Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16595 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 28/07/2011), n.16595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20978-2007 proposto da:

C.F., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

TROIANI 125, presso lo studio dell’avvocato PIETRANGELI ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITIELLO ERNESTO, giusta delega

in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1174/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/08/2006 r.g.n. 110/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F., deducendo di aver subito un’infermità a causa di somministrazioni infette, ha convenuto in giudizio il Ministero della Salute per il pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992.

Il Tribunale di Torino ha respinto la domanda, con decisione che è stata confermata dalla Corte di Appello di Torino sul rilievo della insussistenza di un danno epatico irreversibile ascrivibile alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981.

Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione C. F. con un unico motivo cui resiste con controricorso il Ministero della Salute.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 1, commi 1 e 3, chiedendo a questa Corte di stabilire se “l’indennizzo disciplinato dalla L. n. 210 del 1992 spetta a colui che a seguito di epatite post- trasfusionale ha subito una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica: menomazione che sussiste quando il danneggiato è affetto da contagio HCV (sicuramente danno permanente alla salute) pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali”.

2.- Il quesito deve trovare risposta nel principio enunciato in materia dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 8064 del 2010, secondo cui in tema di indennizzo in favore di soggetti da epatite post-trasfusionale, la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sempre che tali danni possano inquadrarsi – pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare – in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, rientrando nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o di provvedimenti dell’autorità sanitaria.

3.- Nella specie, la Corte territoriale ha accertato, con una valutazione di fatto incensurabile in questa sede di legittimità, l’insussistenza di un danno irreversibile riconducibile ad una delle categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e, rigettando la domanda, si è attenuta al principio di diritto sopra enunciato.

4.- Il ricorso non può quindi trovare accoglimento. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, in relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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