Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16590 del 03/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16590 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA

sul ricorso 12901-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante, in proprio e quale procuratore
speciale della società di cqrtolarizzazione dei
crediti INPS – SCCI SPA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
2013
3715

avvocati CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, D’ALOISIO
CARLA, SGROI ANTONINO giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

PACITTI MARIA ASSUNTA, CICCHETTI FRANCO;

Iv

Data pubblicazione: 03/07/2013

- intimati –

avverso la sentenza n. 498/2010 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA del 15/04/2010, depositata il 04/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/04/2013 dal Consigliere Relatore

udito l’Avvocato Coretti Antonietta difensore del
ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI che aderisce alla relazione.

Dott. MAURA LA TERZA;

12901/2011 Inps in proprio e quale mandatario società cartolarizzazione c. Cicchetti Franco e
Pacitti Maria Assunta
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila confermava la sentenza di primo grado

che aveva ritenuto prescritti i contributi dovuti all’Inps da Cicchetti Franco e Pacitti Maria Assunta
per i mesi di gennaio e novembre 1994, affermando che, in presenza di atto interuttivo anteriore al
31.12.1995 la prescrizione era rimasta decennale; tuttavia tra le successive diffide nel giugno e
luglio 1998 e quelle ulteriori del 7.2.2005 e del 20.3.2006 era trascorso più di un quinquennio e
quinquennale doveva ritenersi il termine di prescrizione, trattandosi di atti interruttivi successivi al
31.12.1995.
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre insistendo per il mantenimento del termine decennale di
prescrizione.
Le controparti sono rimaste intimate.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti il ricorso è manifestamente fondato;
Per mantenere il termine decennale è sufficiente che gli atti interruttivi della prescrizione vengano
posti in essere entro il 31 dicembre 1995, e in questo caso, il termine rimane decennale anche per il
periodo successivo.
E’ stato infatti affermato ( Sez. U, Cass. n. 5784 del 04/03/2008) che “In tema di prescrizione del
diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi
dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, il termine di prescrizione dei contributi
relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso
di atti interruttivi compiuti dall’INPS nel periodo tra la data suddetta ed il 31 dicembre 1995, i quali
– tenuto conto dell’intento del legislatore di realizzare un “effetto annuncio” idoneo ad evitare la
prescrizione dei vecchi crediti – valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio
precedente l’atto interruttivo; dalla data di questo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di
prescrizione.”
Nella specie consegue che, avendo l’Istituto interrotto la prescrizione, com’è pacifico, prima della
entrata in vigore della citata legge del 1995, il relativo termine è sempre rimasto decennale

1

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese di
questo giudizio, alla Corte d’appello di Campobasso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Campobasso.
Il presidente

Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.

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