Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16593 del 15/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 15/07/2010), n.16593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati ZAMMATARO VITO e PIGNATARO ADRIANA,

che lo rappresentano e difendono giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO D.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 207/2005 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 20/10/2005 R.G.N. 528/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO per delega ZAMMATARO VITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25 ottobre 1997, l’I.N.A.I.L chiedeva al giudice delegato al fallimento di D.V., dichiarato dal Tribunale di Palmi con sentenza del (OMISSIS), di essere ammesso, ai sensi della L. Fall., art. 101 al passivo fallimentare per la somma di L. 25.896.500 in via privilegiata e per quella di L. 8.834.983 in chirografo, oltre interessi, deducendo di esserne creditore nei confronti del fallito, titolare della posizione assicurativa n. (OMISSIS), per rate, regolazione ed integrazione premi, nonchè per somme aggiuntive, interessi di mora e sanzioni amministrative.

Avendo il curatore formulato parere negativo in ordine alla richiesta dell’I.N.A.I.L. veniva instaurato per l’accertamento del credito il relativo giudizio dinanzi al Tribunale di Palmi, che rigettava il ricorso.

Avverso la sentenza proponeva appello l’I.N.A.I.L. con atto notificato in data 8 agosto 2003.

Il curatore del fallimento restava ancora una volta contumace.

Con sentenza del 10 – 20 ottobre 2005, 2005, l’adita Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento del gravame, disponeva che fossero ammessi al passivo del fallimento, con il privilegio di cui all’art. 2754 c.c. la stima di Euro 6.701,81, oltre accessori, ed, in via chirografaria, l’ulteriore somma di Euro 1.235.53. A sostegno della decisione osservava che la documentazione prodotta dall’INAIL, (attestato di credito sottoscritto in data 8 ottobre 1997 dal direttore della sede e copia della denuncia di esercizio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattia professionali sottoscritta dal D.), ritenuta dal Tribunale inidonea a provare il credilo azionato, fosse invece sufficiente a provare il credito, in mancanza di specifiche contestazioni da parte del curatore del fallimento. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INAIL con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

La Curatela del Fallimento D.V. non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico mezzo di impugnazione l’INAIL, denuncia errata applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 33 e violazione del D.L. 9 ottobre 1989, 338, art. 4 convertito in L. dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 art. 1, con riferimento agli artt. 2754 e 2778 c.c, come modificati dalla L. 29 luglio 1975, n. 426. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare, l’INAIL si duole che l’impugnata decisione abbia accolto l’appello dell’Istituto solo parzialmente, in quanto, pur avendo ammesso il suo credito al passivo fallimentare, ne aveva disposto la collocazione con il privilegio di cui all’art. 2754 c.c., solo per la somma di Euro 6.701,81 oltre interessi, relativa all’anno in cui era stato dichiarato il fallimento ((OMISSIS)) ed ai due anni antecedenti, mentre gli altri crediti, pur riguardanti i premi, ma per periodi anteriori (Euro 11235,53), erano stati ammessi solo in via chirografaria.

In particolare, l’Istituto osserva che a tale conclusione il Giudice a qua, e pervenuto sulla base del disposto del D.P.R. n. 124 del 1965, art. 33, nella parte in cui riconosce il privilegio sulla generalità dei mobili a norma degli artt. 2754 e 2778 c.c. ai crediti dell’istituto verso i datori di lavoro per premi e contributi di assicurazione e relativi interessi. Non ha, però, tenuto conto del disposto del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 4, convertito in legge dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1 che al 3 comma prevede che “I crediti per premi dovuti all’INAIL di cui all’art. 2778 c.c., comma 1, n. 8, sono collocati, per l’intero ammontare, tra quelli indicali al comma 1, n. 1 del predetto articolo”.

Si tratta ad avviso del l’Istituto – di una norma in parte di carattere interpretativo. in quanto chiarisce che i crediti dell’INAIL, sono equiparali, ai fini del privilegio, a quelli di enti, quali L’INPS. che gestiscono l’orme di assicurazione obbligatoria, ed in parte innovativo, laddove fa riferimento all’intero ammontare del credito per premi e non più solo al triennio antecedente. Il ricorso è fondato.

L’art. 2778 c.c., n. 1, richiamato dall’art. citato, infatti, comprende “i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall’art. 2753 c.c.”. ai quali viene riconosciuto il diritto di prelazione, mentre il n. 8 riguarda “i crediti per contributi dovuti ad istituti ed enti per forme di tutela previdenziale ed assistenziale indicati dall’art. 2753, nonchè gli accessori limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1 del presente articolo”.

Il Legislatore è intervenuto con il D.L. 9 ottobre 1980, n. 38, convertito in legge dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1 risolvendo ogni dubbio interpretativo su quale norma del codice civile dovesse applicarsi ai crediti dell’INAIl, venendo ad equipararli a quelli per l’assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti. Il Legislatore inoltro, con la citata L. n. 389 del 1989, ha abrogato il T.U. n. 1124 del 1965, art. 33 laddove prevedeva limiti temporali per i crediti ammessi al privilegio, stabilendo, per contro, che l’intero ammontare del credilo va ammesso al privilegio, senza limiti.

Sulla materia ha avuto modo di pronunciarsi questa Corte affermando, in analoga fattispecie, l’ammissione del credilo dell’INAIL al passivo fallimentare per il suo intero ammontare (Cass. 22 aprile 208 n. 10336: Cass. 7 dicembre 2002 n. 17460). Trattandosi di violazione di legge e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con l’accogliendo della domanda dell’INAIL come formulata nel ricorso di insinuazione al passivo L. Fall., ex art. 101.

Confermandosi la pronuncia della impugnata sentenza in ordine alle spese relative ai gradi del giudizio di merito, l’intimata Curatela va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso: cassa la sentenza impugnala e, decidendo nel mento, dispone che al passivo del fallimento sia ammesso come privilegiato l’intero credito dell’Istituto: conferma la decisione della sentenza impugnata in ordine alle spese per i giudizi di merito: condanna la Curatela al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010

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