Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16591 del 22/06/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 16591 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

SENTENZA

sul ricorso 262-2017 proposto da:
NEGRINI ALESSIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA BALDUINA

187,

presso lo

studio dell’Avvocato STEFANO AGAMENNONE, che
lo rappresenta e difende unitamente
all’Avvocato MARIA CRISTINA BERGAMINI;
– ricorrente –

2018

contro

1866

ONORANZE FUNEBRI ISIDE DI MERIGHI STEFANO, in
persona

del

titolare

Stefano

Merighi,

Data pubblicazione: 22/06/2018

rappresentato e difeso dagli Avvocati SILVANA
MUCCI – PEC: silvana.mucci@ordineavvmodena.it
ed

ELISA

ROSSINI

PEC:

elisa.rossini@ordineavvmodena.it – presso il

elettivamente domicilia;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1003/2016 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il
20/10/2016 R.G. n. 542/2016;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/05/2018 dal
Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MARIA CRISTINA BERGAMINI;
udito l’Avvocato ELISA ROSSINI.

cui studio in Modena al Corso Canalgrande 88,

RG 262/2017

Fatti di causa
1. Con la sentenza n. 1003/2016 la Corte di appello di Bologna
ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 1 comma 58 legge n.
92/2012 da Alessio Negrini nei confronti della ditta Onoranze Funebri
Iside di Merighi Stefano, avverso la sentenza emessa il 13.6.2016 dal

l’opposizione avverso l’ordinanza di rigetto di tutte le domande
relative alla richiesta di declaratoria di illegittimità del licenziamento
(intimato il 21.8.2014) per intervenuta decadenza in ordine alla
proposizione del ricorso giudiziario.
2. A fondamento del decisum i giudici di seconde cure hanno
rilevato che:

1) la questione della titolarità del sindacato

all’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (anche attraverso un
rappresentante sprovvisto di procura e senza necessità di una ratifica
del lavoratore) era ormai pacificamente stata risolta dalla dottrina e
dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che l’art. 6 della legge n.
604/1966 conferiva all’associazione il potere di rappresentare il
lavoratore a tal fine, equiparando l’impugnazione effettuata dalle
OOSS a quella compiuta direttamente dagli interessati; 2) la
eventuale mancata conoscenza del lavoratore dell’avvenuta
impugnazione stragiudiziale non incideva sulla validità dell’atto,
rendendo irrilevante quella successiva inoltrata a mezzo avvocato
munito di mandato speciale; 3) una tale possibilità poteva essere
fonte di una obbligazione risarcitoria da promuovere nei confronti
dell’organizzazione sindacale; 4) la lettera raccomandata costituiva
prova certa della trasmissione del plico spedito e la data risultante dal
timbro postale sulla busta doveva ritenersi certa anche in relazione
alla predetta lettera; 5) le spese di lite dovevano seguire il criterio
della soccombenza.

i

Tribunale di Modena, con cui era stata a sua volta respinta

RG 262/2017

3.

Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per

cassazione Alessio Negrini affidato a quattro motivi illustrati con
memoria.
4.

La ditta Onoranze Funebri Iside di Merighi Stefano ha resistito

con controricorso.

1.

I motivi possono essere così sintetizzati.

2.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione, per

Ragioni della decisione

errata applicazione, dell’art. 6 della legge 15.7.1966 n. 604, così
come modificato dall’art. 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183 e
successivamente dalla legge 28.6.2012 n. 92, art. 1 comma 38, in
relazione all’art. 360 n. 3 cpc, deducendo che, a seguito delle
modifiche legislative introdotte, il potere rappresentativo, il cui
esercizio può anche prescindere dalla attiva partecipazione e
collaborazione del lavoratore, riconosciuto al sindacato con riguardo
alla impugnazione stragiudiziale del licenziamento, o si estende anche
alla seconda decadenza (ricorso giudiziario) oppure può determinare
il decorrere della decadenza solo qualora si sia messa in condizione la
parte di attivarsi in tal senso e a sua tutela; in caso contrario il
Negrini chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale perché
la norma, come interpretata dalla Corte di merito, violerebbe il diritto
costituzionale alla difesa garantito dall’art. 24 Cost. nonché il diritto al
lavoro e alla parità di trattamento di cui agli artt. 1, 3 e 4 Cost.
3.

Con il secondo motivo si censura la violazione di legge per

errata applicazione degli artt. 2704 e 1335 cc, in tema di
inopponibilità al terzo della scrittura privata di data certa in relazione
all’art. 360 n. 3 cpc, per avere errato la Corte di appello nel ritenere
che la spedizione, attestata dal timbro postale apposto sulla busta,
fosse idonea a conferire inequivocabilmente data certa anche alla
impugnativa del licenziamento: tale deduzione non poteva essere
condivisa in quanto non era dato sapere se la busta contenesse
2

)\k

RG 262/2017

l’impugnativa o altro e comunque il ricorrente nulla poteva sapere in
quanto terzo rispetto al documento.
4.

Con il terzo motivo il Negrini si duole dell’omesso esame circa

un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti
(revoca del mandato al Sindacato) in relazione all’art. 360 n. 5 cpc,

intervenuta, nel caso in esame, già prima del ricevimento della lettera
di licenziamento5
5.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione di

legge per errata applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, come modificati
dall’art. 45 comma 11 legge n. 69/2009 (condanna alle spese) in
relazione all’art. 360 n. 3 cpc, perché erroneamente la Corte di
appello, pur a fronte della particolarità e della novità della questione,
come già riconosciuta dal giudice di primo grado, aveva invece
ritenuto di condannarlo alle spese, oltre al pagamento del contributo
unificato; in via residuale e subordinata, chiede la modifica della
pronuncia impugnata, con la declaratoria di compensazione delle
spese di lite, in considerazione della assoluta novità della questione.
6.

Il primo motivo è fondato.

7.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 6,

commi 1° e 2°, legge n. 604 del 1966, che nel testo originario così
disponevano:
1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro
60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto
scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del
lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale
diretto ad impugnare il licenziamento stesso. 2. Il termine di cui al
comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento
ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a
quella de/licenziamento.”

3

per non avere la Corte territoriale valutato la circostanza della revoca

RG 262/2017

8.

La legge n. 183/2010, art. 32 comma 1, ha sostituito i primi

due commi dell’art. 6 come segue:
“1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro
sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta,
ovvero dalla sua comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi,
ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale,

l’intervento dell’organizzazione sindacale diretta ad impugnare il
licenziamento stesso. 2. L’impugnazione è inefficace se non seguita,
entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso
nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla
comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di
conciliazione o arbitrato, ferma restano la possibilità di produrre nuovi
documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione
o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non si sia raggiunto l’accordo
necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere
depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo.”

9.

La ratio della modifica è stata individuata nell’esigenza di

garantire la speditezza dei processi, attraverso l’introduzione di
termini di decadenza ed inefficacia in precedenza non previsti, in
aderenza con l’art. 111 Cost., operando un non irragionevole
bilanciamento tra la necessità di tutela della certezza delle situazioni
giuridiche e il diritto di difesa del lavoratore (cfr. Cass. 5.11.2015 n.
22627).
10. Infatti, è stata creata una nuova fattispecie decadenziale,
costruita su una serie successiva di oneri di impugnazione
strutturalmente concatenati tra loro e da adempiere entro tempi
ristretti (cfr. in motivazione Cass. 9.11.2015 n. 22824) e le novità
introdotte vanno certamente analizzate nel contesto normativo in cui
si inserisce la disposizione.

4

idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso

RG 262/2017

11. Quanto al diritto di difesa del lavoratore, pertanto, è evidente
che il suo contenuto debba essere rimodulato con riguardo alla nuova
regolamentazione dell’esercizio dei poteri e facoltà previsti dalla
norma.
12. Orbene, all’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (ex

negoziale), unilaterale, tra vivi, a carattere patrimoniale e ricettizio, si
applicano le norme sui contratti in quanto compatibili (cfr. Cass.
20.9.2012 n. 15888; Cass. 23.4.2014 n. 9182).
13. Il dato letterale della norma prevede che la impugnazione
deve avvenire, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale, idoneo
a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento
dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento
stesso.
14. In relazione alla precedente versione normativa, si è
affermato che l’atto deve essere idoneo a manifestare al datore di
lavoro, indipendentemente dalla terminologia usata e senza necessità
di formule sacramentali, la volontà del lavoratore di contestare la
validità e l’efficacia del licenziamento (cfr. Cass. 27.2.1998 n. 2200;
Cass. 16.12.1997 n. 12709) e che la disposizione di legge ha inteso
più che imporre una forma vincolata per l’atto in questione,
semplicemente assicurare, attraverso la forma richiesta, il controllo
sull’osservanza del termine stabilito, come è reso palese anche dalla
prevista equivalenza dell’intervento dell’organizzazione sindacale
(Corte Cost. ord. N. 161 del 1987).
15. A tale ultimo riguardo, in sede di legittimità è stato specificato
che, in materia di licenziamenti individuali, il termine decadenziale
per l’impugnazione del licenziamento di cui all’art. 6,

10 comma,

legge n. 604 del 1966 può essere interrotto, con atto scritto, oltre che
del lavoratore, anche di una Organizzazione Sindacale, senza che sia
necessario il conferimento di una procura ex ante -o la ratifica
5

art. 6 legge n. 604 del 1966), che costituisce un atto giuridico (non

RG 262/2017

successiva- da parte del lavoratore, dovendosi ritenere il sindacato
idoneo a valutare gli interessi del lavoratore (cfr. Cass. 27.11.2013 n.
26514).
16. Fatta questa premessa sistematica, ritiene il Collegio che tale
ultimo principio, che si intende confermare, debba tuttavia essere

ricorso, in cui vi sono state due impugnative stragiudiziali, entrambe
proposte nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del
licenziamento, di cui una dell’Organizzazione Sindacale, senza che vi
sia la prova della conoscenza del lavoratore, e l’altra, formulata dal
difensore, munito di procura speciale, del lavoratore stesso.
17. Il problema di diritto che si pone (ai fini di accertare la
correttezza della statuizione della Corte di merito oggetto di censura)
è quello di stabilire da quale delle due debba decorrere il termine di
decadenza per la successiva proposizione del ricorso giudiziale entro il
successivo termine di centottanta giorni.
18. E’ stato sopra specificato che la nuova formulazione dell’art. 6
citato contempla una nuova fattispecie decadenziale, costituita da una
serie di oneri concatenati tra loro e da adempiere in tempi ristretti.
19. Il nuovo sistema, pertanto, per la rigidità che lo caratterizza,
privilegia la sussistenza dei requisiti di volontà e consapevolezza da
parte del lavoratore dell’atto -sebbene non diretto nell’intenzione a
produrre un effetto giuridico che consegue, invece, automaticamente

ex lege dal compimento dell’atto stesso- perché da questo si
innescano le ulteriori attività procedurali finalizzate alla difesa della
vantata situazione giuridica soggettiva.
20. Infatti, la volontà e la consapevolezza della esistenza dell’atto
incidono sull’esercizio del diritto di difesa in quanto solo una visione
completa e informata da parte dell’interessato delle varie scansioni
temporali, cui è successivamente obbligato, non determina una
compromissione della sua tutela giudiziaria, in violazione dell’art. 24
6

specificato in relazione ad una fattispecie, quale è quella del presente

RG 262/2017

Cost. dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e degli
artt. 6 e 13 della CEDU.
21. L’Organizzazione Sindacale, pertanto, resta idonea a valutare
gli interessi del lavoratore iscritto e a proporre, nel suo interesse e a
prescindere

dalla

conoscenza

di

questi,

l’impugnativa

del

stesso termine di legge, il lavoratore abbia avanzato autonoma
impugnazione, personalmente o a mezzo di difensore munito di
mandato speciale, il successivo termine di decadenza per proporre il
ricorso giudiziale non potrà che decorrere da tale ultima
impugnazione, in relazione alla quale vi è la certezza della cognizione
da parte dell’interessato, in una prospettiva di un pieno ed effettivo
esercizio del suo diritto alla tutela giudiziaria che è un bene, a livello
ordinamentale, costituzionalmente ed euro-unitariamente riconosciuto
e garantito.
22. Alla stregua di quanto esposto, va rilevato che la Corte
territoriale è incorsa nella denunziata violazione e falsa applicazione
della norma indicata, avendo aderito all’altra opzione interpretativa,
di talché la gravata pronuncia deve essere cassata in relazione al
motivo accolto, rimanendo assorbito l’esame degli altri e delle restanti
questioni prospettate, e la causa va rinviata ad altro giudice, che si
individua nella Corte di appello di Firenze, che procederà a nuovo
esame della fattispecie attenendosi ai principi sopra richiamati e
provvederà, altresì, alla determinazione delle spese anche del giudizio
di legittimità.

PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la
sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di
Firenze cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma 1’8 maggio 2018
7

licenziamento entro il termine di sessanta giorni, ma qualora entro lo

RG 262/2017

Il consigliere est.
Dr. Guglielmo Cinque
Il Presidente

11 Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Do

Dr. Antonio Manna

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA