Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16596 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16458-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DANTE DE

BLASI 98, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE MARRONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUISA MARRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2842/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il

23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO ETTORE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Campania, sez. Salerno, che il 23 marzo 2016 ha confermato la decisione della CTP – Avellino che ha accolto la domanda dell’ing. V.C., addove essa è diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2006 al 2009. La parte privata resiste con controricorso.

La ricorrente censura – per violazione di norme di diritto sostanziale (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3; art. 2697 c.c.) e per deficit motivazionale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5) – la sentenza d’appello laddove l’attività del contribuente è ritenuta priva del requisito dell’autonoma organizzazione, mentre nel quadriennio risulterebbero compensi a terzi tra millecinquecento e cinquemila euro circa, beni strumentali passati 23 e 32 mila Euro circa, introiti tra 65 e 104 mila Euro circa.

L’assunto del giudice merito si pone in continuità coi principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Il fisco, invece, censura la sentenza assolutoria dagli obblighi in materia di Irap denunciando sì asserite violazioni di norme di diritto sostanziali e processuali ma, in realtà, suggerendo un diversa ricostruzione dei requisiti fattuali dell’autonoma organizzazione, utilizzando impropriamente il parametro dell’art. 360, n. 4, in relazione all’art. 36 proc. trib. (motivo 1) nonostante il rispetto motivazionale del minimo costituzionale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) e il paramento dell’art. 360, n. 5, (motivo 2) nonostante la preclusione dettata dall’art. 348 ter per la cd. doppia conforme (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016). Il tutto avviene, anche riguardo alle altre censure (motivi 3-4), con riferimenti fattuali e quantitativi caratterizzati dall’evidente modestia dei compensi annui erogati a terzi e dalla scarsa significatività dei valori dei beni strumentali; mentre l’ammontare dei ricavi è notoriamente irrilevante al fine della ricorrenza del presupposto dell’autonoma organizzazione (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 22705 del 08/11/2016).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto. Le spese del giudi7io di legittimità possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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