Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1659 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 24/01/2020), n.1659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15032-2014 proposto da:

I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIA PUGLISI,

LUCIANA ROMBO che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

A.A.A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 279/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 07/12/2013 R.G.N. 183/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 279 del 7.12.2013 la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, accogliendo l’appello proposto dall’Inail, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta da A.A.A.S. per il riconoscimento di un’invalidità permanente conseguito ad infortunio in itinere, per carenza della dichiarazione del valore della controversia nelle conclusioni dell’atto, ex art. 152 disp. att. c.p.c.;

2. l’Inail propone ricorso affidato a un motivo e A. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, omesso completamente la statuizione sulla regolazione delle spese di lite nonostante richiesta espressa dell’Istituto;

2. il motivo va accolto, avendo, questa Corte, già affermato che il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d’impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d’ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell’esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n. 10405 del 2003; Cass. nn. 6540 e 6155 del 2000; Cass. n. 12551 del 1992);

3. invero la Corte territoriale, dopo aver accolto l’impugnazione dell’Inail, ha erroneamente omesso di provvedere alla disciplina delle spese del giudizio di primo grado (che il Tribunale aveva posto a carico dell’Inail) e del secondo grado;

4. in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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