Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16590 del 21/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 16590 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso n. 19429 RG 2008 proposto
DA

RETE FERROVIARIA ITALIANA

, in persona del suo institore Avv.

Giancarlo Aivino, in virtù dei poteri conferitigli giusta procura per atto notaio
Dott. Paolo Castellíni rep. 63122 del 4 luglio 2001, elettivamente domiciliata
in Roma, Via San Basilio n. 72 , presso lo studio

dell’Avv.

ANGELO

PANDOLF0 , che la rappresenta e difende per procura a margine del
ricorso
Ricorrente
CONTRO
CINAGLIA EMIDIO eIettivamente domiciliato in Roma, Via Oderisi da
‘ 1‘

Gubbio n. 78, presso lo studio dell’Avv. LUCIANO ELIGIO LIBERATORE,

Data pubblicazione: 21/07/2014

2

rappresentato e difeso dall’Avv. GABRIELE TEDESCHI del foro di Sulmona
come da procura a margine del controricorso
Controricorrente
per la cassazione della sentenza del Tribunale di ROMA n. 13883/07 del
12.07.2007 nella causa iscritta

al n. 208319 R.G. dell’anno 2005.

dal Consigliere Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
udito l’Avv. ANGELO PAN DOLFO per la ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott,
ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 13883 del 2007 ha rigettato il ricorso
proposto da RETE FERROVIARIA ITALIANA avverso il precetto notificato ad
istanza di EMILIO C1NAGLIA per il pagamento della somma di(3.134,91 in
forza della sentenza n. 385/1997 del Pretore di Sulmona e della sentenza
n. 88/2001 del Tribunale di Sulmona, con cui l’anzidetta società era stata
condannata al pagamento della rendita per infermità dipendente da causa di
servizio.
Il Tribunale di Roma ha osservato che le doglianze formulate dalla REI
avrebbero dovuto costituire oggetto di gravame nei confronti delle anzidette
sentenze di condanna e, in mancanza, non avrebbero potuto essere fatte
valere dinanzi ad esso giudice, essendosi formato sul punto il giudicato. Ha

concluso sostenendo che correttamene !’atto di precetto risultava notificato
al soggetto nei cui confronti era stato emesso il relativo titolo esecutivo.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.06.2014

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Il. La RFI ricorre per cassazione sulla base di due motivi.
Il Cinaglia resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 615 CPC,

(convertito nella legge n. 608 del 1996), mentre con il secondo motivo
denuncia violazione dell’art. 111- comma 3- CPC.
In particolare la ricorrente sostiene, come già detto, che, a seguito
dell’anzidetta legge, la statuizione di condanna al pagamento, in favore del
Cinaglia, della rendita per infermità dipendente da causa di servizio avrebbe
dovuto essere indirizzata nei confronti dell’INAIL, cui, a decorrere dal 10
gennaio 1996, era stato trasferito i! rapporto assicurativo del personale
ferroviario.
La stessa ricorrente, sotto il profilo strettamente processuale, rileva che,
essendosi realizzata una successione particolare nella situazione giuridica
controversa, il processo proseguiva a norma dell’art. 111-3° comma- CPC
tra le parti originarie, senza l’estromissione della RF! e senza la necessità
di chiamata in causa dell’INAIL.
2.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamene per la loro

connessione, sono fondati.
Al riguardo va ribadito, da un lato, che in forza dell’art. 2- commi 13-14-15del DL n. 510/1996 (convertito in legge n. 608 del 1996) si è realizzata una
successione ex lege, con trasferimento all’INAIL della titolarità dei rapporti
aventi ad oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Dall’altro lato, va rimarcato

dell’art. 2909 Cod. Civ. dell’art. 2- commi 13,14,15- del DL n. 510 del 1996

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che il giudicato formatosi circa la debenza, da parte delle Ferrovie dello
Stato, e, poi, della Rete Ferroviaria Italiana, di quanto periodicamente
riconosciuto per malattia professionale, può ritenersi insensibile alla
disciplina sopravvenuta solo per il periodo coperto da giudicato e non per il

rendita per malattia professionale- l’effetto del giudicato non può dispiegarsi
nei confronti del soggetto ( nel caso di specie: RFI), non più tenuto per
legge ad erogarle, essendo succeduto per legge altro soggetto (l’INAIL) (in
questo senso Cass. n. 23527 del 16 ottobre 2013).
Ed invero nel caso di specie si trattava, come in precedenza evidenziato, di
sentenze, passate in giudicato, rispettivamente del 1997 e del 2001,
riguardanti malattia professionale verificatasi prima del 31 dicembre 1995,
ma definita successivamente, sicché il soggetto, tenuto come assicuratore,
a corrispondere al Cinaglia ratei maturati e non riscossi è l’INAIL e non

la

REI.
Questa stessa Corte (cfr Cass. n. 12154 del 2003, Cass. cit. n. 23527 del
2013) ha già ritenuto che il trasferimento all’INAIL della titolarità dei
rapporti (definiti o non ancora definiti in sede amministrativa, aventi ad
oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti
delle Ferrovie dello Stato- disposto a decorrere dal 1° gennaio 1996 dal
citato DL n.510 del 1996) non riguarda solo quelle fattispecie nelle quali
entro il detto termine l’evento non sia già stato definito in via amministrativa
in senso favorevole all’assicurato, ma anche le relative prestazioni siano
state interamene corrisposte senza alcun residuo di cassa o di competenza
per il periodo successivo e, dunque, l’obbligazione si sia esaurita,

periodo successivo. In sostanza nelle obbligazioni di durata- come nel caso

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prestazioni dovute successivamente al periodo coperto da giudicato sono a
carico dell’INAIL, succeduto ex lege all’Ente Ferrovie dello Stato, e da
ultimo, alla RFI, sicché ai sensi dell’art. 111 CPC il rapporto prosegue tra le
parti originarie e viene conservata la legittimazione da parte del cedente,

del 2009:; Cass. cit. n. 23257 del 2013).
3. In conclusione il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere
decisa in punto di merito con l’accoglimento dell’opposizione a precetto e
conseguente dichiarazione di nullità dello stesso.
Ricorrono

giustificate

ragioni

per

compensare

le

spese

relative

all’opposizione a precetto, in quanto- all’epoca della proposizione di detta
opposizione- le questioni giuridiche, relative alla fattispecie in esame, non
erano state sufficientemente approfondite e chiarite; mentre vanno poste a
carico del soccombente le spese del preserl giudizio, che si liquidano come
da dispositivo.
Cf.,) IN F4-40(LE D I Ra5
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata del Tribunale di
Roma, e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione a precetto e dichiara
la nullità dello stesso precetto. Compensa !e spese relative all’opposizione
a; precetto e condanna il controricorrente al pagamento delle spese del

ce

presente giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 1.500,00 per
compensi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15 %.
Così deciso in Roma addì 24 giugno 2014
li Consigliere rel. estensore

Il Pr sidente

nella sua qualità di sostituto processuale del cessionario (cfr Cass. n. 22424

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