Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16591 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 28/07/2011), n.16591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24715-2008 proposto da:

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DIRUTIGLIANO DIEGO,

BONAMICO FRANCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato POLI ELENA, giusta delega in atti;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 103 0/2 007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/10/2007, R.G.N. 346/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e assorbito 1’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Torino, D.D.C. conveniva in giudizio il datore di lavoro FIAT spa e, assumendo l’illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs) per il periodo 9.12.02 – 31.8.03, ne chiedeva la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione.

2.- Il Tribunale accoglieva la domanda, rilevando che la comunicazione di apertura della procedura sindacale del 31.10.02 era formulata in termini generici ed indeterminati quanto ai criteri da adottare per la scelta dei lavoratori da collocare in cigs, che non erano stati chiariti neppure nel corso della procedura di consultazione sindacale. In particolare, il giudice escludeva che l’obbligo del datore di comunicare fin dal momento dell’apertura della procedura detti criteri, previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, fosse venuto meno per l’intervento del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale.

3.- Proposto appello da FIAT, la Corte d’appello di Torino con sentenza depositata il 16.10.07 rigettava l’impugnazione.

Affermava la Corte di merito che il D.P.R. n. 218, art. 2, comma 5, non aveva modificato la procedura di concessione della cigs e non aveva sostituito la disciplina della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, non facendo venir meno l’obbligo per l’imprenditore di comunicare per iscritto alle organizzazioni sindacali (oo.ss.), fin dall’inizio della procedura, i criteri di scelta e le ragioni dell’eventuale mancata previsione della rotazione tra i dipendenti.

Nella specie i criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura erano generici, in quanto non consentivano di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, tanto che criteri di rotazione erano stati adottati solo dopo che con l’accordo 18.3.03 il datore aveva definito le strategie per affrontare lo stato di crisi aziendale, e cioè dopo la sospensione del lavoratore.

Non assumevano, inoltre, valore sanante della carente comunicazione iniziale nè il verbale dell’incontro tra i rappresentanti del datore e le oo.ss. redatto presso il Ministero del Lavoro il 5.12.02, atteso che il dato rilevante era la preventiva indicazione dei criteri in questione, nè lo stesso raggiungimento dell’accordo 18.3.03, dato che la sospensione del ricorrente era stata attivata in riferimento alla procedura per l’autorizzazione della cigs già avviata con la comunicazione del 31.10.82.

4.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Fiat Group Automobiles s.p.a. (nuova denominazione di Fiat Auto s.p.a.), cui risponde con controricorso la D.D., la quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato al quale si oppone la ricorrente principale la quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si rileva che con atto sottoscritto dal difensore il 20 luglio 2010 e depositato prima dell’udienza di discussione, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione nei confronti di D.D.C., provvedendo a depositare la relata di notifica di detto atto al procuratore domiciliatario della controparte medesima, notifica regolarmente eseguita in data 17/11/2010.

Ricorrono pertanto, nei confronti delle suddette parti, i presupposti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità per intervenuta rinunzia, debitamente notificata alla controparte costituita, da parte della difesa della società ricorrente.

La natura dell’evento che ha fatto venir meno l’interesse delle parti alla decisione giustifica la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le stesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinunzia. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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