Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16591 del 05/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 01/03/2017, dep.05/07/2017), n. 16591
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24015-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA
19, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CUPPONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato RAFFAELE LEBOTTI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonchè contro
EQUITALIA SUD SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 455/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di POTENZA, depositata il 02/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. la controversia riguarda l’impugnazione di cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 – bis per il recupero a tassazione di imposte (Irpef – Irap) dichiarate e non versate per l’anno 2004, nonchè di un credito d’imposta ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione;
2. l’amministrazione ricorrente censura la sentenza con cui la C.T.R. ha ritenuto emendabili dal contribuente gli errori (cd. in milius) commessi nella compilazione della dichiarazione dei redditi anche oltre il termine di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 – bis, e quindi anche – come nella specie -dopo l’inizio dell’attività accertativa, con la comunicazione di irregolarità;
3. il controricorrente propone a sua volta ricorso incidentale per omesso esame dell’eccezione di carenza di motivazione della cartella e violazione di legge laddove la C.T.R. ritiene “legittimo il disconoscimento del credito di imposta in sede di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis”;
4. all’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. il ricorso principale è infondato, alla luce dell’insegnamento reso da Cass. SU n. 13378/16 in tema di emendabilità delle dichiarazioni;
6. merita invece accoglimento il ricorso incidentale, sia con riguardo alla censura ex art. 360 c.p.c., n. 4) – essendo evidente l’omessa motivazione sulla eccezione di carenza motivazionale della cartella, di cui pure lo stesso giudice d’appello dà conto nello svolgimento del processo – sia con riguardo alla contestata utilizzabilità della procedura di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 – bis, ai tini del disconoscimento di un credito di imposta (Cass. 124/17, 1192/16);
7. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame alla luce dei criteri di giudizio sopra enunciati.
PQM
Rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, del 1 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017