Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16592 del 15/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 15/07/2010), n.16592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, gia’ Ministero dell’Istruzione e

prima ancora Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della

Ricerca, CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI TARANTO DELL’UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

S.R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GAROFALO DOMENICO, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 614/2 006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/06/2006 R.G.N. 1767/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per inammissibilita’ e in subordine

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Lecce, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta S.R.A. nei confronti del Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Taranto e del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca avente ad oggetto la declaratoria del diritto a percepire quanto trattenuto dall’Amministrazione per il periodo dal 5/2/99 al 27/8/99 in conseguenza del suo collocamento, avvenuto d’ufficio, in permesso retribuito per motivi di salute, e tanto sul presupposto che essendo stata la stessa S. riconosciuta dal CMO di Taranto inabile a svolgere le mansioni d’insegnante, ma idonea allo svolgimento di altre mansioni, l’Amministrazione doveva far seguito alla istanza, dell’11/1/99, di essere utilizzata per lo svolgimento di mansioni per le quali era stata ritenuta idonea.

La Corte del merito poneva a base della decisione il rilevo fondante che a norma dell’art. 23 del CCNL 4/8/95 l’Amministrazione era tenuta, dopo la presentazione della domanda, ad utilizzare la ricorrente in altri compiti e non collocarla d’ufficio in permesso retribuito per motivi di salute.

Avverso tale sentenza il Ministero in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.

Resiste con controricorso la S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva il Collegio che il ricorso risulta notificato, nei termini, a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico notificazioni, e presso la Corte di Appello di Lecce, e presso la Corte di Appello di Roma e conseguentemente e’ infondata l’eccezione d’inammissibilita’ sollevata da parte resistente.

Del resto, questa Corte ha piu’ volte sancito che la competenza a notificare il ricorso per cassazione e’ promiscua, nel senso che puo’ essere effettuata nella citta’ di (OMISSIS) dove il processo deve essere trattato, ma anche presso il luogo nel quale la sentenza impugnata e’ stata pronunciata (Cass. S.U. 18 marzo 2002 n. 3942).

Con l’unico motivo il Ministero ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 5 e 8, CCNL relativo al personale del comparto Scuola del 4 agosto 1995. poi divenuto art. 49 del CCNL relativo al medesimo comparto del 26 maggio 1999 e infine art. 17 del CCNL del medesimo comparto del 24 luglio 2003 e degli artt. 1 e 5 del Contratto Collettivo Decentrato nazionale concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute – art. 23, comma 5, del nuovo CCNL del personale della Scuola nonche’ insufficiente motivazione, pone il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. cosi’ come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6.

Assume il Ministero che la Corte del merito non ha tenuto conto del contratto collettivo decentrato, a mente del quale l’Amministrazione, una volta ricevuta l’istanza dell’intimata ad essere utilizzata in altri compiti aveva a disposizione centottanta giorni per addivenire alla stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro, il che si e’ puntualmente verificato. Nel frattempo l’Amministrazione poteva e anzi doveva mantenere la S. in permesso retribuito per malattia.

La censura e’ fondata nei limiti di seguito indicati.

Invero, a norma dell’art. 23, comma 5, del CCNL 4/8/1995 relativo al personale del comparto scuola “il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute puo’ a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto corto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione e’ disposta dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA; dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza, viene utilizzato dall’amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti”.

A mente poi, del detto contratto collettivo nazionale decentrato, richiamato dal Ministero, il contratto che regola l’utilizzazione deve essere stipulato entro 180 giorni dalla data di ricezione da parte dell’Amministrazione della richiesta dell’interessato. Durante detto periodo l’interessato fruisce dell’assenza per malattia di cui all’art. 23 del CCNL del personale della scuola.

Di tale contrattazione collettiva decentrata la Corte del merito non ha tenuto conto, ancorche’ la stessa risulti richiamata dal precitato art. 23 del CCNL. Non e’ quindi corretta sul punto la sentenza impugnata, in quanto non ha tenuto conto che la norma collettiva della contrattazione nazionale va interpretata mediante l’integrazione, dalla stessa norma nazionale prevista dalla disposizione della contrattazione decentrata nazionale, la quale appunto, prevede che nel caso in esame l’Amministrazione deve dar seguito nel termine di 180 giorni alla domanda del dipendente di essere utilizzato in altri compiti.

Ne’, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, puo’ ritenersi che la contrattazione collettiva nazionale decentrata, nel prevedere per l’Amministrazione, uno spazio temporale per deliberare sulla domanda di utilizzazione, sia andata oltre la delega conferita dalla contrattazione collettiva nazionale.

Infatti quest’ultima, nel demandare alla contrattazione nazionale decentrata la definizione dei criteri dell’utilizzazione, certamente contiene una delega relativa anche alla procedura di applicazione di siffatti criteri. Tanto corrisponde ad una interpretazione logico sistematica complessiva delle disposizioni pattizie in esame che, altrimenti, porterebbe al risultato, certamente non compatibile con l’intenzione delle parti, di lasciare senza alcuna disciplina il procedimento di cui trattasi rimettendolo, quindi, alla mera discrezionalita’ dell’Amministrazione.

La sentenza impugnata va, quindi,in accoglimento del ricorso, annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, l’Amministrazione ricorrente va condannata al pagamento in favore della resistente di quanto indebitamente trattenuto sulla retribuzione dal 14 luglio 1999 e cioe’ decorsi 180 giorni dalla data di ricezione da parte dell’Amministrazione della richiesta dell’interessato, oltre gli accessori di legge.

Avuto riguardo all’esito complessivo della lite, alla natura delle questioni trattate ed alla novita’ della problematica stimasi compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero ricorrente al pagamento in favore della resistente di quanto indebitamente trattenuto sulla retribuzione dal 14 luglio 1999 oltre accessori di legge. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA