Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16592 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/08/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 05/08/2016), n.16592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6805-2012 proposto da:

B.S., (OMISSIS), BO.SA. (OMISSIS),

C.M.R. (OMISSIS), TUTTE NELLA QUALITA’ DI EREDI DENEFICIARIE DI

B.I.A., elettivamente domiciliate in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA DEL SORDO, rappresentate e

difese dall’avvocato ANDREA SANGIUOLO;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA SUD SPA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Banca Sannitica s.p.a. di (OMISSIS) convenne in giudizio C.M.R., quale erede beneficiata del defunto marito B.A.I., proponendo reclamo – ai sensi dell’art. 501 c.c. e art. 778 c.p.c. – avverso lo stato di graduazione dei crediti vantati dai terzi verso l’eredità; lamentò, in particolare, l’esclusione del suo credito verso l’eredità del defunto.

La convenuta resistette al reclamo, assumendo che il credito vantato dalla società attrice era condizionato.

Dopo l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle minori B.S. e Bocchino Sabina (anch’esse eredi beneficiate del de cuius, rappresentate dalla stessa C.M.R., in qualità di genitore esercente la potestà), l’attrice Banca Sannitica s.p.a. rinunciò alla domanda. La rinuncia fu seguita dall’accettazione da parte delle convenute.

Nel frattempo intervennero in giudizio la società SA.RI. Sannitica Riscossioni s.p.a. (concessionaria del Servizio Riscossione Tributi per la provincia di Benevento) e la Esattoria II.DD. di Benevento, che chiesero l’ammissione alla graduazione, col privilegio di legge, dei crediti tributari esistenti verso l’eredità.

Il Tribunale di Benevento, preso atto della rinuncia alla domanda da parte dell’attrice Banca Sannitica s.p.a., accolse le domande proposte dalle intervenute e ammise le pretese tributarie alla graduazione dei crediti dell’eredità beneficiata, col privilegio di legge.

2. – Sul gravame proposto da C.M.R., B.S. e Bo.Sa., la Corte di Appello di Napoli confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono C.M.R., B.S. e Bo.Sa. sulla base di due motivi.

La società Equitalia Sud s.p.a. (già SA.RI. Sannitica Riscossioni s.p.a.) non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, va rilevato il difetto di prova della notifica del ricorso alla società intimata, eseguita a mezzo del servizio postale.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione (anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2). In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008, Rv. 600790).

Nel caso di specie, nel quale la notificazione del ricorso per cassazione è stata eseguita a mezzo del servizio postale, vi è in atti la ricevuta della spedizione del plico contenente il ricorso, ma non vi è in atti prova dell’avvenuto ricevimento del plico medesimo da parte dell’intimata, non essendo stato prodotto dal ricorrente l’avviso di ricevimento.

Il ricorrente, ritualmente avvisato della udienza pubblica, non è comparso, nè ha chiesto – a mezzo del suo difensore – di essere rimesso in termini ai fini del deposito del detto avviso di ricevimento.

Non rimane, pertanto, che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

3. – In mancanza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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