Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16595 del 15/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 15/07/2010), n.16595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1262/2007 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO

1, presso lo studio dell’avvocato CARLINO ROBERTO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1364/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/09/2006 r.g.n. 430/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13 – 28.9.2006 la Corte d’Appello di Torino, accogliendo l’impugnazione proposta dall’Inps, ha dichiarato inammissibile la domanda svolta da L.E., già iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo, di rideterminazione in capitale di una quota di pensione ai sensi della L. n. 859 del 1965, art. 34, ritenendo l’intervenuta decadenza sostanziale ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come interpretato, integrato e modificato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, convertito in L. n. 166 del 1991, e dal D.L. n. 248 del 1992, art. 4, convertito in L. n. 438 del 1992.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, L.E. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’Inps ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (D.P.R. n. 639 del 1970; D.L. n. 103 del 1991, art. 6, convertito in L. n. 166 del 1991; D.L. n. 248 del 1992, art. 4, convertito in L. n. 438 del 1992; L. n. 859 del 1965, art. 55), sostenendo che, nella fattispecie, avrebbe dovuto trovare applicazione la L. n. 859 del 1965, art. 55, che, in quanto specificamente disciplinante le procedure inerenti alla previdenza per il personale di volo, non sarebbe stato abrogato dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e successive modifiche e integrazioni.

Con il secondo articolato motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come interpretato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, convertito in L. n. 166 del 1991; D.L. n. 248 del 1992, art. 4, convertito in L. n. 438 del 1992) sotto quattro profili:

a) la prestazione richiesta non può essere ricondotta alla disciplina di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, siccome non interessante una prestazione pensionistica corrisposta sotto forma di rendita periodica;

b) nella fattispecie il diritto non era stato negato nella sua interezza ed era stata richiesta soltanto la corretta rideterminazione della prestazione già riconosciuta;

conseguentemente avrebbe dovuto trovare applicazione l’orientamento interpretativo, da cui la sentenza impugnata si era consapevolmente discostata, che in tali ipotesi esclude l’applicabilità delle norme sulla decadenza sostanziale;

c) il termine decadenziale non avrebbe comunque potuto decorrere non avendo l’Istituto, con la comunicazione di accoglimento della domanda, indicato, ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, u.c., i rimedi amministrativi e giudiziari eventualmente esperibili;

d) l’eccezione di decadenza non avrebbe potuto trovare accoglimento per non avere l’Istituto indicato la decorrenza del termine ed avere provato l’osservanza dell’obbligo di cui al ridetto ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, u.c..

2. Il secondo profilo (indicato sub b) del secondo mezzo è logicamente prioritario.

Al riguardo deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, componendo il contrasto verificatosi sul punto, hanno affermato il principio secondo cui la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 – come interpretato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. n. 166 del 1991 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione, già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale (cfr., Cass., SU, n. 12720 del 29/05/2009).

3. Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale interpretazione della normativa di riferimento, il ricorso deve essere accolto (restando assorbite tutte le altre censure) e la sentenza impugnata cassata, con rinvio a Giudice indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi all’anzidetto principio di diritto e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010

 

 

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