Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16595 del 21/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16595 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 30225-2011 proposto da:
OTI SRL OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE 01348440593 in
persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIANA 54, presso
lo studio dell’avvocato CONFORTINI MASSIMO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato BUSSOLINO MAURIZIO, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
DEODATI ADA DDTDAA45T59F205B, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio
dell’avvocato SALUSTRI EMILIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CHIARA ADELE CITTERIO, giusta delega
in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 21/07/2014

- controrkorrente avverso la sentenza n. 659/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 16.6.2011, depositata il 03/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

4

Ric. 2011 n. 30225 sez. ML – ud. 13-05-2014
-2-

r.g.n. 30225/2011 OTI S.R.L. c/ Deodati Ada
Oggetto: provvigioni

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del

seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2. “La Corte d’appello di Milano, in accoglimento del gravame
svolto da Deodati Ada e in parziale riforma della sentenza di
prime cure, ha accolto la domanda e condannato la Officine
Terapie Innovative (OTI) s.r.l. al pagamento delle provvigioni in
favore della predetta Deodati;
3. ricorre OTI S.R.L., con due motivi, censurando la sentenza
impugnata per violazione di legge (artt. 1362,1363 c.c.) e vizio di
motivazione, per avere la Corte di merito erroneamente
interpretato una clausola del contratto di agenzia stipulato con
la Deodati (primo motivo) e omesso di spiegare le ragioni della
trascurata comune intenzione delle parti nell’interpretazione del
negozio (secondo motivo);
4. l’intimata ha resistito con controricorso;
5. il ricorso è qualificabile come inammissibile,
6. secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa
Corte, a seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40/06, il
novellato art. 366, n. 6, c.p.c., oltre a richiedere la “specifica”
indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del
ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il
documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto; tale
specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto
in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle
r.g.n. 30225/2011

13 maggio 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della

fasi di merito e, in ragione dell’art. 369, secondo comma, n. 4,
c.p.c., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (cfr, ex
plurimis, Cass., SU, n. 28547/2008; Cass., n. 20535/2009);

7. la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha
ulteriormente ritenuto che la previsione di cui al ricordato art.

quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte,
anche mediante la produzione del fascicolo nel quale siano
contenuti gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, ferma
in ogni caso l’esigenza di specifica indicazione, a pena di
inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., degli atti, dei
documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr.,
Cass., SU, n. 22726/2011);
8. la parte ricorrente non ha adempiuto a tali oneri, poiché ha
bensì depositato il proprio fascicolo, senza tuttavia fornire nel
ricorso la specifica indicazione dei dati necessari al reperimento
del contratto della cui clausola si controverte e sulla quale si
fondano i mezzi d’impugnazione”.
9. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente
udienza in Camera di consiglio.
io. La parte ricorrente ha depositato memoria.
il. Il Collegio condivide il contenuto della relazione non infirmato

dalla memoria critica della parte ricorrente.
m. Invero la sola trascrizione della vecchia e nuova formulazione

dell’art. 12 del contratto di agenzia recante, in misura
percentuale, la pattuizione relativa alle provvigioni sul fatturato
prodotto e al ricalcolo sull’intero fatturato, non consente di
procedere alla valutazione della correttezza dell’indagine operata

r.g.n. 3022512011

369, secondo comma, n. 4, c.p.c., deve ritenersi soddisfatta,

dalla Corte territoriale alla stregua delle regole di ermeneutica
contrattuale, che prevedono (art. 1362 e ss. c.c.) che
l’interpretazione degli atti negoziali non si limiti al senso letterale
delle parole – che assume valore prioritario nella ricerca della
comune volontà delle parti – ma che il rilievo di questo sia
verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale.

del contratto non può investire il risultato interpretativo in sé,
cha appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice
di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni legali di
ermeneutica e la coerenza e logicità della motivazione addotta
(v., ex multis, Cass. 2074/2002).
14. Proprio in coerenza con questi principi la ricorrente avrebbe
dovuto, nell’illustrare la critica svolta, non solo trascrivere le
clausole del contratto individuale nel tempo modificate dalle
parti, ma fornire nel ricorso l’indicazione necessaria al
reperimento del contratto della cui clausola si controverte, e
sulla quale si fondano i mezzi d’impugnazione, e ciò per
consentire alla Corte di valutare, nel contesto dell’intera
regolamentazione negoziale, la ricorrenza della denunziata
violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.
15. La particolare natura della clausola della cui interpretazione si
controverte, oggetto di mutate pattuizioni tra le parti, per la
quale si richiede di valutare se i criteri interpretativi siano stati
disattesi nel processo valutativo condotto dal giudice del
gravame, rende ancor più pregnante l’obbligo di “specifica”
indicazione del contratto di agenzia a fondamento del ricorso, in
relazione alla controversa portata della clausola per cui è causa.
16. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

r.. n.

30225/2011

13. Ciò perché il sindacato di legittimità in tema di interpretazione

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al
pagamento delle spese liquidate in euro 100,00 per esborsi, ed euro
5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese
forfettarie in misura del quindici per cento.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014

DEPOSITATO IN CANCEUERIA

17.

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