Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16596 del 03/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/08/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 03/08/2020), n.16596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5475-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 121,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO COMITO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABIO MARCHESE;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DEL BERGAMOTTO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, BORGO PIO 160, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE RIJLI;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE

MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 1441/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 03/10/2013 R.G.N. 1270/2010.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva annullato l’avviso di pagamento notificato dall’Agente della riscossione al Consorzio del Bergamotto, per la mancanza di prova della regolare notifica della preliminare cartella esattoriale relativa agli stessi titoli. In particolare, la Corte riteneva che non fosse sufficiente ai fini della prova della notifica della cartella di pagamento il prodotto avviso postale di ricevimento, in mancanza di produzione della cartella di pagamento alla quale l’avviso faceva riferimento, non essendo dato ricavare a quali atti notificati questo fosse da ricollegare.

2. Per la Cassazione della sentenza Equitalia sud s.p.a. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo; il Consorzio del Bergamotto ha resistito con controricorso; l’INPS, anche per S.C.C.I. s.p.a., ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. A fondamento del ricorso Equitalia sud s.p.a. deduce la violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 la mancata valutazione di atti e documenti di causa, la disapplicazione dell’art. 2700 c.c., la mancata valutazione di prove documentali. Sostiene che a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4 sono previste tre modalità alternative per dimostrare l’avvenuta notifica della cartella, ovvero la conservazione ed esibizione della matrice, la conservazione ed esibizione della copia della cartella con la relata e la conservazione ed esibizione dell’avviso di ricevimento, fra loro ritenute equivalenti.

4. Precisa che nel caso la notifica della cartella è avvenuta a mezzo posta, come si ricava dalla relata, e che in tal caso a norma dell’art. 1335 c.c. si realizza una presunzione di consegna dell’atto al destinatario e di conoscenza dello stesso, per cui spetta a questo l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera o contiene una lettera di contenuto diverso. Nel caso, la produzione della relata che recava specifica indicazione del numero della cartella esattoriale doveva pertanto ritenersi prova idonea della relativa notifica, non occorrendo produrre la copia della stessa.

5. Il motivo è fondato.

Occorre qui ribadire che la relata di notificazione della cartella di pagamento, in base ai modelli ministeriali approvati, riporta il numero della cartella stessa, onde, secondo quanto già affermato da questa Corte “in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione”: cfr, ex plurimis, Cass., n. 9246 del 07/05/2015, Cass. n. 24235 del 27/11/2015, Cass. n. 21803 del 28/10/2016, Cass. n. 23902 del 11/10/2017, Cass. n. 33563 del 28/12/2018.

6. Non avendo fatto il giudice di merito applicazione di tale principio, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, che dovrà procedere a nuovo esame attenendosi al principio sopra individuato.

7. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

8. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente vittoriosa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020

 

 

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