Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16594 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/08/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 05/08/2016), n.16594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10048-2012 proposto da:

TIELLE SPORT SRL rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO MARZO;

– ricorrente –

contro

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO, 21

SC.C, presso lo studio dell’avvocato GAETANO CARLETTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARCELLO MARCUCCIO;

– controticorrente –

avverso la sentenza n. 511/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/06/2011;

nonchè

sul ricorso 23299-2015 proposto da:

TIELLE SPORT SRL. rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO

MARZO;

– ricorrente –

contro

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO, 21

SC.C, presso lo studio dell’avvocato GAETANO CARLETTI, rappresentato

e difeso dagli avvocati MARCELLO MARCUCCIO, ROSSELLA MARCUCCIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 419/15 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Marcello Marcuccio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’avvocato V.P. richiese ed ottenne dal Tribunale di Lecce Decreto Ingiuntivo n. 937 del 1996 per il pagamento delle competenze relative all’attività di arbitro unico in una procedura di arbitrato irrituale volta a definire le controversie insorte fra la Tielle Sport s.r.l. e G.P.. Con sentenza n. 127/2006 del 27 gennaio 2006 il Tribunale di Lecce rigettava l’opposizione proposta dalla Tielle Sport s.r.l. Veniva proposto appello da quest’ultima e la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 511/2011 dell’8 giugno 2011, rigettava il gravame. Quanto ai motivi di impugnazione, la Corte di Lecce superava la questione inerente la competenza del Consiglio dell’Ordine a liquidare i compensi dell’arbitro, trattandosi di investitura operata dalle parti in apposita clausola compromissoria e, peraltro, coerente con la natura di arbitrato irrituale della procedura. Venivano altresì disattese dalla Corte di merito: la contestazione in ordine all’entità del compenso liquidato ed alle modalità di determinazione dello stesso da parte del Consiglio dell’Ordine, alla stregua della tariffa applicata; le censure di inammissibilità dell’arbitrato, perchè riguardante materia non deferibile agli arbitri (in particolare, “parasubordinazione”); la questione relativa alla violazione della posizione di terzietà dell’arbitro, essendo l’avvocato V. amico di G.P., a dire dell’appellante; la doglianza relativa all’esiguità dell’opera svolta dall’avvocato V.; le censure di omessa motivazione o omessa pronuncia imputabili al Tribunale.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, Tielle Sport s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, contraddistinto con R.G.N. 10048/2012 ed articolato in nove motivi, cui resiste con controricorso l’avvocato V.P..

Le parti hanno quindi depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

2.La sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 511/2011 dell’8 giugno 2011 è stata altresì oggetto di domanda di revocazione proposta dalla Tielle Sport s.r.l., nella parte in cui tale pronuncia della Corte di merito affermava che non risultasse prodotto il provvedimento di liquidazione emesso dal Consiglio dell’Ordine, con conseguente difetto di prova dell’assunto errore nella quantificazione. Tale domanda di revocazione è stata dichiarata inammissibile dalla stessa Corte d’Appello di Lecce con sentenza n. 412/2015 del 16 giugno 2015, ritenendosi non decisivo, nè essenziale il denunciato errore, in quanto la pronuncia n. 511/2011 aveva rigettato il motivo di gravame inerente la liquidazione operata dal Consiglio dell’Ordine argomentando sia che essa era stata adottata non in base alla tariffa professionale, ma secondo equità, sia che il compenso accordato risultava corrispondente all’attività svolta, visti il valore della causa, superiore ad un miliardo di lire e le problematiche della controversia insorta indicate nel lodo.

Concorrendo tali motivazioni, l’assunto della mancata produzione del provvedimento di liquidazione è stato reputato dalla sentenza n. 412/2015 non rilevante.

Anche la sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 16 giugno 2015 è stata oggetto di ricorso per cassazione della Tielle Sport s.r.l., contraddistinto con R.G.N. 23299/2015 e articolato in due motivi, cui resiste con controricorso l’avvocato V.P..

Le parti hanno quindi depositato memorie ex art. 378 c.p.c. in data 8 luglio 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Devono pregiudizialmente riunirsi i due ricorsi R.G.N. 10048/2012 e R.G.N. 23299/2015, in quanto proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello e contro quella che ha deciso l’impugnazione per revocazione avverso la prima. La riunione va disposta in applicazione analogica (trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell’art. 335 c.p.c., il quale impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Tale riunione, pur non espressamente prevista dal codice di rito, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce, poichè sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass., sez. 2, 22 febbraio 2016, n. 3397; Cass., sez. 3, 22 maggio 2015, n. 10534).

2. E’, dunque, pregiudiziale l’esame del ricorso R.G.N. 23299/2015, proposto contro la sentenza che ha deciso l’impugnazione per revocazione.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente Tielle Sport s.r.l. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., n. 4, ed omesso esame su fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attinente alla natura non “aggiuntiva”, bensì integrativa, decisiva ed essenziale della dichiarata erronea circostanza sulla “mancata produzione del provvedimento di liquidazione emesso dal Consiglio dell’Ordine”. Assume la ricorrente che sarebbe evidente “l’errore di fatto in cui è incorso il Giudice della revocazione nel ritenere esaurito il giudizio di rigetto del motivo d’appello sull’incongruità della liquidazione con la pronuncia di ammissibilità della valutazione equitativa e dell’altra sul valore della controversia superiore ad un miliardo”, probabilmente “indotto in errore dalla locuzione usata” nella sentenza n. 511/2011 in cui era scritto: “Va aggiunto che comunque non risulta prodotto agli atti del giudizio il provvedimento di liquidazione….” Si trattava, a dire della ricorrente, di errore, piuttosto, decisivo, essenziale, e rilevante, tant’è che il provvedimento di liquidazione, erroneamente dato per non prodotto nella sentenza n 511/2011, non si ispirò affatto ad un criterio di equità “ma ad uno strano criterio atipico”, ed aveva poi collocato il valore della causa nello scaglione da uno a cinque miliardi. Se il giudice dell’appello avesse esaminato il prodotto provvedimento di liquidazione, ben avrebbe potuto ritenere incongrua e contraddittoria la medesima liquidazione: sicchè, dice la ricorrente, “tale parte della motivazione della sentenza è un fatto il cui esame è stato omesso dal Giudice della revocazione”.

Il motivo è infondato.

Può in astratto certamente configurare un errore di fatto revocatorio, agli effetti dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto errore di percezione del giudice risultante dagli atti della causa, il caso in cui il giudice supponga inesistente un documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente. Non è, infatti, denunciabile in cassazione, per il vizio di omesso esame di un documento decisivo, la sentenza di merito che abbia affermato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, in quanto tale censura non delinea un difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante di quel documento ai fini della decisione della causa. Se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, deve far valere tale preteso errore proprio e soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, sempre che, però, ne ricorrano le ulteriori condizioni (Cass. sez. 5, 1 giugno 2007, n. 12904; Cass. sez. 5, 25 maggio 2011, n. 11453).

Questa Corte ha costantemente affermato che l’errore sul fatto può essere motivo di revocazione della sentenza se l’erronea percezione

o la svista materiale abbia il carattere della “rilevanze, nel senso che sia collegata da un rapporto di causalità necessaria alla sentenza stessa. A norma dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, una sentenza può essere oggetto di revocazione solo quando sia “effetto” del preteso errore di fatto, e, quindi, unicamente nell’ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l’imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, sicchè tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa (Cass. Sez. Un. 23 gennaio 2009, n. 1666; Cass. sez. 2, 24 marzo 2014, n. 6881). Va dunque esclusa l’efficacia revocatoria dell’errore incidente su fatti che vengano valutati in un più ampio contesto probatorio; ne consegue che se il giudice ritiene raggiunta la prova di un determinato fatto sulla base di una pluralità di elementi indiziari, l’errore materiale che cada su uno di tali elementi non vale ad escludere l’efficacia probatoria degli altri e ad incidere sulla decisione adottata (cfr. Cass. sez. 6 – 1, 25 maggio 2013, n. 7413; Cass. sez. 3, 29 marzo 2005, n. 6557).

Come visto, la sentenza 16 giugno 2015 della Corte d’Appello di Lecce ha comunque ritenuto non decisivo nè essenziale l’errore circa il mancato esame, sul presupposto della sua mancata produzione, del provvedimento di liquidazione del compenso reso dal Consiglio dell’Ordine. Ciò in quanto il quinto motivo di appello preso in considerazione dalla sentenza n. 511/2011 – relativo all’esattezza della quantificazione degli onorari – era stato ritenuto dalla Corte di Lecce privo di fondamento, sia perchè la valutazione operata dal Consiglio dell’Ordine era stata effettuata non in base alla tariffa professionale, ma secondo equità, sia perchè il valore della controversia era certamente superiore ad un miliardo di lire. Solo “aggiuntivamente” la Corte di Lecce affermava che non risultava prodotto il provvedimento di liquidazione e doveva, perciò, assumersi pure come sfornita di prova ogni censura sulle modalità concrete di calcolo.

In tal senso, la Corte d’Appello di Lecce ha compiutamente argomentato la propria decisione di inammissibilità della domanda di revocazione, non avendo ravvisato l’esistenza di un errore di fatto determinante ai fini decisori alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che si assumeva viziata in conseguenza del mancato esame del documento prodotto. La Corte di Lecce, pur riconoscendo l’errore denunciato, ne ha negato la decisività, adempiendo all’onere di indicare quali ulteriori ed indipendenti ragioni giustificative avessero assistito la pronuncia, tali da rendere la statuizione assunta stabile malgrado il venir meno dell’argomento relativo all’errata percezione della produzione documentale. L’apprezzamento dell’efficacia probatoria e del carattere di decisività del documento, supposto come inesistente ed invece ritualmente prodotto, rientra nei poteri del giudice di merito e pertanto è incensurabile in sede di legittimità, se, come nella specie, sorretto da coerente motivazione. Mentre gli eventuali profili di contraddittorietà delle alternative ragioni adottate sul punto del quinto motivo di appello nella sentenza n. 511/2011 possono essere trattati non nel giudizio di revocazione, ma in sede di impugnazione ordinaria.

Va quindi escluso il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, denunciato col primo motivo. Parimenti va escluso il vizio di motivazione, sempre denunciato col primo motivo, e che in realtà contesta “l’errore di fatto in cui è incorso il Giudice della revocazione” (così a pagina 13 di ricorso), nel non aver ravvisato, a sua volta, l’errore di fatto della sentenza revocanda, avendo omesso l’esame di un’ulteriore parte della motivazione di questa. Il motivo, per come è formulato, è in parte qua inammissibile, in quanto, alla stregua della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis per il ricorso R.G.N. 23299/2015), è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le restanti risultanze processuali. Tale anomalia, come spigato da Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014, n. 8053, si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienze della motivazione.

2.2. Il secondo motivo del ricorso R.G.N. 23299/2015 denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 402 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande proposte in sede di revocazione, ovvero per la mancata instaurazione della fase rescissoria ex art. 402 c.p.c., e la mancata decisione sul merito.

Il motivo è palesemente infondato. La prima fase del giudizio di revocazione concerne la verifica dell’ammissibilità e della procedibilità dell’istanza, nonchè, di seguito, della fondatezza dei motivi proposti. Soltanto se tale verifica preliminare sia risolta affermativamente (il che non è avvenuto, secondo la valutazione della Corte d’Appello di Lecce), si deve passare alla fase rescissoria, la quale consente il nuovo esame del merito della controversia.

3. Stante l’infondatezza del ricorso R.G.N. 23299/2015, può passarsi all’esame del ricorso R.G.N. 10048/2012.

3.1. Il primo motivo di tale ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c., n. 2 e 3 e art. 636 c.p.c. in relazione al R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, della L. 13 giugno 1942, n. 794 e del D.M. 24 novembre 1990, n. 392; dell’art. 11 disp. gen., comma 1, e dell’art. 15 disp. gen.; nonchè insufficiente motivazione sul fatto attinente alla dichiarata funzione di arbitratore del Consiglio dell’Ordine Forense nella liquidazione del compenso dell’arbitro Avvocato V..

La ricorrente evidenzia come quest’ultimo avesse espletato il suo incarico prima dell’entrata in vigore del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 che, nella Tabella relativa alle tariffe professionali dell’attività stragiudiziale, per la prima volta ebbe a determinare nel minimo e nel massimo gli onorari spettanti al collegio arbitrale, in quanto analoga previsione non era presente nel D.M. 24 novembre 1990, n. 392.

Parimenti, il R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 57 e ss., come la L. 13 giugno 1942, n. 794, non prevedono alcuna funzione del Consiglio dell’Ordine Forense di liquidare onorari secondo equità e al di fuori delle previsioni tariffarie. La sentenza n. 511/2011 dell’8 giugno 2011 della Corte d’Appello di Lecce ha, invece, affermato: “che la lett. E) del lodo, pienamente accettato dalle parti, in data 10-5-1993, prevede espressamente che la liquidazione delle competenze arbitrali sarebbe stata effettuata rimettendo la relativa determinazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e ponendosene l’onere a carico delle parti. in ragione del 50% ciascuna: tale accordo, intervenuto fra le parti e mai contestato ritualmente, legittima pienamente l’operato del Consiglio. Non si tratta pertanto di un’attività, che esulando dalle funzioni tipiche del Consiglio, ne comporta l’asserita incompetenza, quanto piuttosto di un’attività che il Consiglio ha svolto in forza di una clausola compromissoria contenuta nel lodo ed accettata dalle parti, che rimetteva proprio al giudizio del Consiglio – a sua volta quale terzo arbitratore – la determinazione del compenso spettante all’arbitro del processo arbitrale de quo”.

La ricorrente Tielle Sport s.r.l. sostiene che il Consiglio dell’Ordine Forense non può svolgere tale funzione di arbitro o di arbitratore, e come non sia vero che lo stesso Consiglio Forense di Lecce avesse liquidato secondo equità il compenso dell’avvocato V., avendo esso affermato nel provvedimento dell’11.05.1995 che “appare equo rifarsi alle voci contemplate nella vigente tariffa, ducurtate del 25%”. Così come errata sarebbe l’ulteriore affermazione fatta in sentenza secondo cui “in materia di liquidazione degli onorari in materia di arbitrato irrituale, è principio generale che tale compito non spetti al Presidente del Tribunale ma all’ordine professionale”, in quanto, “alla stregua della prevalente più recente giurisprudenza della Suprema Corte il disposto dell’art. 819 c.p.c. non trova applicazione all’arbitrato irrituale”. Falsa sarebbe, ancora, l’asserzione che la Tielle Sport avesse accettato la decisione arbitrale sui compensi, niente essendo determinato al riguardo nel lodo, mentre alcun rilievo avrebbe, al fine di radicare la competenza del Consiglio dell’ordine, il rigetto del ricorso presentato dall’avvocato V. da parte del Presidente del Tribunale. Infine, la procedura monitoria sperimentata sarebbe del tutto estranea alla disposizioni di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., circa i crediti per onorari di avvocati e procuratori.

3.2. Il secondo motivo di ricordo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. in relazione agli artt. 633 e 636, nonchè degli artt. 816 c.p.c. e ss., e difetto di motivazione in punto di liquidazione del compenso arbitrale secondo equità da parte del Consiglio dell’ordine forense. Si critica la ritenuta legittimità della valutazione operata secondo equità, la competenza accordata al Consiglio dell’ordine e non al giudice, il mancato rispetto dei criteri posti dall’art. 2233 c.c..

3.3. Il terzo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 633, 634 e 636, ed il vizio di motivazione circa la mancata allegazione della deliberazione dell’11.05.1005 del Consiglio dell’Ordine forense di Lecce, che, invece, era stato prodotto dall’avvocato V. in sede monitoria.

Si censura, in sostanza, la stessa parte della sentenza n. 511/2011 della Corte di Lecce che è stata oggetto pure del giudizio di revocazione e sintetizzata a proposito del primo motivo del ricorso R.G.N. 23299/2015, facendosi osservare come l’assunto difetto di prova avrebbe dovuto penalizzare il ricorrente per decreto ingiuntivo, in quanto quella deliberazione era stato posta a sostegno della domanda monitoria azionata.

I primi tre motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, risultano infondati.

La questione da essi affrontata, inerente l’ambito di operatività dell’art. 814 c.p.c., come auspicato dalla ricorrente, già prima della proposizione del ricorso in esame è stata effettivamente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che, in tema di determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico, secondo il regime previgente alla novella recata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (anche nel caso in esame applicabile ratione temporis), qualora, in assenza di espressa rinunzia da parte degli aventi diritto, il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione, esso è automaticamente integrato, in base all’art. 814 c.p.c., con clausola devolutiva della pertinente determinazione al presidente del tribunale, il quale, una volta investito (con ricorso proponibile anche disgiuntamente da ciascun componente del collegio arbitrale) in alternativa all’arbitratore, svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica, privo della vocazione al giudicato e, dunque, insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione (Cass. Sez. Un. 3 luglio 2009, n. 15586; si veda anche Cass. Sez. Un. 31 luglio 2012, n. 13620).

Tuttavia, con scrittura del 10 maggio 1993, la Tielle Sport s.r.l. e G.P. avevano dichiarato di accettare il lodo arbitrale pronunciato dall’avvocato V.P., e tale lodo contemplava la devoluzione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce della liquidazione del compenso arbitrale. Con interpretazione immune da vizi logici, la Corte d’Appello di Lecce ha ritenuto, quindi, che la rimessione della liquidazione del compenso arbitrale al Consiglio dell’Ordine di Lecce fosse avvenuta in forza di convenzione di natura privata, di fonte strettamente negoziale e riconducibile alla accettazione del lodo ad opera delle parti come espressione della loro volontà. Sussistendo tale clausola, riconducibile agli effetti dell’art. 1349 c.c., la liquidazione del quantum del compenso degli arbitri non suppone la determinazione del Presidente del tribunale ex art. 814 c.p.c., dovendo le parti rivolgersi, come prestabilito, direttamente all’arbitratore Consiglio dell’Ordine. Nè l’attribuzione di tale funzione è contrastante con le competenze istituzionali del Consiglio dell’ordine forense. Si pensi alla L. n. 794 del 1942, art. 26, che prevede, su accordo dell’avvocato e del cliente, proprio una sorta di “arbitraggio”, all’esito del quale il parere sulla parcella degli onorari reso dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati determina quantitativamente, con efficacia vincolante, l’oggetto dell’obbligazione del cliente (Cass. Sez. 2, 30 marzo 2005, n. 6657).

Quanto alle censure sulla liquidazione equitativa operata dal Consiglio dell’Ordine di Lecce, è corretto che, per le competenze arbitrali spettanti ad avvocati, soltanto a decorrere dal l’aprile 1995 l’onorario doveva essere liquidato alla stregua della tariffa professionale in materia di onorari, diritti ed indennità spettanti agli avvocati di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, il quale – nell’inserire l’attività arbitrale fra le prestazioni stragiudiziali – lo aveva previsto espressamente al punto 9) della relativa tabella, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia, senza dar più la possibilità di fare ricorso ai criteri equitativi (Cass. sez. 2, 18 ottobre 2006, n. 22322; Cass. sez. 2, 18 aprile 2005, n. 8084; Cass. sez. 1, 4 aprile 2003, n. 5252).

Proprio allora perchè nel caso in esame il Consiglio dell’Ordine di Lecce era stato investito, quale arbitratore, della determinazione del compenso spettante all’arbitro Avvocato V. per attività cui ancora non erano immediatamente applicabili i criteri tariffari approvati nella deliberazione del Consiglio nazionale forense del 13 giugno 1993, ed operanti soltanto a partire dal primo aprile 1995, lo stesso Consiglio dell’Ordine era libero di scegliere i criteri equitativi di valutazione più adeguati all’oggetto della controversia, alla natura e all’entità dei compiti attribuiti all’arbitro, ed anche di ricorrere, come utile termine di riferimento, alle tariffe legalmente approvate con il D.M. n. 585 del 1994, dando ragione, come fatto, dalla praticata decurtazione del 25% (cfr. Cass. Sez. 1, 13 luglio 1999, n. 7399; Cass. sez. 2, 20 marzo 1999, n. 2972).

Non è ravvisabile alcuna violazione nemmeno dell’art. 2233 c.c., dettando tale norma i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d’opera intellettuale secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l’accordo delle parti, e ben potendo le parti stesse, ai sensi dell’art. 1349 c.c., rimettere tale determinazione ad un terzo, che vi proceda con equo apprezzamento.

Nè ha rilievo porre il difetto delle condizioni richieste dalla legge per la concessione del decreto ingiuntivo con riguardo alla deliberazione dell’11 maggio 1995 del Consiglio dell’ordine di Lecce, in quanto questione che non osta all’esame della domanda sul merito.

Quella delibera costituiva l’atto dell’arbitratore, che si imponeva alle parti in quanto accordatesi nel senso di attribuirvi efficacia integrativa del contratto di opera professionale intercorrente col l’avvocato V.. La proposta opposizione ha instaurato un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’accertamento della fondatezza della pretesa creditoria va fatto alla stregua di tutti gli ulteriori elementi di prova forniti in giudizio.

E’ pure infondato che la ricorrente Tielle Sport denunci violazione dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte d’Appello di Lecce ritenuto proprio essa, quale appellante, onerata della prova sulle censure riguardanti le modalità concrete di conteggio e liquidazione, e perciò interessata a produrre la delibera consiliare dell’11 maggio 1995. Come, invero, illustrato da Cass. Sez. Un., 8 febbraio 2013, n. 3033, “Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (“novum judicium”), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (“revisio prioris instantiae”). Ne consegue che l’appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d’appello, e su di lui ricade l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l’appellante si dolga dell’erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questinon depositati in appello, ha l’onere di estrarne copia ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame”.

3.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 12 c.p.c. quanto alla determinazione del valore della controversia in relazione all’oggetto di essa ed al conseguente scaglione tariffario di riferimento, da stabilirsi con riferimento al 7% della valore della merce in contestazione, ovvero sulla misura della provvigione richiesta dal G.. Si tratta delle critiche oggetto del quinto motivo di appello, ed al riguardo la Corte d’Appello di Lecce aveva convincentemente ribadito che la liquidazione del Consiglio dell’ordine era stata operata in via equitativa, e che il valore della controversia era comunque superiore al miliardo di lire, pari, cioè, al valore della merce trattata dalla Tielle Sport s.r.l..

Il quarto motivo di ricorso è perciò infondato giacchè, essendo stata la determinazione del compenso arbitrale rimessa dalli parti negozialmente all’equo apprezzamento dell’arbitratore Consiglio dell’Ordine, il ricorso ai criteri equitativi dove reputarsi consentito anche per l’individuazione del parametro di riferimento, non sussistendo alcuna precostituzione “ex lege” imposta da tariffe, e perciò potendo il terzo determinare, sulla scorta di una sua valutazione discrezionale delle caratteristiche qualitative e quantitative dell’opera prestata, la misura in concreto del compenso spettante all’arbitro, senza dar luogo ad alcuna manifesta iniquità o erroneità rilevante ai sensi dell’art. 1349 c.c., comma 1.

3.5. Il quinto motivo censura per violazione degli artt. 112, 114, 345 e 352 c.p.c. la statuizione resa dalla Corte d’Appello secondo cui l’importo liquidato dal Consiglio dell’ordine all’arbitro V. appariva al collegio comunque assolutamente congruo ed adeguato all’attività svolta ed espressa nel lodo. Per la ricorrente si tratterebbe di un’ultrapetizione.

La doglianza è del tutto priva di fondamento per quanto detto a proposito dei precedenti motivi di ricorso. Visti i motivi dell’opposizione introdotta dalla Tielle Sport s.r.l., costituiva corretta risposta dovuta dal giudice di merito la verifica operata di non manifesta iniquità o erroneità della liquidazione equitativa del compenso spettante all’arbitro disposta dal Consiglio dell’ordine sulla base delle caratteristiche dell’opera prestata,

3.6. Il sesto motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 806 c.p.c., comma 2, artt. 808, 817 e 813 ter c.p.c. Si critica quanto dalla Corte di Lecce risposto a proposito del secondo motivo di appello, in quanto la materia della parasubordinazione, in tal senso qualificandosi il rapporto tra G.P. e la Tielle Sport s.r.l., non è deferibile agli arbitri. La Corte di merito ha osservato che si trattava di questione che andava al più eccepita nel corso del giudizio arbitrale e che non incide sul diritto al compenso dell’arbitro. Critica la ricorrente che l’art. 813 ter c.p.c. non fosse applicabile nel caso di specie perchè sopravvenuto rispetto ai fatti per cui è lite, che neppure fosse applicabile l’art. 817 c.p.c., discutendosi qui di limiti della giurisdizione arbitrale, che il lodo fosse perciò nullo, giacche vertente su materia non compromettibile in arbitri, il tutto agli effetti dell’art. 806 c.p.c., comma 2.

Anche questa censura è priva di qualsiasi fondamento.

A parte che qui, per quanto incontroverso, si aveva riguardo ad arbitrato irrituale, cui è inapplicabile l’art. 806 c.p.c.(giacchè tendente ad un lodo avente effetto di contratto tra le parti, il che comporta la compromettibilità di tutti i conflitti che permettano una regolamentazione contrattuale), torna decisivo il principio, in sostanza richiamato pure dalla Corte di Lecce, secondo cui il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico, senza che, avendosi nella specie riguardo a determinazione del compenso rimesso dalle parti pattiziamente ad un terzo arbitratore, sia consentita alcuna indagine sulla validità del lodo. La sussistenza del credito per l’onorario, a favore dell’arbitro che abbia espletato la propria mansione, non è inficiata dai vizi del lodo, salva restando l’ammissibilità di un’eventuale azione risarcitoria nei suoi confronti, esperibile nella diversa sede competente, allorquando il lodo sia annullato per causa a lui imputabile. Ciò perchè le questioni attinenti alla validità del lodo pronunziato da un arbitro irrituale e quelle relative all’obbligo delle parti di corrispondere a costui il compenso richiesto per l’opera svolta hanno soggetti, contenuto e titolo diverso, in quanto detto obbligo ha radice e titolo nel rapporto di mandato intercedente fra le parti e l’arbitro ed involge vicende assolutamente indipendenti dall’intrinseca validità del lodo, considerato come determinazione negoziale imputabile alla volontà delle stesse parti contraenti (Cass. Sez. 1, 26 ottobre 1973, n. 2764; si veda anche Cass. Sez. 6-1, 24 ottobre 2013, n. 24072).

3.7. Il settimo motivo di ricorso concerne violazione dell’art. 815 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 6 della C.E.D.U. ed il difetto di motivazione sul punto della nullità del lodo, con riguardo al rapporto professionale intercorrente tra il G. e l’arbitro avvocato V.. Si tratta di argomento oggetto del terzo motivo di appello, sui cui la Corte di Lecce ha motivato a pagina 8 e 9 di sentenza, premettendo che doveva essere questione da far valere nel giudizio arbitrale, e che comunque le prove testimoniali espletate in primo grado avevano dimostrato un pregresso rapporto di affari tra il G. ed il V., rapporto di affari che parimenti però intercorreva tra l’avvocato V. e la Tielle Sport s.r.l. Per di più, tali pregressi rapporti erano ben noti alla Tielle Sport prima dell’inizio della procedura arbitrale. Inoltre, era stato, a dire del teste T., lo stesso G. a far conoscere l’avvocato V. ai responsabili della Tielle Sport s.r.l., e ne era nato un rapporto di collaborazione. Ciò escludeva ogni impedimento, secondo la Corte di Lecce, ad accordare al V. il compenso per l’opera svolta.

La motivazione svolta al riguardo dalla Corte di merito è del tutto congrua e la ricorrente propone al riguardo un’inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali rispetto a quanto affermato dal giudice del merito, con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, giacche non affetto da vizi logici o di diritto. Va pure ribadito il principio utilizzato dalla stessa Corte di merito, secondo cui il principio di imparzialità – terzietà della giurisdizione non può trovare diretta ed immediata applicazione nell’arbitrato irrituale, atteso che la relativa determinazione è frutto di mera attività negoziale e che l’impugnazione del provvedimento adottato dall’arbitro irrituale può effettuarsi solo attraverso la deduzione di vizi del negozio o della responsabilità dell’arbitro – mandatario. Sicchè, ove la Tielle Sport avesse voluto denunciare il difetto di terzietà dell’arbitro irrituale V., designato con mandato collettivo, avrebbe dovuto necessariamente e tempestivamente proporre un’azione ex art. 1726 c.c. prospettando una giusta causa di revoca, cui sarebbe conseguita la nullità della determinazione adottata (Cass. Sez. 1, 29 maggio 2000, n. 7045).

3.8. L’ottavo motivo di ricorso prospetta un vizio di motivazione quanto alla mancanza di riscontri contabili, economici, tecnici e giuridici, con conseguente inutilizzabilità del lodo. L’avvocato V. avrebbe denotato mancanza di professionalità nella redazione del lodo. La Corte di Lecce, nel rigettare il corrispondente quarto motivo d’appello, ha affermato che l’avvocato V. aveva svolto la sua attività professionale in maniera esauriente e perciò adeguata risultava la liquidazione del compenso. Ha poi decisivamente aggiunto che tali doglianze non erano state sollevate, come si doveva, in alcuna impugnazione del lodo emesso.

Il motivo è infondato in quanto ancora una volta riverbera inaccettabilmente sul giudizio relativo al preteso diritto al compenso spettante all’arbitro questioni inerenti al diligente adempimento delle obbligazioni gravanti sull’arbitro mandatario, che dovevano essere fatte valere mediante impugnazione immediata del lodo irrituale – in quanto espressione di un giudizio privato e motivato per i suoi vizi logici. Per di più, la censura articolata con tale ottavo motivo di ricorso sollecita un’inammissibile indagine da parte del giudice di legittimità sull’effettivo contenuto del mandato conferito all’arbitro irrituale e sull’adempimento di tale mandato nella redazione del lodo, valutazione decisoria compiuta in fatto dalla Corte di merito e del tutto incensurabile nel giudizio di cassazione.

3.9. Il nono motivo di ricorso è strutturato identicamente al quinto motivo: ipotizza violazione degli artt. 112, 114, 345 e 352 c.p.c. e la nullità della statuizione resa dalla Corte d’Appello secondo cui, rispetto all’attività professionale svolta dall’avvocato V., congrua ed adeguata risulta la liquidazione del compenso.

Statuizione, ad avviso della ricorrente, adottata in mancanza di qualsivoglia domanda sulla congruità della liquidazione.

Il motivo è infondato per le stesse ragioni per cui si è detto infondato il quinto motivo: i motivi dell’opposizione introdotta dalla Tielle Sport s.r.l. imponevano al giudice di merito di verificare la non manifesta iniquità o erroneità della liquidazione equitativa del compenso spettante all’arbitro disposta dal Consiglio dell’ordine sulla base delle caratteristiche dell’opera prestata.

4. Consegue, dunque, il rigetto sia del ricorso R.G.N. 10048/2012 che del ricorso R.G.N. 23299/2015.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Essendo l’impugnazione relativa al ricorso R.G.N. 23299/2015 respinta integralmente, sussistono i presupposti dell’obbligo di versamento per la ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi riuniti R.G.N. 10048/2012 e R.G.N. 23299/2015 e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza, quanto al ricorso R.G.N. 23299/2015, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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