Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16591 del 15/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 15/07/2010), n.16591
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.D., D.A., elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato PUCCINELLI
DANIELA, rappresentate e difese dall’avvocato LUCA’ PASQUALE, giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 44/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 21/01/2006 r.g.n. 413/04 + 1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/05/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 17.1 – 21.1.2006, in accoglimento dell’appello proposto da D.A. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Firenze il 26.11.2003, dichiarava che tra la stessa e le Poste Italiane si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 22.5.2002;
rigettava, invece, l’appello proposto avverso la medesima pronuncia dalle Poste Italiane, nel capo in cui dichiarava sussistere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra la societa’ e M. D. dal 22.6.1999 per effetto della nullita’ della clausola di durata apposta al contratto in pari data.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le Poste Italiane con due motivi.
Resistono con controricorso D.A. e M.D..
E’ stata depositata copia dei verbali di conciliazione sindacale stipulati fra le parti rispettivamente l’(OMISSIS) ( D.) ed il (OMISSIS) ( M.).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformita’ alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale le intimate sono state assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonche’ ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la societa’,seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341). Stante l’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010