Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1659 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 21/10/2016, dep.23/01/2017),  n. 1659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21255/2012 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA A.G.A. & C SS,

A.G.M. (OMISSIS), A.G.A. (OMISSIS),

A.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CRISCI, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO BENEDETTI,

ELENA BENEDETTI;

– ricorrenti –

A.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO

BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato ENRICO IVELLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BENDINELLI;

– controricorrente incidentale –

e contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 464/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato CRISCI Francesco, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato Francesco Saverio IVELLA, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato IVELLA Enrico, difensore della resistente che

si riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14 dicembre 1988 A.M.V. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo lo zio A.G., chiedendo che fosse accertato il suo acquisto per usucapione della proprietà di maggiore porzione di un fondo sito in (OMISSIS) e che fosse disposta la divisione giudiziale dello stesso.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza non definitiva n. 196/94, rigettava la domanda di usucapione e rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di scioglimento della comunione.

Il giudice istruttore predisponeva il progetto di divisione che, comparsi i condividenti ed in assenza di contestazioni, dichiarava esecutivo con ordinanza del dicembre 2001, disponendo l’estrazione a sorte dei lotti e fissando la relativa udienza.

A.G.A., A.G.M. e A.L. intervenivano volontariamente nel procedimento di scioglimento della comunione con comparsa di costituzione del 14 ottobre 2002, dichiarando di essere diventati comproprietari della quota di metà degli immobili interessati dalla divisione giudiziale successivamente al provvedimento dichiarativo di esecutività del progetto, per donazione del padre A.G., trascritta il 4 settembre 2001. Gli intervenienti dichiaravano di svolgere da oltre venti anni l’attività di coltivatori diretti, dapprima in forma di comunione tacita familiare, successivamente mediante costituzione di società semplice conferitaria di azienda e fondi rustici; di avere coltivato per oltre venti anni in via esclusiva la particella (OMISSIS), già (OMISSIS), in forza di contratto di affitto agrario stipulato con la proprietà e senza opposizione di A.M.V.; di avere realizzato nel 1994 un capannone costituente il centro aziendale. Essi chiedevano, pertanto, che venisse loro assegnato il lotto A. costituito dai mappali (OMISSIS); in via subordinata, instavano per la condanna di A.M.V. a corrispondere loro un indennizzo corrispondente all’aumento di valore di mercato conseguito dal fondo della L. n. 203 del 1982, ex art. 17, comma 2 o, comunque, un indennizzo ex art. 936 c.c..

All’udienza del 25 marzo 2003 i due lotti erano estratti a sorte. A A.M.V. veniva assegnato il lotto A, mentre a G.A. e ai suoi aventi causa era assegnato il lotto B, composto dai mappali (OMISSIS).

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 3291/04, provvedeva sulle spese del procedimento.

A.M.T. notificava il 28 luglio 2005 il titolo esecutivo e l’atto di precetto per il rilascio del fondo A a A.G., A.G.A., A.G.M. e A.L..

Con atto di citazione notificato il 21 settembre 2005, introduttivo del presente giudizio, A.G.A., A.G.M., A.L. e la società Azienda Agricola A.G.A. & C. s.s., conferitaria della quota di proprietà dei fondi oggetto di donazione da parte di A.G. ai figli, convenivano davanti al Tribunale di Bergamo A.M.T. e A.G.. Premesso che era stata loro trasferita, nel corso del procedimento di scioglimento della comunione tra terzi ex art. 784 c.c., la quota di comproprietà di un condividente, i predetti affermavano che, non essendo stata trascritta la domanda di divisione giudiziale, il procedimento doveva coinvolgere, dopo la trascrizione dell’atto di liberalità, anche i benefiiciari di questa, divenuti comproprietari dei beni indivisi. Essi chiedevano, pertanto, che fosse dichiarata la nullità, annullabilità, inefficacia ed inopponibilità nei loro confronti del progetto di divisione di cui all’ordinanza 29 maggio 2001, del provvedimento del dicembre 2001 con cui il giudice istruttore aveva dichiarato esecutivo il detto progetto di divisione, dell’estrazione a sorte dei lotti effettuata il 25 marzo 2003, della conseguente assegnazione e, comunque, del giudizio di divisione n. 4651/88.

Si costituiva la sola A.M.V., la quale chiedeva il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, il rilascio del lotto A, previo accertamento della simulazione del contratto di affitto agrario in capo agli attori.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 340/08, rigettava le domande degli attori e li condannava al rilascio in favore di A.M.V. dei fondi di cui ai mappali (OMISSIS).

Avverso la predetta pronuncia proponevano appello A.G.A., A.G.M., A.L. e la società Azienda Agricola A.G.A. & C.

A.M.V. si costituiva contestando la fondatezza dell’appello e chiedendo, in via incidentale, la condanna di A.G. a rilasciare i fondi in questione.

A.G. restava contumace.

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 464/2012, respingeva sia l’impugnazione principale che quella incidentale.

In particolare, la Corte distrettuale, pur ritenendo ammissibile l’actio nullitatis proposta dagli attori, la rigettava, rilevando che questi ultimi, in ragione delle deduzioni svolte, non potevano essere considerati terzi alla stregua di soggetti che da estranei acquistino un bene da un dante causa che non abbia trascritto la domanda giudiziale per la divisione ereditaria e contestare che nei loro confronti non era stato validamente esteso il contraddittorio; e ciò in quanto essi erano intervenuti nel giudizio di divisione, quando il progetto divisionale era già stato approvato, e nel costituirsi non avevano proposto alcuna eccezione in rito.

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Brescia hanno proposto ricorso per cassazione A.G.A., A.G.M., A.L. e la società Azienda Agricola A.G.A. & C. s.s., sulla base di un unico motivo.

A.M.V. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, anch’esso fondato su un motivo.

In prossimità dell’udienza i ricorrenti principali hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con l’unico motivo i ricorrenti principali deducono la violazione degli artt. 102, 111, 784 e 789 c.p.c., art. 1113 c.c., comma 3, artt. 2644 e 2646 c.c., nonchè l’omessa valutazione di fatti decisivi e risolutivi.

In particolare, essi sostengono che, essendo divenuti proprietari dei beni oggetto di divisione con atto trascritto il 4-9-2001 e non essendo stata, al contrario, trascritta la citazione introduttiva del giudizio di divisione, doveva trovare applicazione l’art. 1113 c.c., comma 3, per cui il progetto di divisione non poteva essere approvato senza la presenza in causa dei nuovi proprietari.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Gli odierni ricorrenti, nel corso del giudizio di divisione promosso da A.M.V. nei confronti del loro genitore A.G., successivamente alla dichiarazione di esecutività del progetto divisionale hanno ricevuto in donazione la quota di spettanza del padre, di metà degli immobili interessati dalla divisione giudiziale. Essi, conseguentemente, quali aventi causa e successori a titolo particolare di A.G., sono intervenuti volontariamente nel giudizio divisionale, partecipando alle operazioni di sorteggio e di assegnazione delle quote; e, in tale sede, hanno insistito per l’assegnazione di una determinata quota (la A), senza muovere alcuna eccezione circa la regolarità del contraddittorio.

I ricorrenti, pertanto, non possono invocare nel presente giudizio l’inopponibilità del giudizio di divisione nei loro confronti, ai sensi dell’art. 1113 c.c., comma 3, quali aventi causa che hanno trascritto il loro titolo di acquisto prima della trascrizione della domanda di divisione.

Nel costituirsi nel giudizio di divisione senza nulla eccepire riguardo alla regolarità delle attività processuali svolte senza la loro partecipazione, infatti, i predetti hanno manifestato la volontà di accettare senza riserve che la causa venisse definita nello stato processuale in cui si trovava, rinunciando di fatto ad avvalersi di tutte le facoltà ed attività difensive che avrebbero potuto esercitare ove fossero stati chiamati a partecipare al giudizio prima della formazione del progetto divisionale.

2) Con l’unico motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e per omissione di pronuncia, poichè la Corte territoriale, pur avendo affermato in motivazione che il suo appello incidentale doveva essere accolto, nel dispositivo non ha condannato di A.G. al rilascio dei fondi assegnati.

Il motivo deve essere disatteso, essendo frutto di un’erronea interpretazione del percorso argomentativo svolto dalla Corte di Appello.

Da un’attenta lettura della parte motiva della sentenza impugnata, infatti, si evince chiaramente che l’affermazione contenuta a pag. 22, secondo cui era pacifico che “l’occupazione dei fondi da parte di A. è sempre stata pacifica”, costituisce il portato dell’assunto svolto da A.M.V. con il motivo di appello incidentale; motivo che è stato implicitamente ma inequivocamente disatteso dal giudice del gravame, sul rilievo che il giuramento decisorio deferito dall’appellante incidentale a A.G. sul fatto dell’occupazione dei mappali (OMISSIS) era improponibile. perchè proveniente da difensore sfornito di procura speciale.

Tale argomentazione, che costituisce la ratio decidendi della pronuncia – del tutto coerente – di rigetto del gravame incidentale, non ha costituito oggetto di specifica censura da parte della ricorrente incidentale.

3) Per le ragioni esposte entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

Segue, per rigore di soccombenza, la condanna dei ricorrenti principali al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente A.M.V.; mentre in relazione al ricorso incidentale da quest’ultima proposta nei confronti del solo A.G. non vi è pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensive.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente A.M., che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 otto 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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