Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16596 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 28/07/2011), n.16596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4223-2009 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO CARLA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABRIZIO DOMENICO MASTRANGELI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MEGGIORIN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DONATELLO 23, presso lo studio dell’avvocato VILLA PIERGIORGIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CUZZETTI FRANCESCO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 551/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/09/2008 R.G.N. 1089/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO;

udito l’Avvocato VILLA PIERGIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

del ricorso, rigetto degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Perugia, M.G. esponeva di aver prestato dal settembre 1993 attività di agente in favore della Meggiorin S.p.A., per la promozione delle vendite di prodotti di telefonia cellulare nella zona dell’Umbria; che nel corso del rapporto, la Meggiorin aveva preteso dal M. una garanzia personale per la cliente Mo.Be S.r.l., dopo la conclusione con essa di accordi commerciali, in seguito a vari incontri promossi dallo stesso agente; che dopo il fallimento della società Mo.Be, la Meggiorin aveva preteso dal M. il pagamento della garanzia, dell’ammontare di L. 86.132.000, oltre allo star del credere per L. 53.636.340; che con lettera raccomandata del 7 maggio 1999, la Meggiorin S.p.A. gli aveva comunicato la disdetta del contratto di agenzia, con effetto immediato; che la mandante gli aveva corrisposto solo una parte delle sue spettanze, e non aveva dato alcun seguito alle sue richieste, dirette a ottenere il saldo integrale del credito. In particolare, egli reclamava una integrazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, calcolata dall’azienda sulla base di parametri errati; alla restituzione della somma pretesa a garanzia delle obbligazioni non adempiute dalla Mo.Be S.r.l.; al risarcimento del danno causatogli dalla contemporanea presenza nella sua zona, prima della cessazione del rapporto, di un altro agente, che aveva nello stesso periodo concluso nuovi contratti; a percepire ulteriori provvigioni per gli affari conclusi dalla preponente prima della cessazione del rapporto e dopo di esso, entro un dato termine.

Il ricorrente chiedeva dunque al Tribunale di condannare la Meggiorin S.p.A. al pagamento delle relative somme.

La Meggiorin si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare la nullità e l’inammissibilità del ricorso. Nel merito rilevava come le richieste attoree fossero prive di fondamento, posto che essa aveva correttamente calcolato l’indennità sostitutiva del preavviso e, quanto alla vicenda della Mo.Be s.r.l., il M. non aveva diritto alla restituzione delle somme corrisposte in adempimento della garanzia da lui prestata. Nè aveva maggior fondamento la domanda relativa al risarcimento di presunti danni cagionati al ricorrente dalla contemporanea presenza nella sua stessa zona di un altro agente.

Infine, la richiesta relativa alle provvigioni era talmente generica da non consentire alla convenuta di difendersi in maniera adeguata.

La causa veniva istruita con l’interrogatorio libero delle parti e con l’espletamento di prove testimoniali e di una c.t.u. contabile.

Con sentenza depositata il 3 ottobre 2005, il Tribunale condannava la convenuta a pagare al ricorrente la somma di Euro 7.603,57, di cui Euro 7.518,65 a titolo d7 differenza sull’indennità sostitutiva del preavviso ed Euro 84,92 per provvigioni maturate e non corrisposte.

Respingeva per il resto la domanda e compensava fra le parti le spese del giudizio in ragione di un terzo.

Interponeva appello il M., chiedendo che, in parziale riforma della sentenza, venissero accolte tutte le domande formulate nel ricorso di primo grado. La Meggiorin S.p.A. si costituiva in giudizio, resistendo al gravame.

Con sentenza depositata il 20 settembre 2008, la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensava interamente tra le parti le spese di lite, respingendo per il resto.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il M., affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la società Meggiorin con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 c.c. in relazione all’art. 9 dell’Accordo Economico Collettivo del 16 novembre 1988 e comunque insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ravvisati nella erronea interpretazione della norma collettiva in materia di indennità sostitutiva del preavviso, che prevedeva, a differenza di quanto ritenuto sia dal tribunale che dalla corte di merito, il suo calcolo in base alle provvigioni effettivamente liquidate nell’anno solare precedente, e non già effettivamente spettanti per i contratti andati a buon fine.

2. – Il motivo è infondato.

La censura si risolve infatti in una mera contrapposizione dell’interpretazione auspicata dalla parte rispetto a quella motivatamente seguita dal giudice di merito (che ha ravvisato la ratio della norma invocata nell’esigenza di collegare l’ammontare dell’indennità in questione alle provvigioni effettivamente spettanti). Al riguardo questa Corte ha osservato (da ultimo, Cass. 22 novembre 2011 n. 23635), che nel giudizio di legittimità le censure relative all’interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell’annullamento di quest’ultima. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono poi una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata.

3. – Con il secondo motivo il M. denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, dell’A.E.C. 20 giugno 1956, reso erga omnes dal d.P.R. n. 1450 del 1961, nonchè degli artt. 1746, 1344, 1418, 1362, 1372 e 2729 c.c. in relazione al contratto individuale di lavoro ed all’A.E.C. del 16 novembre 1988.

Lamentava il ricorrente che la corte di merito aveva violato il principio (ricavabile dagli A.E.C., citati) per cui non può essere chiesta all’agente una somma maggiore di quanto pattuito a titolo di star del credere (nella specie, rispettivamente L. 86.132.000 e L. 53.636.340) in relazione all’intervenuta insolvenza e fallimento della società Mo.Be.

4. – Anche tale motivo risulta infondato.

Il ricorrente, infatti, non censura minimamente la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata (secondo cui – anche alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte e della circostanza che il M. non contestò l’incasso degli assegni al momento del fallimento della Mo.Be., ciò facendo solo molto tempo dopo, al momento della risoluzione del rapporto – la somma di L. 86.132.000, versata anticipatamente dal M. alla Meggiorin tramite assegni, non costituiva una garanzia aggiuntiva rispetto allo star del credere, essendo piuttosto diretta a consentire un ampliamento del credito già concesso dalla Meggiorin alla cliente Mo.Be.), limitandosi ad argomentare circa la cogenza dell’astratto principio per cui all’agente non poteva richiedersi, a garanzia del buon fine degli affari, una somma maggiore di quanto pattuito a titolo di star del credere.

Trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al prudente apprezzamento dei giudice di merito, esso risulta incensurabile in sede di legittimità ove, come nella specie, adeguatamente motivato.

Del resto questa Corte ha al riguardo più volte affermato (cfr. da ultimo Cass. 16 luglio 2010 n. 16698) che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Nella specie la denunciata violazione di norme di legge, si risolve nella ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (anche testimoniali), che peraltro non risultano neppure adeguatamente contestate.

3. – Con il terzo motivo il M. denuncia ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 1743 c.c., nonchè degli artt. 1362 e 1372 c.c. in relazione al contratto individuale ed all’A.E.C. del 16 novembre 1988, relativamente al mancato riconoscimento del reclamato danno derivante dall’invio, da parte della preponente, di un nuovo agente nella zona di esclusiva pertinenza del ricorrente, mentre il rapporto tra quest’ultimo e la prima era ancora in essere. Anche tale motivo risulta infondato, non inficiando minimamente la ratto decidendi contenuta nella sentenza impugnata (secondo cui – anche alla luce delle testimonianze raccolte, stante la estrema brevità del periodo di compresenza poche settimane – la circostanza che ciò fosse avvenuto al solo fine di inserire l’agente che poi avrebbe sostituito il M. nella zona; la conclusione da parte del nuovo agente di pochissimi affari – per circa un milione di vecchie lire, a fronte dei 78 milioni procacciati dal M. nello stesso periodo – non risultavano provati, nè ancor prima specificamente dedotti, l’entità e la natura dei reclamati danni), risolvendosi dunque in una generica censura circa l’accertamento adeguatamente e logicamente motivato da parte del giudice di merito, concretantesi peraltro in apodittiche difformi valutazioni delle testimonianze raccolte.

4. – Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.040,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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