Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16594 del 03/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16594 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA

‘tu

sul ricorso 14017-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA
PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura in calce
2013

al ricorso;
– ricorrente –

4659
contro

PIZZORNO FRANCO, MAESTRO MAURIZIO;
– intimati non chè contro

Data pubblicazione: 03/07/2013

FERRO NIVES elettivamente domiciliata in Roma, via
Giovanni Antonelli 50 presso lo studio dell’avv.
RAFFAELE TRIVELLINI che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –

di GENOVA del 16.4.2010, depositata il 20/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/05/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MAURA LA TERZA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. MAURIZIO VELARDI che si riporta alla relazione
scritta.

avverso la sentenza n. 345/2010 della CORTE D’APPELLO

14017/2011 Inps c. Pizzomo Franco +2
Corte Suprema di Cassazione
Sezione sesta civile
Ordinanza
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova, confermando la statuizione di primo
lavorativi di Pizzomo Franco ed altri due lavoratori, in quanto esposti a rischio chimico da cloro,
nitro e ammine dello stabilimento dell’ex Acna di Cengio. La Corte adita disattendeva la tesi
dell’Inps per cui detta rivalutazione, prevista dall’art. 3 comma 133 legge 350/2003, competerebbe
solo ai dipendenti dell’Acna e non già ai non dipendenti che pure in detto stabilimento avevano
lavorato.
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre riproponendo la tesi disattesa dalla sentenza impugnata.
I lavoratori sono intimati.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti il ricorso è manifestamente infondato.
La disposizione di cui all’art. 3 comma 133 legge 350/2003 recita” I benefici previdenziali di cui
all’art. 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche
ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex Acna di
Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004″
Il riferimento testuale fatto ai “lavoratori” non già ai “dipendenti” ed l’ulteriore riferimento fatto
non già alla società Acna, ma allo “stabilimento”, induce a ritenere che il beneficio della
rivalutazione contributiva riguardi tutti coloro che in quello “stabilimento”, “lavoravano”.
Se è vero che la ratio della norma era quello di salvaguardare i lavoratori dal rischio morbigeno
indotto dall’esposizione ai suddetti agenti chimici, non vi sarebbe ragione per escludere coloro che
nello stabilimento lavoravano, ancorché dipendenti da ditte esterne, colà comandati, soprattutto
considerando che il rischio di esposizione è stato ritenuto dal legislatore particolarmente grave, dal
momento che il beneficio non è stato sottoposto né alla ricorrenza di un periodo minimo, né di una
soglia di esposizione, come invece è stato prescritto per il beneficio concernente l’amianto.
Inoltre vale a circoscrivere la platea dei beneficiari la ricorrenza, all’interno dello stabilimento” al
rischio di esposizione agli agenti chimici indicati, con conseguente obbligo di allegazione e prova,
da parte dell’interessato, oltre ai periodi di esposizione, anche delle lavorazioni a cui era addetto,
così consentendo la necessaria verifica in sede giudiziale.
1

grado, condannava l’Inps a rivalutare, con l’applicazione del coefficiente 1,5, vari periodi

Ed ancora, se la ratio della disposizione era quella di sopperire alle esigenze occupazionali
conseguenti alla asserita ristrutturazione dell’Acna, le stesse esigenze non potevano che ricorrere
anche sulle ditte appaltatrici esterne e sui dipendenti di queste, con conseguente necessità di
accelerare, anche nei loro confronti, la maturazione dei requisiti utili al pensionamento.
Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2013.

Il presidente

P.Q.M.

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