Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16596 del 15/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 15/07/2010), n.16596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.C., C.C., C.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA, 195, presso lo

studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 215/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/03/2007 r.g.n. 1952/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato LUIGI FIORILLO per delega GRANOZZI GAETANO;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilita’ per i

conciliati, rigetto per gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 22.2 – 14.3.2007, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto la nullita’ del termine apposto ai contratti di lavoro conclusi da C. F., T.C. e C.C. con la Poste Italiane spa, condannando la parte datoriale al pagamento delle retribuzioni dalla rispettiva data di offerta delle prestazioni lavorative, coincidente con quella di notifica del ricorso di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su sette motivi.

Gli intimati C.F., T.C. e C. C. hanno resistito con controricorso.

In corso di causa sono stati depositati i verbali di conciliazione stipulati in sede sindacale fra la ricorrente e le intimate T.C. e C.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dai ricordati verbali di conciliazione, debitamente sottoscritti dalle lavoratrici interessate e dal rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso.

Ad avviso del Collegio i suddetti verbali di conciliazione si appalesano idonei a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi proposti nei confronti delle intimate con cui e’ intervenuta conciliazione, in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr, Cass., SU, n. 25278/2006).

Tenuto conto del contenuto degli accordi transattivi intervenuti tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

2. Quanto al ricorso proposto nei confronti di C.F., i primi due mezzi censurano il mancato accoglimento dell’eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso in relazione al tempo trascorso tra la scadenza del contratto a termine e la manifestazione della volonta’ del lavoratore di ripristinare la funzionalita’ di fatto del rapporto.

Secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr, in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554) nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto) per la configurabilita’ di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso e’ necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’ alla stregua delle modalita’ di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

Nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non fosse sufficiente a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso, non avendo la parte datoriale fornito nessuna prova in ordine alla sussistenza di circostanze rivelataci della volonta’ delle parti di volere porre definitivamente fine al rapporto di lavoro.

Tale conclusione, in quanto priva di vizi logici o errori di diritto, resiste alle censure mosse in ricorso, comportando l’assorbimento delle doglianze svolte in relazione alla ritenuta sussistenza di elementi di giudizio che positivamente smentivano la sussistenza della volonta’ del lavoratore di risolvere consensualmente il rapporto.

3. Il contratto in relazione al quale e’ stata ritenuta l’illegittimita’ del termine e’ stato concluso a norma dell’art. del CCNL 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.

3.1 La Corte territoriale, premesso che l’accordo de quo era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 ha attribuito rilievo decisivo al fatto che, avendo le parti raggiunto un’intesa originariamente priva di termine, le stesse avevano stipulato accordi attuativi che avevano fissato un limite temporale alla possibilita’ di procedere con assunzioni a termine, limite fissato inizialmente al 31 gennaio 1998 e successivamente al 30 aprile 1998; il contratto a termine in esame, stipulato in epoca successiva all’ultimo dei termini sopra indicati, era illegittimo in quanto privo del supporto derogatorio.

3.2 Con il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, tra loro connessi e da esaminare congiuntamente, la Societa’ ricorrente ha contestato, fra l’altro, l’interpretazione data dalla Corte di merito al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997 ed agli accordi dalla stessa definiti come attuativi, deducendo, in particolare, che questi ultimi accordi avevano natura meramente ricognitiva. Tale censura e’ infondata.

Con numerose sentenze questa Corte Suprema (cfr, ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha univocamente confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione . .), dopo il 30 aprile 1998.

Premesso, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che, in forza della sopra citata delega in bianco, le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data (OMISSIS), ha reputato che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato; da cio’ deriva che deve escludersi la legittimita’ dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

In particolare e’ stato osservato che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate e’ cosi’ evidente e univoco che non necessita di un piu’ diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volonta’ delle parti; infatti, nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, e’ precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr, ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

E’ stato altresi’ rilevato che tale interpretazione e’ rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facolta’ di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioe’ che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, cosi’ definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (cosi’ testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine e’ stata ritenuta corretta, nella ricostruzione della volonta’ delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga e, cioe’, quando il diritto del soggetto si era gia’ perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione e’ comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilita’ dei diritti dei lavoratori gia’ perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non piu’ legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, ex plurimis, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

3.3 Il sopra citato orientamento di questa Corte deve essere pienamente confermato, atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito, quelle oggi proposte all’attenzione della Corte e, infine, le ragioni esposte nella sentenza impugnata, non sono sorrette da argomenti che non siano gia’ stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravita’ da esonerare la Corte dal dovere di fedelta’ ai propri precedenti.

4. Con il sesto e il settimo mezzo viene censurata la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la Societa’ al pagamento delle retribuzioni dalla data dell’offerta delle prestazioni lavorative.

4.1 Sotto un primo profilo la Societa’ ricorrente denuncia in sostanza la violazione del principio di corrispettivita’ delle prestazioni oltre che della disciplina privatistica in tema di onere probatorio. Le doglianze sono da ritenersi infondate in base all’insegnamento di questa Corte Suprema (cfr, Cass., SU, 8 ottobre 2002 n. 14381, nonche’, ex plurimis, Cass. 13 aprile 2007 n. 8903) che, con riferimento all’analoga ipotesi della trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di piu’ contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittimita’ dell’apposizione dei termini, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della L. n. 230 del 1962, ha affermato che il dipendente che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto puo’ ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilita’ della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla – in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione – qualora provveda a costituire in mora lo stesso datore di lavoro ai sensi dell’art. 1217 c.c.; le censure presentano inoltre profili di inammissibilita’, per violazione del principio di autosufficienza, per non essere stato riprodotto nel ricorso il testo dell’atto (ricorso di primo grado) di cui viene contestata l’idoneita’ a costituire la costituzione in mora (cfr, ex plurimis, Cass., 10 agosto 2004, n. 15412).

4.2 La ricorrente si duole altresi’ che la Corte territoriale abbia respinto l’eccezione dell’aliunde perceptum in relazione a quanto l’odierno intimato avrebbe ricevuto da altri datori di lavoro.

La doglianza e’ infondata, avendo la Corte territoriale rilevato l’assoluta genericita’ dell’eccezione in difetto delle allegazioni che l’avrebbero dovuta sostanziare e non essendo stato tale difetto di allegazione validamente confutato dalla ricorrente, che si limita a richiamare le istanze istruttorie svolte, le quali tuttavia, riferendosi alle richieste di informazioni presso l’UPLMO e a quella di esibizione del modello 740 del lavoratore, sono esse stesse generiche e non soddisfano, quindi, la necessaria deduzione dei fatti determinanti l’asserito aliunde perceptum.

Ed invero la doglianza svolta e’ fondata sull’erroneo assunto che l’aliunde perceptum potrebbe essere dedotto soltanto genericamente e ricadrebbe sul lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione.

Infatti, al riguardo, la giurisprudenza formatasi in materia di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo ritiene che l’eccezione con la quale il datore di lavoro deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l’aggravamento del danno, non e’ oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte.

Pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice puo’ trame d’ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l’acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (cfr, Cass., SU, n. 1099/1998).

E’ stato, tuttavia, precisato che, ai fini della sottrazione dell’aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore ingiustamente licenziato, e’ necessario che risulti la prova, da qualsiasi parte provenga, non solo del fatto che il lavoratore stesso abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce l’entita’ del danno presunto (cfr, Cass., n. 6668/2004).

In ogni caso, spetta al datore di lavoro il relativo onere probatorio, quantomeno in punto di negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 2402/2004; 12798/2003).

Nel caso di specie la ricorrente, sostenendo di aver dedotto in sede di merito la possibilita’ che la propria controparte avesse espletato attivita’ lavorativa retribuita da terzi, attribuisce erroneamente al lavoratore l’onere di dimostrare di non essere stato occupato.

Pertanto, non risultando essere stata comunque acquisita la prova al riguardo ed essendosi la datrice di lavoro sottratta all’onere probatorio a lei facente carico, deve ritenersi insussistente in fatto il presupposto stesso per la detrazione di quanto acquisito (realmente o presumibilmente) dal lavoratore in altre occupazioni.

5. In definitiva il ricorso va rigettato.

L’alterno esito dei giudizi di merito consiglia la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di T.C. e C.C., compensando le spese;

rigetta il ricorso proposto nei confronti di C.F. e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010

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