto nel merito quanto in sede di legittimità, e riferibile anche a quelli in materia di fornitura e/o somministrazione; che il primo ed secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati per le ragioni di seguito esposte:

– la norma di riferimento è la L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, che consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo nelle seguenti ipotesi: “a) nei casi previsti dai ccnl della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; b) nei casi di temporanea utilizzazione di qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4″ (che prevede le situazioni in cui è vietata la fornitura di lavoro temporaneo);

– la causale indicata nel contratto di fornitura fa rinvio ” “ai casi previsti dal ccnl – picco di produttività” e, dunque, invece di specificare la causale all’interno delle categorie consentite dalla legge, si limita a parafrasare il testo della legge, senza compiere alcuna specificazione con la conseguenza che la genericità della causale rende il contratto illegittimo, per violazione della L. n. 196 del 1997, art. 1, commi 1 e 2, che consente la stipulazione solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate nel comma 2, esigenze che il contratto di fornitura non può quindi omettere di indicare, nè può indicare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa;

– neanche può ritenersi che il rilevato onere di specificazione non fosse richiesto rispetto ad una genericità della previsione collettiva, posto che solo la indicazione precisa delle esigenze sottese all’assunzione del lavoratore avrebbe reso possibile il riscontro in termini probatori della effettività della ragione sottesa alla fornitura del lavoro dello stesso nell’ufficio di adibizione, consentendo di escludere che il lavoro del predetto fosse funzionale alla diversa esigenza di sopperire ad ordinarie carenze di organico del CMP di Fiumicino Aeroporto;

che, con riferimento, poi, in particolare, alla censura svolta in relazione alla portata probatoria dei documenti asseritamente prodotti e della prova per testi, della quale si lamenta la mancata ammissione, non può non rilevarsi l’inammissibilità del motivo in quanto finisce con il sollecitare questa Corte una non consentita in questa sede nuova valutazione del merito della controversia pur denunciando, in rubrica, anche una violazione di legge; ed infatti, dalla lettura della impugnata sentenza emerge che la Corte di appello ha valutato tanto la documentazione prodotta che la prova testimoniale espletata giudicandole non idonee a dimostrare la sussistenza, con riferimento all’ufficio di destinazione della F., di una situazione che sia riconducibile alla ragione indicata in contratto; peraltro, vale ricordare che è stato in più occasioni affermato da questa Corte che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003); inoltre la ricorrente non specifica se e quando abbia tempestivamente invocato l’esercizio dei poteri d’ufficio in materia di prova (Cass. n. 22534 del 23/10/2014; Cass. n. 6023 del 12/03/2009);

che destituito di fondamento è anche il terzo motivo alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e quindi l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo con conversione del rapporto da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato (tra le varie: Cass. 23 novembre 2010 n. 23684; Cass. 24 giugno 2011 n. 13960; Cass. 5 luglio 2011 n. 14714 alle cui motivazioni si rinvia per ulteriori approfondimenti; v. anche: Cass. 6933/2012, Cass. 5.12.2012 n. 21837, Cass. 17.1.2013 n. 1148);

che, infine, il quarto motivo è fondato essendo la L. n. 183 del 2010, art. 32, applicabile anche ai contratti di lavoro temporaneo secondo numerose pronunce di questa Corte cui il Collegio ritiene di dare continuità (Cass. 29.5.2013 n. 13404, Cass. 17.1.2013 n. 1148 e, da ultimo, Cass. 18046 del 2014, alle cui argomentazioni si rimanda anche per i riferimenti a C.G.U.E. C-290/12 dell’11.4.2013); quanto al rilievo contenuto nel controricorso relativo al passaggio in giudicato del capo della sentenza del tribunale relativo al risarcimento del danno lo stesso è infondato alla luce della sentenza n. 21691 del 27 ottobre 2016 delle Sezioni Unite, che hanno affermato i seguenti principi: 1) “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva. In tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta”; 2) “Il ricorso per violazione di legge sopravvenuta incontra il limite del giudicato. Se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima”;

che, alla luce di quanto esposto va accolto il quarto motivo, rigettati gli altri, l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, per la determinazione della misura dell’indennità forfetaria, in applicazione dei principi enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio;

PQM

 

La Corte, accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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