Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16592 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 877-21)16 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA N. 52

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO BANCONE (STUDIO LS LEXJUS

SINACTA) che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3019/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di S.C. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3019/14/2015, depositata in data 28/05/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, in relazione a tre cartelle di pagamento inerenti gli anni d’imposta 1995, 1996 e 1997, la cui prima rata era stata versata in data “13/05/2003”, ritenute dall’Ufficio non condonabili, trattandosi di ruoli consegnati al Concessionario “dopo il 30/06/2001” – stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto integralmente il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere solo in parte gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che solo il ruolo relativo all’anno 1997, in quanto effettivamente consegnato ai Concessionario dopo il “10/12/2001”: non era condonabile, avendo l’ultima modifica della L. n. 289 del 2002, art. 12, previsto la definizione dei ruoli consegnati al Concessionario fino al 30/06/2001, mentre per i ruoli 1995 e 1996, affidati al concessionario “in data 10/05/2001 e 25/05/2001”, era illegittimo il diniego di condono, stante a natura “clemenziale” e non premiale dello stesso.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 289 del 2002, art. 12, vigente ratione temporis, come modificato dal D.L. n. 143 del 2003, L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, dovendo ritenersi che tutti i ruoli, non soltanto quello relativo all’anno d’imposta 1997, non fossero condonabili, in quanto alla data di effettuazione della definizione, il “15/05/2003”, la stessa non poteva ritenersi operante, essendo consentita, in base alla disposizione vigente, soltanto per i ruoli affidati al concessionario entro il 31/12/2000 ed essendo stata estesa, anche ai ruoli affidati fino al 30/06/2001, per effetto del disposto del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, introduttivo dell’art. 12, comma 2 ter, entrato in vigore il 12/08/2003, neppure potendo operare la tutela dell’affidamento del contribuente, L. n. 212 del 2000, ex art. 10.

2. La censura è infondata.

L’Agenzia delle entrate ritiene inefficace a definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 12, operata dal contribuente perchè quest’ultimo aveva versato il relativo importo (il 25% delle somme iscritte a ruolo), in data 13-15.5.03, allorchè nessuna norma prevedeva la possibilità di condonare carichi iscritti in ruoli affidati ai concessionari dopo la data del 31 dicembre 2000, essendo stati compresi nella definizione in esame solo a partire dal 12 agosto 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003). Tuttavia, questa Corte Cass. 396/2015; Cass. 2101/2015; Cass. 11224/2016; Cass. 1637/2016) ha già chiarito che “in tema di condono fiscale, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, comma 2 ter, e della L. 1 agosto 2003, n. 212, la definizione dei carichi di ruolo pregressi effettuata in un’unica soluzione o mediante il versamento dell’80% del dovuto (accompagnato dalla dichiarazione di esercizio della facoltà di definizione agevolata), nel periodo compreso tra il 17 aprile ed il 25 giugno 2003, ha efficacia ai fini dell’art. 12 cit. anche con riterimento ai ruoli consegnati al concessionario ne periodo tra il primo gennaio ed il 30 giugno 2001”.

Ora, dalla decisione impugnata (e dal ricorso e controricorso), si evince che i tre carichi di ruolo oggetto di definizione da parte del contribuente, con il versamento effettuato il 1315/05/2003, riguardavano gli anni “1995, 1996 e 1997” ed erano stati consegnati, al competente Concessionario, i primi due nel Maggio 2001 ed il terzo nei dicembre 2001. Ne consegue la condonabilità dei ruoli 1995-1996, affilati al concessionario entro il 30/06/2001, con versamento effettuata nel maggio 2003, alla luce dell’interpretazione di questo giudice di legittimità, sopra richiamata, ma non anche dei ruolo, inerente l’anno d’imposta 1997, consegnato nel dicembre 2001, al di fuori di ogni previsione normativa.

La sentenza della C.T.R. risulta pertanto corretta.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero delle stesso in danno della parte soccombente).

PQM

 

Respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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