Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16595 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13424-2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO BORRI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2325/13/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 23/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO ETTORE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

Il Dott. B.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Toscana che il 23 dicembre 2015 ha confermato la decisione della CTP – Arezzo e ha rigettato la domanda del contribuente, medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2006 al 2010. Il fisco si difende con controricorso.

Il ricorrente esattamente censura – per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 ss.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo espletata, secondo il contribuente, in regime di medicina associata con due dipendenti pari time. La decisione del giudice regionale si discosta da principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 7291 del 13/04/2016 laddove si afferma che in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale. Nella specie è lo stesso fisco che, in controricorso ammette (pag. 5) che il contribuente si avvale della collaborazione di due dipendenti di segretaria part time, condividendoli con gli altri medici che assieme a lui esercitano la normale attività di “medicina di gruppo”. Il che, a mente del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, e nei limiti del principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, esclude di per se stesso il presupposto dell’IRAP. Si aggiunga che le concrete modalità d’impiego delle due segretarie part time comportano che l’attività di collaborazione delle stesse sia equiparata alla consueta collaborazione di un’unità lavorativa a tempo pieno (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016; v. Cass., Sez. 6-5, n. 383 del 10/01/2017).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza che, accogliendo in forma semplificata il ricorso, cassi la sentenza impugnata senza rinvio potendosi immediatamente accogliere nel merito la domanda introduttiva del contribuente (art. 384 c.p.c.). L’evolversi della giurisprudenza sino alle recenti pronunce delle sezioni unite giustifica la compensazione delle spese per l’intero.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda introduttiva del contribuente. Dichiara compensate le spese di tutti gradi.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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