Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16591 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/08/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21531-2012 proposto da:

A.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CONCA D’ORO 219, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

CASADEI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELINI CARLO;

– ricorrente –

contro

D.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MARTINI 14,

presso lo studio dell’avvocato MARZIA PAOLELLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO LUCIANI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRTHUNALE di MACERATA, depositata il

11/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Marco MARRA con delega orale, Avvocato LUCIANI

Alessandro difensore della resistente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’avv. A.C. chiedeva al tribunale di Macerata la liquidazione nella misura di Euro 12.813,57 dei compensi professionali maturati nei confronti di D.M.P. che il legale aveva difeso nella controversia da risarcimento del danno da sinistro stradale conclusasi con sentenza del 2211-2008 di quel tribunale.

Il tribunale, pronunciando ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., condannava la D.M. al pagamento della somma di Euro 189,15 oltre IVA E CPA, quale residuo credito ancora dovuto al legale.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’avv. A.C. sulla base di nove motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del controricorso che è stato tempestivamente notificato, dovendo a tal fine aversi riguardo al momento della consegna da parte del notificante dell’atto all’ufficiale giudiziario (o alla spedizione da parte dell’avvocato notificante) e non certo a quello della ricezione da parte del destinatario. Ed invero, a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell’affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata, non potendo ricadere sul richiedente la notifica le conseguenze di un errore che non sia al medesimo imputabile, ovvero che si verifichi quando il buon esito della notificazione dipenda dallo stesso destinatario: va qui chiarito che, in considerazione di tale ratio, il principio – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – opera per il controricorso non diversamente da quanto accade per il ricorso Cass. 22480/06), posto che l’intimato deve procedere alla notifica del controricorso nel termine di cui all’art. 370.

Ciò premesso, oggetto del presente ricorso è l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c. nel procedimento esperito secondo il rito previsto da tale norma, a stregua del quale era stata proposta la domanda. Tenuto conto che il giudizio è iniziato in data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 non trovava applicazione il rito previsto dall’art. 14 del citato decreto per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati: orbene, anche in base al principio dell’apparenza, il provvedimento era suscettibile di essere impugnato con l’appello, secondo quanto previsto dall’art. 702 quater c.p.c..

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

PQM

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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