Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16592 del 03/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16592 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA
ORDINANZA
sul ricorso 12672-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA
PATTERI, SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in
2013
calce al ricorso;
– ricorrente –
3766
contro
GARRO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio
dell’avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e
Data pubblicazione: 03/07/2013
difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 164/2011 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE del 28.1.2011, depositata il 02/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
MAURA LA TERZA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden che
si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. MAURIZIO VELARDI che si riporta alla relazione
scritta.
consiglio del 20/05/2013 dal Presidente Relatore Dott.
12672/2011 Inps c. Garro Francesco
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze accoglieva la domanda proposta da Garro
Francesco nei confronti dell’Inps, per ottenere l’aumento della pensione in godimento, chiedendo
all’amianto. La Corte territoriale rilevava che il Garro aveva presentato la domanda di rivalutazione
in sede amministrativa il 20 maggio 2003 ed aveva poi proposto l’azione giudiziaria il 7 ottobre
2008 e quindi oltre il termine di tre anni e trenta giorni, tuttavia escludeva che si fosse maturata la
decadenza di cui all’art. 47dpr 639/70, perché si trattava di riliquidazione di una pensione già
erogata e la decadenza non opera per le “riliquidazioni”.
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con due motivi, mentre il Garro resiste con controricorso;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Lette le memorie delle parti;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti il ricorso è manifestamente fondato;
1. Questa Corte ha ultimamente deciso la questione della decadenza in caso di domanda di
rivalutazione della pensione in godimento in ragione della esposizione ad amianto del soggetto già
pensionato, escludendo che si tratti di una fattispecie di effettiva “riliquiclazione”, per cui la
decadenza quindi non opera. Con dette pronunzie è stato confermato l’orientamento precedente,
approfondendo le argomentazioni già svolte
E’ stato infatti affermato ( tra le tante emesse alla stessa udienza Cass. n. 11091 del 2012 ) che: <<
2. Osserva il Collegio che questa Corte, decidendo numerose analoghe controversie (cfr., in
particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926,
12052 del 2011, n. 1629 del 2012) si è espressa affermando il principio che la decadenza dall'azione
giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992,
art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad
oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto,
siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione.
Secondo le richiamate decisioni, infatti, l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento fatto alle
"controversie in materia di trattamenti pensionistici", comprende tutte le domande giudiziarie in cui
venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura,
così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla la rivalutazione contributiva del periodo aprile 1972 — giugno 1989 in cui era stato esposto consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, domandato attraverso la richiesta di
applicazione del meccanismo moltiplicatore di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.
3. Alla tesi della Corte di merito, che vorrebbe escluse dall'applicazione delle disposizioni
legislative sulla decadenza le domande giudiziarie dei già pensionati, giusta i principi affermati da
questa Corte nella sentenza n. 12720/2009, può obiettarsi che, con la domanda per cui è causa, non
si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica ovvero alla rivalutazione
determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai
fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e
autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da
quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al
trattamento pensionistico (basti pensare che l'esposizione all'amianto e la sua durata sono "fatti" la
cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'ente
previdenziale onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un' apposita
domanda amministrativa e a darne dimostrazione).
4. Resta da aggiungere che è alla data di tale domanda - necessaria anche nel regime precedente
l'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (convertito nella L. n. 326 del 2003), che ne ha
addirittura sanzionato la mancata presentazione entro l'ivi previsto termine con la decadenza dal
diritto al beneficio de quo - che deve aversi riguardo ai fini della verifica della tempestività
dell'azione giudiziaria.»
5. Si è poi precisato con la medesima pronunzia che non potrebbe neppure essere valorizzata una
nuova domanda presentata successivamente alla già maturata decadenza alla luce delle disposizioni
legislative che ne hanno affermato la natura sostanziale, essendo la sua funzione quella di tutelare la
certezza delle determinazioni concernenti erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr.
Cass. Sez. un. n. 12718/2009, in motivazione); funzione che verrebbe irrimediabilmente frustrata
ove si ritenesse che la semplice riproposizione della istanza amministrativa (ovvero dell'azione
giudiziaria) consenta il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi.
Nella specie la decadenza triennale di cui all'art. 4 DL 384 del 1992, secondo i termini temporali
rilevati in sentenza sopra riportati e non censurati, si era già verificata all'atto della proposizione
dell'azione giudiziaria.
6. Si assume poi in controricorso che, anche a riconoscere la decadenza, questa determinerebbe solo
una delimitazione temporale del beneficio amianto, con la perdita dei soli ratei che si collocano
oltre il triennio dal deposito della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 6 DL 103/91, convertito in
legge 166/91. dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di La tesi non è condivisibile in primo luogo perché la disposizione invocata opera solo in caso di
mancato ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto della domanda, e nella specie
non è dato sapere se il ricorso amministrativo fosse stato o no proposto. Ma anche in caso
affermativo la tesi sarebbe infondata alla luce della giurisprudenza che si è occupata del
coordinamento della citata disposizione con quella successiva concernente la decadenza, e cioè il
D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito in legge 438/92, ritenendo che quest'ultima legge abbia
Ed infatti, con la sentenza di questa Corte n. 22110/2009 si è affermato.« Deve, pertanto,
conclusivamente ritenersi che il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3 nel testo sostituito dal
D.L. n. 384 del 1992 convertito nella L. n. 438 del 1992, va interpretato nel senso che il
superamento dei termini complessivamente previsti per la definizione del procedimento
amministrativo, in caso di assenza o di tardiva presentazione del ricorso amministrativo, determina
l'inammissibilità della domanda e l'estinzione dei ratei della prestazione nel frattempo maturati, con
conseguente assorbimento della previsione del D.L. n. 103 del 1991, art. 6, comma 1 conv. nella L.
n. 166 del 1991, nella parte in cui stabilisce che "in caso di mancata proposizione del ricorso
amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei".
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con decisione nel merito di rigetto
della domanda di cui al ricorso introduttivo, non essendo necessari ulteriori accertamenti.
A causa delle oscillazioni giurisprudenziali si compensano le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2013. Il presidente assorbito quella precedente del 1991.