Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16593 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/08/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 05/08/2016), n.16593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7644-2012 proposto da:

P.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SCANDRIGLIA 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA BUCCARELLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO ANDREA

CHIESA;

– ricorrente –

contro

P.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 26 C/0 ST VIETTI, per l’avvocato LUIGI FLORIO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1351/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Buccarelli Maria Pia difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Florio Luigi difensore del controricorrente che

preliminarmente deposita nota spese, e chiede il rigetto del ricorso

con condanna alle spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – P.L. convenne in giudizio P.E.. Premettendo di essere titolare della nuda proprietà di una casa in (OMISSIS) che aveva ereditato dal padre Po.Lu., il quale – a sua volta – l’aveva ricevuta in eredità dal fratello P.P. in forza del testamento olografo da quest’ultimo redatto, chiese che venisse accertato che il terreno adiacente il fabbricato – del quale la convenuta era usufruttuaria – costituiva pertinenza del fabbricato stesso e faceva parte, pertanto, del lascito testamentario ricevuto dal suo dante causa.

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Acqui Terme rigettò la domanda.

2. – Sul gravame proposto dall’attore, la Corte di Appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, accolse la domanda.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre P.E. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso P.L..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi.

La censura è infondata.

Premesso che la Corte territoriale ha implicitamente rigettato l’eccezione formulata dalla convenuta sul punto, ritenendola a sua volta generica, va rilevato che l’atto di appello proposto nell’interesse di P.L. contiene un’esposizione dei motivi e dei fatti di causa sufficientemente puntuale e completa, sicchè complessivamente risponde in modo idoneo al principio di specificità dei motivi di appello; tanto da avere ricevuto puntuale risposta da parte della Corte di Appello.

2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 587 c.c., con riferimento all’interpretazione data, dalla Corte territoriale, al testamento di P.P..

La censura è inammissibile.

Il ricorrente, invero, non evidenzia in quali termini si configurerebbe la violazione dell’art. 587 c.c.; non lamenta la violazione delle norme sulla interpretazione delle dichiarazioni negoziali (art. 1362 c.c. e segg.); nè lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto.

Va peraltro rilevato che il ricorrente non coglie neppure la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale risiede non tanto nella individuazione della volontà del testatore (risultando sostanzialmente neutro, per il giudice di merito, il contenuto del testamento), quanto essenzialmente nell’esistenza di una oggettiva relazione di complementarità tra il terreno, preteso bene accessorio, e la casa, quale bene principale (vedasi il riferimento al cordolo esistente in loco e alla sua funzione di delimitare l’area destinata a giardino da quella destinata al passaggio delle auto). Anche da questo punto di vista, la censura risulta inammissibile.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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