Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16590 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.05/07/2017),  n. 16590

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25696-2015 proposto da:

COMUNE DI GALATINA – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO GIOIOSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNUNZIATA GEUSA;

– ricorrente –

contro

G.F., G.M.A. quali eredi di

Ga.Ad., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMELIA 15, presso

lo studio dell’avvocato CARLA LICIGNANO, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO GALLUCCIO MEZIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 211/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello proposto di Comune di Galatina nei confronti di Ga.Ad., perchè proposto oltre il termine breve dalla notifica della sentenza, munita di formula esecutiva, indirizzata al Sindaco, e consegnata a mani dell’Avv. P.E., dell’Ufficio legale dell’Ente, che era il procuratore costituito in primo grado. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il Comune, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 285, 170, 325 e 326 c.p.c. e art. 112 c.p.c. F. e G.M.A., eredi di Ad., hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha autorizzato come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, non essendo rilevante l’esatta indicazione numerica delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., quando, come nella specie, il motivo sia univocamente riferibile alla corretta ragione di impugnazione (Cass. SU 24/07/2013 n. 17931), lo stesso è fondato. 3. Secondo l’indirizzo maggioritario di questa Corte (Cass. 27/10/2016 n. 21746; 5/4/2012 n. 9431; n. 9843 del 2014 9298 del 2007; 18356 del 2016), cui va data continuità, quando un Comune è rappresentato in giudizio, in forza di procura, da un avvocato facente parte dell’organico comunale, abbia eletto domicilio presso la sede di tale organo, e la notifica della sentenza venga fatta all’Ente in tale domicilio, la notifica stessa non può considerarsi idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore.

4. Il principio, che riposa sulla necessità di render inequivoca l’intenzione della parte notificante di perseguire l’obiettivo – ulteriore rispetto all’impulso della procedura esecutiva – di far decorrere il termine breve ex art. 326 c.p.c., mediante il compimento della formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notifica ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c. (cfr. Cass. SU 13 giugno 2011, n. 12898) va ribadito anche nel caso, ricorrente nella specie, in cui la notifica è in concreto (fortuitamente) avvenuta a mani del procuratore costituito, atteso che in essa mancava, appunto, il riferimento nominativo al procuratore della parte.

5. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto, rilevanti anche ai fini del riparto di giurisdizione, e per la liquidazione delle spese.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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