Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16596 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/08/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 05/08/2016), n.16596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22392-2012 proposto da:

C.I.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F

ALBANESE 61/C, presso lo studio dell’avvocato SIGG.RI GELODI –

AMOROSO, rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO AMOROSO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALLISTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.CATALANI

31, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO MORMANDO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GABRIELLA DE GIORGI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 283/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Fernando Amoroso per il ricorrente e l’Avvocato Ugo

De Luca, per delega dall’Avvocato De Giorgi per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 21 giugno 2002 il geom. C.I.A., anche quale rappresentante dello studio tecnico associato dei geometri I.A. ed C.A., conveniva dinanzi al Tribunale di Lecce sezione distaccata di Casarano, il Comune di Alliste affinchè fosse condannato al risarcimento dei danni da mancata guadagno, quantificato in Euro 24.645,97, nonchè a quello da lesione dell’immagine, da determinare in via equitativa.

Deduceva che con Delib. Giunta 27 aprile 1998, n. 187 il Comune gli aveva conferito unitamente all’ing. Ca., anche quale coordinatore per la sicurezza, l’incarico congiunto e non collegiale, di redigere il progetto esecutivo dei lavori di ammodernamento delle strade rurali, e che, a seguito della concessione del finanziamento regionale, con telegramma del 12 ottobre 2001 aveva invitato i professionisti ad adeguare il progetto allo stato di fatto ed a sottoscrivere entro otto giorni la convenzione, attesa l’urgenza di affidare i lavori all’impresa aggiudicataria.

Con nota del 7 gennaio 2002 il responsabile del procedimento aveva disposto la sospensione delle attività a seguito della proposizione di un ricorso al TAR di Lecce da parte di altra impresa.

Nelle more, l’ing. Ca. formulava le proprie dimissioni dall’incarico, avendo chiesto invano il conferimento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza essenziale.

Quindi con Delib. 30 gennaio 2002, n. 24 gli era stato revocato l’incarico.

Assumeva pertanto che tale revoca integrava una fattispecie di recesso ad nutum produttiva di danni.

Si costituiva l’ente locale che in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, e nel merito instava per il rigetto della domanda.

Disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione, attesa la natura privatistica del rapporto, il Tribunale con la sentenza n. 9 del 12 febbraio 2009, accoglieva parzialmente la domanda, condannando il Comune al risarcimento del danno quantificato in Euro 24.645,97 oltre interessi legali e spese.

Osservava il giudice di prime cure che il recesso era privo di una valida giustificazione e che pertanto all’attore spettava il risarcimento del danno da mancato guadagno.

A seguito di appello proposto dal Comune di Alliste, la Corte di Appello di Lecce con la sentenza n. 283 del 16 aprile 2012 riformava la sentenza gravata, rigettando la domanda attorea.

Osservavano i giudici salentini che doveva innanzi tutto escludersi la novità della questione concernente l’applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’art. 2237 c.c., posto che il Comune aveva richiamato la stessa già in una memoria depositata anteriormente alla celebrazione della prima udienza di comparizione. Inoltre si trattava di una contestazione che atteneva all’individuazione della norma suscettibile di trovare applicazione alla fattispecie concreta.

Per l’effetto, poichè si trattava di un contratto di natura privatistica, ai sensi dell’art. 2237 c.c., il cliente poteva liberamente recedere dal contratto d’opera intellettuale, senza alcuna formale giustificazione, essendo solo tenuto al rimborso al prestatore d’opera delle spese sostenute e del compenso per l’attività fino a quel momento svolta. Andava sicuramente escluso il diritto al risarcimento del danno, che era invece oggetto della richiesta attorea.

Ne discendeva che la domanda, anche nella parte relativa alla richiesta di risarcimento del danno all’immagine, andava rigettata.

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione C.I.A. sulla base di tre motivi.

Il Comune di Alliste ha resistito con controricorso illustrato anche con memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per difetto di rappresentanza processuale, in relazione alla violazione dell’art. 27 bis dello Statuto Comunale di Alliste, nonchè la violazione dell’art. 113 c.p.c.

Rileva che l’atto di appello era stato proposto dal difensore del Comune sulla base di un mandato conferitogli dal Sindaco p.t. a seguito della Delib. G.M. n. 60 del 2009.

Tuttavia l’art. 27 bis dello Statuto Comunale conferisce i poteri di rappresentanza legale in giudizio ai dirigenti (o responsabili dei servizi).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 12868/2005 hanno chiarito che, atteso il valore di fonte paraprimaria dello statuto comunale, allo stesso è consentito di attribuire la rappresentanza processuale dell’ente anche a soggetto diverso dal Sindaco, che ne ha invece la rappresentanza istituzionale, ed in particolare al dirigente di un settore.

Poichè la procura per l’appello era stata conferita dal Sindaco, la stessa era affetta da invalidità ripercuotendosi gli effetti di tale invalidità anche sulla sentenza impugnata.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112, 180, 183, 184 e 345 c.p.c..

Infatti è stata reputata ammissibile l’eccezione di parte convenuta circa la possibilità di fare applicazione della previsione di cui all’art. 2337 c.c., eccezione sollevata solo in grado di appello.

Ed, invero, il Comune nel costituirsi in primo grado si era limitato ad eccepire il difetto di giurisdizione del G.O., senza fare mai cenno alla norma de qua, richiamata in una memoria non autorizzata e non più invocata nei successivi scritti difensivi in primo grado.

Inoltre, avendo il Tribunale riconosciuto il risarcimento del danno subito dall’attore, previa disapplicazione della illegittima Delib. di revoca dell’incarico, risulta del tutto inconferente il richiamo alla previsione di cui all’art. 2237 c.c.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2237 c.c. in relazione al disposto di cui alla L. n. 143 del 1949, art. 10.

Ed, infatti, anche a vola accedere alla riconducibilità della fattispecie alla previsione di cui all’art. 2237 c.c., la domanda non poteva essere integralmente rigettata, ma andava parzialmente accolta.

Infatti, nel disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti in causa, all’art. 6 si prevedeva per il professionista la corresponsione del 50 % del compenso previsto dalla tariffa professionale per la progettazione, proprio qualora l’Amministrazione, per altro suo insindacabile motivo, ritenesse non conveniente dare ulteriore seguito allo sviluppo del progetto esecutivo.

Peraltro la L. n. 143 del 1949, art. 10 richiamata nel disciplinare, prevede un’indennità determinata nella misura del 25% sul compenso salvo l’eventuale risarcimento del danno.

2. Il primo motivo di ricorso deve essere disatteso.

Ed, invero, in relazione alla contestazione circa l’esistenza di un valido potere di rappresentanza in capo al soggetto che ha rilasciato la procura alle liti in favore del difensore del comune, deve sicuramente essere disattesa la deduzione del Comune circa l’esistenza di un giudicato interno, in conseguenza della mancata contestazione ad opera del ricorrente dei poteri di rappresentanza nei precedenti gradi di giudizio, occorrendo a tal fine far richiamo a quanto di recente statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, proprio al fine di risolvere il contrasto sorto sul punto.

Con la sentenza n. 4248 del 4 marzo 2016, si è infatti affermato che la mancanza del potere di rappresentanza, essendo quest’ultima una delle condizioni di esistenza del diritto di azione, ne giustificherebbe il rilievo officioso anche in sede di legittimità e ciò sebbene non vi sia stata contestazione nei gradi di merito, essendo quindi preclusa la formazione di un giudicato implicito.

Nella medesima circostanza si è però altresì affermato che il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza chc operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la contestazione avvenga in sede di legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

Orbene, e proprio alla luce di tale ultima affermazione, anche a voler reputare che ai sensi dell’invocato art. 27 bis dello statuto comunale, il potere di conferire mandato alle liti fosse riservato esclusivamente ai dirigenti comunali, con esclusione di un autonomo potere in capo al Sindaco, va tuttavia rilevato che il controricorrente nel costituirsi in questa sede ha depositato (produzione questa, per quanto detto, da ritenersi consentita ex art. 372 c.p.c.) la Det. 30 ottobre 2012, n. 261 con la quale il responsabile del settore “Lavori Pubblici – Patrimonio e Servizi” del Comune ha inteso ratificare e sanare l’operato della Giunta e del Sindaco e del difensore nei precedenti gradi di giudizio, provvedimento che è destinato a produrre i suoi effetti ai fini della sanatoria di eventuali vizi di rappresentanza, con efficacia retroattiva (Cass. n. 7867/2011; Cass. n. 5343/2015).

Pertanto, la Corte deve prendere atto, anche a voler accedere alla lettura restrittiva dello statuto comunale in ordine ai poteri di rappresentanza del Sindaco, dell’avvenuta ratifica dell’operato di coloro che hanno agito per conto dell’ente locale nei precedenti gradi di giudizio, determinandosi in tal modo l’infondatezza del motivo proposto.

3. Del pari infondato appare il secondo motivo di doglianza, atteso che deve escludersi che l’invocata applicazione ad opera del Comune, della previsione di cui all’art. 2237 c.c., possa essere letta come conseguenza della proposizione di un’eccezione, e per di più di un’eccezione in senso stretto, operando solo per queste ultime, il divieto di formulazione in grado di appello.

Ed, infatti, a fronte della domanda attorea, fondata sulla pretesa al risarcimento del danno in conseguenza della decisione del Comune di revocare l’incarico professionale in precedenza conferitogli, la deduzione secondo cui la vicenda è destinata ad essere disciplinata dalla previsione codicistica di cui all’art. 2237 c.c., lungi dal costituire allegazione di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato, rappresenta la mera sollecitazione al giudice ad individuare la norma correttamente applicabile alla fattispecie, compito questo che in ogni caso è demandato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dalla specifica individuazione della noma di diritto applicabile ad opera delle parti.

Una volta esclusa quindi la stessa possibilità di poter ricondurre la condotta processuale della parte convenuta alla formulazione di un’eccezione, appare evidente l’infondatezza della doglianza di parte ricorrente.

4. Infine egualmente deve essere disatteso il terzo motivo di gravame. Ed, invero, come si evince in maniera piana dalla lettura degli atti processuali, la pretesa fatta valere dal C., è chiaramente di natura risarcitoria, in quanto fondata sul presupposto che la revoca dell’incarico, senza adeguata giustificazione, costituirebbe un atto illegittimo, giustificando quindi il diritto alla corresponsione di una somma di denaro ma a titolo risarcitorio.

Tuttavia, una volta esclusa, proprio in ragione della specifica previsione di cui all’art. 2237 c.c., la sussistenza di attività suscettibile di produrre conseguenze risarcitorie, la pretesa applicazione della L. n. 143 del 1949, art. 10 ovvero delle previsioni di cui al disciplinare di incarico non tiene conto del fatto che trattasi di pretese riconducibili all’esercizio di un diritto diverso da quello in concreto azionato.

Ed, infatti, venendosi in materia di diritti eterodeterminati, l’allegazione di una diversa causa petendi, pur a fronte di un petitum rimasto immutato, implica la proposizione di una domanda nuova.

Ne consegue che avendo l’attore inteso far valere un credito di natura risarcitoria, fondato appunto sulla responsabilità contrattuale della controparte, la richiesta di ottenere il compenso contrattualmente pattuito per il caso di recesso del committente ovvero l’indennità di cui al citato art. 10, si configura come proposizione di una domanda nuova, rispetto alla quale la Corte d’Appello non era chiamata a pronunciarsi.

In tal senso si veda già Cass. n. 1974/1964, che ha appunto precisato che il riconoscimento del potere unilaterale di recesso, espressamente stabilito dall’art. 2237 c.c., e ribadito, nella particolare materia delle prestazioni professionali dei Geometri, dalla L. 2 marzo 1939, n. 144, art. 1 si ricollega alla natura fiduciaria del rapporto, la quale richiede una costante adesione delle parti alla sua attuazione. Per l’effetto un risarcimento del danno non è quindi giuridicamente concepibile in relazione al semplice fatto del recesso, giacchè, trattandosi di una facoltà espressamente accordata dalla legge, il suo esercizio, di per se, non può essere fonte di responsabilità, per il principio “qui jure suo utitur neminem laedit” (in senso conforme Cass. n. 401/1985; Cass. n. 19700/2009, che ribadiscono la natura indennitaria della prestazione di cui alla L. n. 143 del 1949, art. 10).

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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